Obbligo di Forma scritta dei contratti bancari

FORMA SCRITTA DEI CONTRATTI BANCARI

 

La normativa di cui al D. Lgsl. 01/09/1993 n. 385 e ss. mm. prevede espressamente la forma scritta del contratto a pena di nullità, in particolare l’art. 117 TUB sancisce che:

 

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.


3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

 

In molti contratti bancari, capita nella pratica di reperire il documento sottoscritto solo dal cliente, ma la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario munito dei poteri di rappresentanza dell’Istituto di credito, determina la carenza della forma scritta richiesta dalla legge al fine della valida conclusione dello stesso.

 

In altri casi rinveniamo un’unica firma del funzionario della banca apposta ad un unico espresso diverso scopo, ovverosia quello “per autentica”. In altri termini la firma del funzionario della banca veniva unicamente finalizzata ad attestare che la sottoscrizione riportata in calce al contratto fosse proprio quella del cliente della banca e nulla più.

Anche in questo caso deve ritenersi nullo il contratto per difetto di forma scritta.

 

In questo senso si è pronunciato anche il Tribunale di Vicenza con la recentissima sentenza n. 1851/2016, ancora inedita perché pubblicata in data 10/11/2016, ove viene testualmente riferito “inoltre il modulo a pagina n. 8 reca la sigla di un funzionario della banca convenuta, che essendo apposta in calce alla dicitura “visto per autenticazione della firma” non può essere intesa ad attestare la formale accettazione da parte della banca del contratto quadro oggetto della proposta (sottolineatura non nostra), risultando finalizzata unicamente al riconoscimento di autenticità della firma del sottoscrittore odierno attore … La sottoscrizione del funzionario della banca risulta, pertanto, priva di valore negoziale per cui, nel caso di specie, risulta mancare l’accettazione del contratto quadro da parte della banca. … Ne consegue che il modulo prodotto dalla banca convenuta (quale assunta prova che il “contratto quadro” oggetto di causa è stato redatto per iscritto come stabilito dall’art. 23 del TUF) non può valere quale documento che prova il raggiunto accordo delle parti, elemento essenziale per la conclusione del contratto quadro ex art. 1325 c.c. che, pertanto, va dichiarato nullo per difetto di forma scritta dell’accordo ex art. 23 TUF”.

 

La presente sentenza risulta molto interessante perché precisa “Né può ritenersi prova che la banca ha dato il proprio consenso la circostanza che l’attore al tempo della sottoscrizione del modulo contenente la proposta ha dichiarato: “Il cliente dichiara infine di ricevere lettera di accettazione dalla banca a questa proposta” (vedi pagina n. 8 del modulo contratto quadro).

 

Infatti, posto che nel caso di specie la forma scritta del contratto quadro è richiesta ad substantiam (vedi art. 23 del TUF e quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione Cass. N.10598 del 2005; Cass. N.7068 del 2016), la manifestazione della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell’altra parte, potendo la confessione supplire unicamente la carenza di forma scritta ad probationem (Cass. 2003 n. 9687).” (doc. 19).

Ebbene, qualora il contratto bancario sia privo della sottoscrizione della Banca o del cliente non può ritenersi soddisfatto l’obbligo della forma scritta. E’ quindi necessaria la firma di entrambe le parti contraenti. La necessaria sottoscrizione del contratto, a pena di nullità, ad opera di entrambe le parti è principio consacrato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di chiarire che qualora la forma scritta del contratto sia richiesta per la validità dell’atto, l’omessa sottoscrizione da parte di uno dei contraenti non può essere sanata nemmeno da eventuali espressioni generiche di manifestazione del consenso.

 

 


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