Criticità scoperte su Leasing e Mutui

PRIMA ANOMALIA RILEVATA

 

INDETERMINATEZZA PER ASSENZA DIVISORE EURIBOR

 

Nella quasi totalità dei contratti di finanziamento a TASSO VARIABILE, il meccanismo di variabilità del tasso è legato al parametro EURIBOR e in diversi contratti non viene specificato  il DIVISORE dell’ EURIBOR, cioè se 360 o 365, a differenza invece della durata (1M – 3M – 6M….) che è sempre specificata.

Non esiste soltanto un unico valore Euribor di riferimento, i tassi Euribor sono una quarantina. Vengono distinti secondo la durata (c'è per esempio quello a 1 settimana, a 1 mese a 6 mesi etc.) e il divisore (360 o 365).

 

Nella determinazione del tasso di interesse da applicare ai vari finanziamenti e quindi anche nel finanziamento in oggetto, sono nulle le clausole di determinazione degli interessi che, pur apparendo di per sé analitiche si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’ applicazione di tassi di interesse diversi : tali clausole sono nulle per INDETERMINATEZZA o INDETERMINABILITA’ del loro oggetto, ex artt. 1418, 1346 cc

 

Importante chiarificazione è stata data anche dalla sentenza della Cassazione n. 12276/2010, che ribadisce che affinchè una convenzione relativa agli interessi, sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e deve inoltre possedere “un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse”

 

Un’ ulteriore conferma arriva dalla recente Sentenza n. 650 del 12-05-2017 con la quale il Tribunale di Udine ha confermato quanto già preannunciato nella precedente Sentenza n. 1104/2016 del 13-9-2016, ovvero dell’ importanza della presenza di condizioni economiche determinate e/o determinabili delle clausole contrattuali.

Nel caso in esame la clausola contrattuale prevedeva l’ indicizzazione all’ andamento di un  parametro (nella fattispecie il Libor CHF, anziché la media mensile dell’ Euribor 3 M come nel mutuo oggetto di perizia), senza la possibilità di ricavare se l’ effettiva base temporale sia di 360 o di 365 giorni e per questa mancanza potrebbero individuarsi più versioni del piano di ammortamento (quantomeno due).

Il Tribunale di Udine ha pertanto ritenuta fondata l’ eccezione sull’ indeterminatezza della clausola del contratto di leasing immobiliare, laddove la stessa preveda le modalità di variazione futura della misura dei canoni mensili, per effetto di due criteri di indicizzazione, privi di parametri univoci, ricavabili dal contratto.

Tale indeterminatezza non può, afferma il Giudice, essere desunta dalla prassi bancaria, perché in ambito bancario, è esclusa l’ applicazione degli usi negoziali.

 

La NULLITA’ DELLA CLAUSOLA INTERESSI è disciplinata dall’ art. 117 comma 7 del TUB, che stabilisce l’ utilizzi del tasso BOT  come tasso sostitutivo.

                                                                                                                                

Si procederà quindi al ricalcolo degli interessi applicando il tasso BOT  come tasso sostitutivo

SECONDA ANOMALIA RILEVATA

 

INDETERMINATEZZA COMMISSIONE SUL FIDO ACCORDATO

(assenza modalità calcolo di “importo affidato e utilizzo medio del fido accordato”)

 

Nella maggior parte dei CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO IPOTECARIO IN C/C, si rileva l’ anomalia di seguito descritto e che riguarda la modalità di calcolo della COMMISSIONE SUL FIDO ACCORDATO.

 

L’ art. 2 – bis D.L. 185/2008, comma 1 dispone che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione fondi :

“sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente in misura omnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto”

 

La norma richiede che la commissione, che deve presentare le caratteristiche di proporzionalità sia all’importo che alla durata dell’affidamento, debba essere predeterminata. La predeterminazione della commissione è possibile allorquando :

 

  1. sia indicata la percentuale applicata
  2. sia indicato il criterio temporale di applicazione
  3. sia indicato il criterio in concreto adottato dalla banca per il calcolo dell’ “importo medio dell’affidamento” sul quale la percentuale debba trovare applicazione

 

Come detto in precedenza, nella maggior parte dei CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO IPOTECARIO IN C/C avviene il rispetto  dei punti a) e b) , mentre relativamente al punto c), le Banche adottano una formula eccessivamente ambigua, non specificando le modalità di calcolo dell’ importo medio dell’affidamento

Tale carenza introduce un elemento di INDETERMINATEZZA nel calcolo del risultato. L’onere finale dovuto dal cliente risulta non determinabile in maniera univoca, posto che indeterminato è uno dei fattori di calcolo, essenziale, del corrispettivo stesso.

A supporto di quanto testè affermato, viene citata la :

 

Decisione N. 135 del 18 gennaio 2011 COLLEGIO ABF MILANO

 

DI SEGUITO VIENE DESCRITTA UNA PERIZIA RELATIVA A C/C IPOTECARIO DI EURO 1.100.000 E CHE, DOPO APERTURA PER CIRCA 20 MESI, HA PORTATO ALLA RESTITUZIONE DELLE TOTALI COMMISSIONI SUL FIDO ACCORDATO PER UN IMPORTO DI EURO 44.000

 

GENERALMENTE LE APERTURA DI CREDITO IN C/C IPOTECARIO SONO DI IMPORTO RILEVANTE E QUINDI I RECUPERI SONO INTERESSANTI

 

CASO CON CREDITO PIEMONTESE

PRIMO PUNTO

All’ art. 7 del CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA si rileva che :

 

SECONDO PUNTO

 

Dalla COMUNICAZIONE AFFIDAMENTI inviata dalla Banca al cliente in data 12/10/2010, si rileva che :

 

TERZO PUNTO

 

A partire subito dal QUARTO TRIMESTRE 2010 e ad OGNI TRIMESTRE SUCCESSIVO , si rileva che la banca richiede al cliente la seguente commissione con letterale dicitura sull’ estratto conto mensile e non nello scalare trimestrale :

 

 

TERZA ANOMALIA RILEVATA

 

CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA PIANO DI AMMORTAMENTO   METODO “FRANCESE”

 

Pur nutrendo personali perplessità su questo argomento, è comunque innegabile che vi sia una sorta di anatocismo, proprio del PIANO DI AMMORTAMENTO alla “francese”.

Recentissima è infatti la :

Sentenza n. 1558/2018 pubbl. il 13/02/2018 RG n. 30019/2015 Repert. n. 2712/2018 del 13/02/2018

della quale si produce il principale stralcio :

 

….Il CTU ha poi dimostrato nella sua relazione che, nel piano di ammortamento del mutuo per cui è causa, “ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, quindi, come evidenziato nella tabella, gli stessi interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi proprio perché sono stati capitalizzati.”; tale dimostrazione è analitica ed accompagnata da specifiche tabelle che sviluppano quantitativamente la tesi del CTU, alla quale il CT di parte della banca non ha saputo contrapporre argomentazioni altrettanto analitiche, non avendo nemmeno preso in considerazione i calcoli del CTU. Questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall’art. 1283 cc e non legittimato neanche dalla delib. Cicr 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori

NOTA BENE

 

TRATTASI DI ANOMALIA CHE SI PUO’ RISCONTRARE E DIMOSTRARE, SOLO NEI CASI DI ESTINZIONE/RISOLUZIONE ANTICIPATA DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

 

DI SEGUITO VIENE DESCRITTA UNA PERIZIA RELATIVA ALL’ ESTINZIONE ANTICIPATA DI UN MUTUO, IN CUI SI DIMOSTRA CHE ALLA MEDESIMA RATA E AI MEDESIMI FLUSSI FINANZIARI, IL DEBITO RESIDUO CAPITALE  E’ PIU’ ELEVATO NEL PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE” RISPETTO A QUELLO ITALIANO

 

Sviluppando la formula matematica alla base di ogni PIANO DI AMMORTAMENTO e cioè :

 

Rata=     C x (1 + i) ¹

          1 - (1 + i)

        i

 

e  ricavando l’ incognita “i”, si ottiene il seguente sviluppo :

 

PIANO DI AMMORTAMENTO METODO FRANCESE :

 

  • QUOTE CAPITALI CRESCENTI

 

  • QUOTE INTERESSI DECRESCENTI

 

 

 

 

 

PIANO DI AMMORTAMENTO METODO ITALIANO :

 

  • QUOTE CAPITALI COSTANTI (euro 67.000 : n.ro 180 rate = euro 372,22)

 

  • QUOTE INTERESSI VARIABILI

 

 

 

CONCLUSIONI

 

Risulta dimostrata quindi la CARATTERISTICA ANATOCISTICA del METODO FRANCESE, contraddistinta dal fatto che :

 

 

Nel METODO ITALIANO, ritenuto sicuramente più equo :

 

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