Ravvedimento operoso speciale 2023

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L’art. 1 co. 174 ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale sino al 31.12.2021 riguardanti le dichiarazioni validamente presentate.

Il ravvedimento operoso speciale si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento rateale.

applicazione

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni vali­da­men­­te presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a pe­rio­­di d’imposta precedenti” (art. 1 co. 174 della L. 197/2022).

Si deve trattare di violazioni ancora accertabili al 31.12.2021.

In base al dato normativo, sono da considerare ravvedibili le violazioni che, nel con­tempo:

 

Sono inoltre da ritenersi sanabili:

 

Sulla base di quanto affermato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, rien­tra­no nell’ambito applicativo della norma anche le violazioni prodromiche alla di­chia­ra­­­zione, quali ad esempio:

 

Inoltre la circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2023 n. 6 ha chiarito che:

Violazioni

Sono ravvedibili le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della di­chia­razione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione (circ. Agen­zia delle Entrate 27.1.2023 n. 2).

Questa soluzione trova conferma nell’art. 21 del DL 30.3.2023 n. 34, che, mediante interpretazione autentica, ha sancito come rientri nel ravvedimento speciale qualsiasi violazione che può essere sanata ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, sempre che riguardi dichiarazioni validamente presentate.

esclusioni

Sono escluse le violazioni sull’omessa/infedele compilazione del quadro RW (art. 21 del DL 30.3.2023 n. 34).

Inoltre non possono essere oggetto di ravvedimento:

 Non è ammessa la possibilità di sanare violazioni riguardanti l’imposta sugli intrat­te­nimenti, non trattandosi di un tributo dichiarativo (ris. Agenzia delle Entrate 19.6.2023 n. 28).

                     Avviso bonario o atto impositivo 

Non possono rientrare nella definizione in parola le violazioni già contestate, “alla da­ta del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di ac­certamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, com­pre­se le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

In base al dato normativo la preclusione deriva dalla notifica:

Violazioni sui versamenti

Non rientrano le violazioni che possono beneficiare dell’art. 1 co. 153 della 197/2022 (definizione degli avvisi bonari).

L’art. 21 del DL 30.3.2023 n. 34, mediante interpretazione autentica, ha stabilito che il co. 174 si interpreta nel senso che non possono essere ravvedute, in generale, le vio­lazioni suscettibili di emergere dalla liquidazione automatica della dichiarazione.

Adempimenti

Per poter fruire della definizione, è necessario che entro il termine perentorio del 30.9.2023:

 Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

I ravvedimenti già eseguiti all’1.1.2023 ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 riman­gono validi e non c’è rimborso di quanto pagato.

Non è possibile applicare il cumulo giuridico, dunque ogni violazione va sanata auto­no­mamente, con riduzione, per ciascuna, della sanzione a 1/18 del minimo.

Pagamento delle somme

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento speciale è necessario che il versamento di quanto dovuto avvenga entro il 30.9.2023.

È possibile il pagamento mediante compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97 (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2).

Occorre, sempre entro il 30.9.2023, rimuovere l’inadempimento (ad esempio, presen­tando la dichiarazione integrativa).

Versamento in forma rateale

Gli importi possono essere dilazionati in un massimo di 8 rate di pari importo. La pri­ma rata, per effetto delle modifiche apportate dal DL 34/2023, deve essere pagata en­tro il 30.9.2023.

OMESSO PAGAMENTO DELLE SOMME

L’omesso pagamento delle somme così come della prima rata impedisce il perfezio­na­mento del ravvedimento speciale.

Per effetto dell’art. 1 co. 175 della L. 197/2022, “Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata suc­cessiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto le­gislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Re­­pubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023”.

Non opera il regime dei lievi inadempimenti dell’art. 15-ter del DPR 602/73 (circ. Agen­­zia delle Entrate 27.1.2023 n. 2