Notifica della cartella in camera di commercio per le imprese e i professionisti privi di PEC funzionante

Notifica della cartella in camera di commercio per le imprese e i professionisti privi di PEC funzionante

Le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale “esclusivamente” vengono inviate le notifiche delle cartelle da parte dell’agente della riscossione. Tali indirizzi sono inseriti nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l’Ufficio finanziario può liberamente consultarli ed estrarli per eseguire le notifiche. Nei casi in cui l’indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l’ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento. In base a tali argomentazioni la CTP di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un contribuente esercente attività di promotore finanziario che aveva eccepito la nullità della notifica della cartella via PEC. Nel caso di specie l’agente della riscossione, non avendo rinvenuto nell’INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido e attivo, aveva provveduto a notificare telematicamente l’atto presso gli uffici della camera di commercio di Milano. L’agente aveva infine richiesto alla CCIAA la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa ed aveva spedito l’avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 con raccomandata consegnata nelle mani della consorte del ricorrente.