Il Derivato è nullo se il rischio non è assunto in modo consapevole da entrambe le parti. La Corte d'Appello di Venezia ha condannato la Banca a restituire alla cliente oltre €. 800.000,00 per flussi differenziali

Sentenza 3113 del 23/12/2021: La Corte d'Appello di Venezia ha condannato la Banca a restituire alla cliente oltre €. 800.000,00 per flussi differenziali causati da nullità del contratto derivato con rischio assunto dal cliente in modo inconsapevole.

Con nostra perizia ed analisi econometrica in team con il legale di riferimento, il cliente ha visto confermare in appello la sentenza favorevole di primo grado. In pratica siamo riusciti a dimostrare il danno causato dalla banca al cliente non correttamente informato.

E' certamente vero che gli elementi essenziali di un derivato sono la data di stipulazione, quella di inizio decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (c.d. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili in quanto elementi che contribuiscono a connotare la causa del contratto (...); tuttavia, la naturale aleatorietà dell'accordo tra intermediario ed investitore implica che tali elementi non bastano, dovendo essere verificato con particolare rigore anche il contenuto di altre informazioni che l'intermediario deve al cliente, quali il Mark to Market (ossia il costo pari al valore effettivo del derivato ad una certa data al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi) e tutti i parametri utili agli scenari probabilistici ed al calcolo per i costi ed oneri connessi all'operazione.

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