Stabile organizzazione di società estera

Configurazione e requisiti della stabile organizzazione di società estera Commentata dall’Agenzia delle entrate: ordinanza n. 21693 dell’8 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, secondo cui si parla di stabile organizzazione se l’attività è svolta in Italia a “ciclo completo”

Non occorre una sede “materiale”, ma è sufficiente un soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente concluda in nome dell’impresa estera contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

Per l’esistenza della stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente è necessario un approccio sostanziale che esamini il complesso delle attività svolte.

Con l’ordinanza n. 21693 dell’8 ottobre 2020 la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire quali sono i presupposti affinché possa ritenersi esistente in Italia una stabile organizzazione di un soggetto non residente. Da un punto di vista generale, ai fini dell’imposizione diretta, si osserva che, secondo l’ordinamento italiano, che ha recepito nell’articolo 162 del Tuir le indicazioni dell’Ocse, l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera ricorre:

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