IVA e-commerce B2C internazionale: comunicato stampa MEF 29.03.2021

IVA e-commerce B2C internazionale: comunicato stampa MEF 29.03.2021

Il MEF con il comunicato stampa del 29.3.2021 ha reso nota la possibilità per i soggetti interessati di provvedere, a partire dall’1.4.2021, alla registrazione ai nuovi regimi IVA disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in preparazione dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

Nello specifico a decorrere dall’1.7.2021 saranno operativi:

Queste novità applicabili per le vendite a distanza nei confronti di consumatori finali privati possono essere riassunte così:

In pratica il citato regime semplificato “MOSS” (Mini One Stop Shop) attualmente applicabile ai servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) è esteso anche alle vendite di beni e servizi effettuate nei confronti di consumatori finali.

Per determinare la soglia di € 10.000 va tenuto conto non solo l’ammontare delle cessioni intraUE di beni, ma anche quello delle prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione / elettronici a consumatori finali.

Questa nuova disciplina interessa anche le prestazioni di servizi rese a consumatori finali da parte di soggetti passivi UE non stabiliti nello Stato “di consumo” delle stesse, ed anche per le cosiddette “vendite a distanza” di beni importati con destinazione in Italia ovvero in altri Stati UE di valore non superiore a € 150 non soggetti ad IVA all’importazione per i quali l’imposta è versata tramite il “IOSS”. È previsto un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione applicabile ai beni di valore non superiore a € 150, applicabile da parte dei soggetti che non utilizzano il predetto regime.

I nuovi servizi disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, che compongono il nuovo sistema di assolvimento dell’IVA centralizzato ed elettronico, sono qui di seguito elencati:

L’adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”, con la presentazione di una specifica dichiarazione trimestrale e l'effettuazione di un unico versamento dell'IVA dovuta su tutte le operazioni in esame.

Infine ricordiamo che i soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate per svolgere le funzioni di intermediario IOSS.