Criptovalute: iscrizione nel registro OAM e trasmissione dei dati

Criptovalute: iscrizione nel registro e trasmissione dei dati

Comunicazione all'OAM e iscrizione nel registro

I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche on-line, devono comunicarlo all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), che provvederà all'iscrizione nella sezione speciale del registro.

Coloro che, alla data di avvio della sezione speciale del registro, già svolgono l'attività e sono in possesso dei requisiti devono comunicarlo all'OAM entro 60 giorni dalla predetta data.

La comunicazione va effettuata telematicamente tramite il portale dell'OAM, allegando:

La comunicazione deve contenere:

Una volta verificata la regolarità della comunicazione e della documentazione allegata, l'OAM entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, dispone o nega l'iscrizione nel registro.

Se la comunicazione/documentazione è incompleta, l'OAM lo comunica tramite PEC all'interessato affinché fornisca le integrazioni entro 10 giorni.

Inoltre, l'OAM:

Trasmissione delle informazioni delle operazioni effettuate

I suddetti prestatori di servizi devono trasmettere telematicamente all'OAM i dati delle operazioni effettuate in Italia, indicando quelli:

La trasmissione dei dati avviene con cadenza trimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità stabilite dall'OAM.

L'OAM conserva i dati trasmessi per un periodo di 10 anni, assicurando il salvataggio, la sicurezza e il recupero dei dati.

DM 13 Gennaio 2022