L'Esperto risponde de Il Sole 24 Ore

Tutte le risposte fornite ai lettori dal dott. Massimo Cavallari nella rubrica del Sole 24 Ore l'Esperto Risponde.

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L'autore dott. Massimo Cavallari.

Commissione di istruttoria veloce

Commissione di istruttoria veloce

Ques.: N.  370102 - Rub. 560 - 11/01/2021

 TESTO QUESITO

 Commissione di istruttoria veloce ( civ).

 Nella liquidazione trimestrale degli interessi e delle spese relative al conto corrente,

la banca addebita commissioni civ ( commissione di istruttoria veloce) indicando solamente l'importo complessivamente addebitato ed il numero di volte , senza indicare altri elementi che possano permettere al correntista di verificare la stessa( importo , data .... etc).

Sulla base di tali indicazioni, vorrei sapere se ci sono gli estremi per ottenere il rimborso da parte della banca di tali commissioni a causa, a mio avviso di un difetto di trasparenza.

 RISPOSTA

 La CIV è una nuova commissione che si applica in caso di sconfinamento – in assenza o in presenza di fido – sul conto corrente o a valere su carte di credito.

Ebbene, l’Istituto bancario, per permettere al cliente di sconfinare, svolge una serie di attività interne, dette “di istruttoria” (ad es., accesso alle banche dati, ricerche sul cliente), che vengono retribuite – appunto – con l’addebito della CIV.

La commissione di istruttoria veloce è disciplinata dall’art. 117 bis, co. 2, TUB, che prevede che essa sia “determinata in misura fissa” e “commisurata ai costi”. Il comma 3 sancisce inoltre la nullità delle clausole che “prevedono oneri … non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2”.

E’ quindi necessario per la banca, a pena di nullità, provare che ogni addebito corrisponda ad effettive istruttorie svolte e che la loro determinazione sia riferita ai costi implicati dagli sconfinamenti della cliente.

Tale principio è stato ribadito anche di recente dal Tribunale di Udine con sentenza n. 1295 del 26/10/2016.

Ciò detto, se il lettore non ha avuto tutte le succitate indicazioni ha diritto di eccepire la nullità della clausola con conseguente diritto di riaccredito di tali commissioni o la loro restituzione.

Capital Gain compravendita titoli

11/01/2021

A seguito di operazioni di investimento/disinvestimento, regolate tramite rapporto di deposito titoli in regime amministrato, la banca ha operato delle ritenute fiscali su capital gain per importi a mio avviso errati. Dopo aver presentato invano reclamo alla banca, ho presentato ricorso all'Ombudsman, il quale ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile in quanto "esulano dal suo ambito di competenza le questioni riguardanti gli aspetti gestionali e amministrativi dei depositi titoli, essendo i relativi contratti qualificabili come contratti bancari". (!) Ora intendo procedere rivolgendomi all'Abf, che si occupa dei contratti bancari, ma nella raccolta giurisprudenziale trovo diverse dichiarazioni di inammissibilità per i motivi specularmente opposti (deposito titoli=servizi di investimento)....che fare???  Grazie

A parere dello scrivente, corretta è risultata la decisione del Giurì Bancario, in quanto con riferimento alla fattispecie descritta prevale la questione bancaria rispetto a quella finanziaria. E’ ben vero che i comportamenti denunciati in qualche modo possono essere riferiti ad attività accessorie alla gestione di investimenti mobiliari del cliente e quindi relativi a servizi di investimento, tuttavia ricordiamo anche che il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari.

Ebbene, con decisione n. 577 del 22 giugno 2010, in un caso simile l’ABF ha avuto modo di precisare che atteso che “ci si trova innanzi ad un’ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il “criterio della prevalenza delle finalità” (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del 29.7.09, utilizzato per l’individuazione della disciplina di trasparenza – quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF – applicabile al “prodotto composto”.

Orbene, dato che la questione sottoposta all’esame dell’ABF riguarda aspetti relativi non tanto alla prestazione di servizi di investimento, quanto al fatto dell’esistenza di un contratto di deposito titoli in amministrazione può concludersi che la questione in esame rientra tra quelle di competenza dell’ABF”.

E anche secondo lo scrivente, come sopra accennato, la questione trattata dal lettore risulta di competenza dell’ABF.

A questo punto se dovesse invece pervenire una nuova decisione dell’ABF di segno opposto, si tenga presente che tale ricorso non priva comunque il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all’Autorità giudiziaria, oppure richiedere una mediazione.

conti correnti: senza informazioni certe sui clienti dal 2014 scatta il blocco

Ques.: N.  367484 - Rub. 560

 TESTO QUESITO

 Articolo:

conti correnti: senza informazioni certe sui clienti dal 2014 scatta il blocco

 commento dell'utente:

sono già stato "verificato" per ben due volte, e sempre con il medesimo risultato e cioè una sfilza di telefonate da parte di consulenti finanziari della banca (unicredit) che mi proponevano deleghe di gestione patrimoniale che io ho rifiutato. Poichè sono stato molto critico con la banca su questa procedura (usando anche termini piuttosto pesanti), costoro per ritorsione mi hanno bloccato circa il 30% dei dividendi accreditatimi a giugno- luglio, e questo senza alcun preavviso e/o altro. Ho chiesto spiegazioni telefonicamente, ma mi sembrava di parlare con alieni. L'ho fatto per iscritto, ma ancora nessuna risposta. Cosa devo fare? Grazie.

 RISPOSTA

Nel caso in cui un cliente sia insoddisfatto del comportamento della Banca è necessario che proponga formale reclamo nei confronti dell’istituto di credito, ovverosia uno scritto di contestazione dell’operato della banca con richiesta di risarcimento del danno o di altro contegno idoneo a soddisfare le richieste del cliente.

Ovviamente, anche per precostituirsi la prova del deposito di tale reclamo è consigliabile che esso venga inoltrato tramite posta raccomandata o altro mezzo che assicuri la certezza della ricezione e della data di quest’ultima. La formale protesta andrà indirizzata alla sede legale della banca o al suo ufficio reclami.

Pervenuto il reclamo, se lo stesso ha ad oggetto servizi bancari e finanziari, la Banca ha termine di 30 giorni per istruire la pratica e fornire adeguato riscontro, se invece si tratta di servizi di investimento la Banca ha 90 giorni per rispondere.

La risposta potrà contenere un accoglimento del reclamo o un diniego motivato dello stesso.

In tale caso, il cliente potrà proporre reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario o ricorrere ad altri strumenti di risoluzione stragiudiziale della controversia. Qualora anche tali tentativi di ottenere soddisfazione non sortiscano l’effetto sperato il cliente potrà adire, per la tutela dei propri diritti, all’autorità giudiziaria.

Bitcoin e altre Cryptovalute : aspetti fiscali e dichiarativi - monitoraggio rw

Aspetti fiscali delle Criptovalute token e Bitcoin: Valute estere – Valute Virtuali – Crypto – token – wallet – Exchange

Aspetti fiscali delle Criptovalute token e Bitcoin: Valute estere – Valute Virtuali – Crypto – token – wallet – Exchange

Per chi vive o risiede in Italia, da ultima interpretazione di Ottobre 2020, la detenzione di criptovalute è sempre da dichiarare per il monitoraggio delle “valute estere” di cui alla Legge 167/1990 quadro RW come da risoluzione Agenzia delle Entrate n. 72/E/2016 a cui si collegano pesanti sanzioni.

I redditi derivanti da Valute virtuali e token sono imponibili come plusvalenze (o minusvalenze) di natura finanziaria da tassare in base alle aliquote vigenti sulla Dichiarazione dei Redditi ai sensi dell’art.67 comma 1, lett.c-ter del Tuir previa conversione in Euro con diverse modalità a seconda se detenute in Wallet o in Exchange

Non è possibile usare concatenazioni ed è importante tenere traccia delle modalità di calcolo.

I token da investimento vanno dichiarati in relazione al paese di emissione diversamente dalle valute virtuali utilizzate come strumento di pagamento.

Sono sempre validi i limiti di importo sotto i quali non saranno oggetto di tassazione  tenuti per almeno 7 giorni su conto italiano, diversi da quelli di Wallet esteri. Tali importi sono da considerare complessivamente comprendendo sia valute fiat che valute virtuali nel corso dell’anno. 

Chiamaci !

Ques.: N. 367054 - Rub. 810 Estinzione anticipata del mutuo

TESTO QUESITO

 Estinzione anticipata del mutuo.

Vorrei estinguere anticipatamente un mutuo ipotecario a tasso fisso, contratto nel mese di giugno 2006 per l'acquisto della prima abitazione.

Il contratto prevede, ovviamente, una penale per l'estinzione anticipata.

Mi risulta che esiste una direttiva europea, recepita dal governo italiano, che consente l'estinzione anticipata del muto senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo.

Gradirei avere informazioni più precise e dettagliate sull'argomento.

Cordiali saluti.

  RISPOSTA

 Innanzi tutto è necessario premettere che estinguere anticipatamente un mutuo è un diritto del debitore riconosciuto dall’art. 40 del Testo Unico Bancario.

Tuttavia gli istituti di credito nei contratti di mutuo da loro predisposti hanno sempre previsto delle penali di estinzione anticipata.

Tale penale è divenuta illegittima con l’entrata in vigore del D.L. 7/2007, c.d. Decreto Bersani, che ha stabilito la nullità delle commissioni di estinzione anticipata di tutti i finanziamenti contratti da persone fisiche e finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o a svolgimento di attività economiche e professionali.

Tuttavia tale beneficio risulta introdotto solamente per i mutui sottoscritti dopo il 02/02/2007.

Per quelli anteriori, invece il decreto Bersani ha fissato delle soglie massime per le penali di estinzione.

Per tutto quanto sopra, il lettore non potrà pretendere di estinguere il proprio mutuo senza sostenere alcun costo, tuttavia ben potrà confrontare la penale contenuta nel proprio contratto con quelle massime indicate nel Decreto Bersani e se la prima eccede i tetti fissati, potrà ottenere la sua riduzione.

Ques.: N. 369462 - Rub. 810 TESTO QUESITO 24/11/2020 Ritardo erogazione mutuo - inadempimento

Ques.: N.  369462 - Rub. 810  TESTO QUESITO 24/11/2020

 Buonasera,

ho firmato una proposta d'acquisto di un immobile. La banca mi ha comunicato che non c'era alcun problema per l'erogazione del mutuo. Tuttavia dopo avermi fatto aspettare 2 mesi per la perizia, la banca (ubi) mi ha comunicato che i tempi di approvazione del mutuo si sarebbero notevolmente dilungati a causa di un'operazione interna di fusione tra banche dello stesso gruppo(gruppo ubi). In caso di operazioni di fusione di questo tipo,la banca può bloccare l'erogazione del mutuo che mi renderebbe inadempiente verso il venditore ? grazie

 RISPOSTA

 Purtroppo ritengo che chi ha posto il quesito purtroppo non abbia molte possibilità di ottenere ragione. E’ comprensibile che il comportamento della Banca stia causando seri danni economici al lettore, tuttavia, non si ritiene che egli possa ottenere soddisfazione; ciò perché a quanto viene riferito non vi è alcun impegno scritto in ordine non solo all’erogazione del prestito, ma anche relativamente ai tempi di rilascio del finanziamento.

Pertanto, si può suggerire al lettore di proporre reclamo alla banca, lamentando la mancata realizzazione dell’impegno assunto e i conseguenti danni che il contegno della banca gli sta procurando, tuttavia, qualora l’istituto di credito non ritenesse di accoglierlo, non si ritiene ci siano i presupposti per adire all’Autorità Giudiziaria, proprio per la difficoltà di provare gli assunti dedotti dal lettore.

Quesito 362318 - Rub. 810

Salve, ho acquistato un immobile "prima casa" mediante accollo mutuo erogato al costruttore in data 31/1/2005 (ante legge bersani) poi frazionato in data 2/8/2007 (post legge bersani). Sto procedendo alla surroga con altro istituto ma nei conteggi estintivi la banca riporta anche una penale d'estinzione dell'1%. È corretto? Nelle quietanza di pagamento che ricevo dalla banca risulta "data inizio finanziamento 2/8/2007" come se di fatto fosse un mutuo ex novo.

Altri proprietari nelle mie stese condizioni riferiscono di non aver pagato penali d'estinzione alle loro surroghe. Come si applica l'accordo al caso specifico? eventualmente, come posso fare valere il mio diritto di non pagare la penale d'estinzione?
grazie.

Ques.: N. 367306 - Rub. 560 Acquisto obbligazioni bancarie

Ques.: N.  367306 - Rub. 560

TESTO QUESITO

Buonasera mia madre ha acquistato c/o una filiale della banca popolare di bergamo gruppo ubi nell'aprile del 2015 delle obbligazioni it0004767742 ubi sub ltier ii 11-18 tasso misto w.E.....Volevamo sapere se sono sicure o se corriamo qualche rischio....

Inoltre l'impiegato che segue mia madre in queste cose le ha fatto firmare solo un paio di mesi fa il profilo del rischio: doveva farlo prima? ci ha spiegato che è solo una prassi della banca per avere un profilo dell'investitore più chiaro....

RISPOSTA

Con l’acquisto di obbligazioni, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente delle obbligazioni medesime e titolare di un credito nei confronti dello stesso per la quota capitale e per interessi,

Premesso ciò, al di là che non spetta a noi dare giudizi in ordine alla sicurezza o meno dell’investimento , dal prospetto informativo delle obbligazioni detenute dalla madre del lettore si rileva che trattasi di un prestito obbligazionario subordinato, vale a dire che in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente (Unione di Banche Italiane S.c.p.A.), tali obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori privilegiati e chirografari, per cui in tali circostanze la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, il prestito obbligazionario.

In altre parole l’acquisto di obbligazioni subordinate l’investitore, qualora l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento, si assume un rischio superiore rispetto a chi ha acquistato obbligazioni non subordinate.

Quanto al profilo di rischio, l’art. 21 del TUF e l’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 individuano gli obblighi attivi e passivi d’informazione in capo all’intermediario nel senso che questo, prima dell’inizio dell’attività investitoria, deve non solo illustrare le caratteristiche dell’investimento proposto, ma anche chiedere informazioni circa la propensione al rischio dell’investitore, la sua esperienza finanziaria e i suoi obiettivi d’investimento per potergli proporre prodotti finanziari adeguati al suo profilo.

Pertanto, se l’impiegato della banca che segue la madre del lettore ha raccolto tali informazioni solo dopo l’effettuazione dell’investimento e se l’investimento risulta inadeguato al cliente per la sua inesperienza e/o avversione al rischio, ciò può rendere illegittima l’intera operazione.

Quesito 362917 - Rub. 560

Buongiorno, siamo una piccola azienda. Gradiremmo sapere se alla luce delle attuali norme è legittimo che la banca presso la quale abbiamo un c/c valutario usa$ ci chieda una commissione (0,1%) per trasferire dollari ad altro ns.c/c Valutario presso altra banca in italia.
Grazie e distinti saluti (lettore abbonato).

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STUDIO CAVALLARI

COMMERCIALISTA A PADOVA