Notiziario Fiscale di SETTEMBRE 2019

SettembreSOMMARIO

 
         

 
  1. In evidenza

Pag. 1

         
   
  1. Principali adempimenti mese di agosto 2019

Pag. 1

  1. Principali adempimenti mese di settembre 2019

Pag. 2

         
   
  1. Proroga versamenti fiscali 2019

Pag. 3

  1. Proroga adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni

Pag. 4

  1. Precisazioni sugli Isa 2018

Pag. 5

  1. Modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi

Pag. 6

 

In evidenza

Per approfondire il Tuo caso chiamaci allo 049 613584 www.studiocavallari.it

MIGLIORAMENTO

INDICE DI

AFFIDABILITÀ ISA

 
  • I nuovi ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) permettono al contribuente di migliorare il proprio voto mediante l’inserimento di ulteriori componenti positivi di reddito, anche non risultanti dalle scritture contabili.
  • Di conseguenza, sarà necessario pagare le maggiori imposte (oltre all’Iva) entro il termine di versamento del saldo, senza l’aggravio di sanzioni o interessi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile adeguarsi anche per valori inferiori rispetto a quello proposto dall’ISA.
  • Tuttavia il sistema non propone valori soglia di adeguamento tali da permettere il raggiungimento di un voto specifico. Pertanto, se il contribuente volesse conseguire un voto pari a 6,01 (evitando l’inserimento nelle liste selettive) oppure 8 (voto minimo per raggiungere il regime premiale) dovrà procedere per tentativi provando ad avvicinarsi al risultato desiderato.
 

Principali adempimenti mese di agosto 2019*

Giovedì

1 agosto

 

Contenzioso

 

Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (D.L. 132/2014).

Venerdì

16 agosto

 

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

       
 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

   

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Inps

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2019.

 

Inail

 

Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2018 e all’acconto 2019, devono effettuare il versamento della relativa rata.

 

Martedì

20 agosto

 

Imposte dirette

 

Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.

 

Enasarco

 

Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2019.

 

Domenica

25 agosto1

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).

 

Sabato

31 agosto1

 

Imposte dirette

 

Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

 

Contenzioso

 

Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).

 

Imposta

di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Liti fiscali pendenti

 

Versamento - Termine di versamento della 2a rata relativa alla definizione delle liti fiscali pendenti.

 

Principali adempimenti mese di settembre 2019

Lunedì

16

settembre

 

Iva

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

   

Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2019.

Lunedì

30

settembre2

 

Imposte

dirette

 

Redditi 2019 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione.

   

Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA), senza maggiorazione.

   

Mod. 730/2019 - I contribuenti comunicano al sostituto d’imposta di non voler effettuare o di effettuare un minore acconto dell’Irpef/cedolare secca per l’anno 2019 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

 

Isa

 

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Iva

 

Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.

 

Gruppo Iva

 

Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2020 (provv. Ag. Entrate 19.09.2018).

 

Inps

 

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.

   

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.

Note

 
  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
 
  • I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06 al 30.09.2019 sono posticipati al 30.09.2019. Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività, dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
  • La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti indicati (art. 12-quinquies, cc. 3 e 4 D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019 - Ris. Ag. Entr. 64/E/2019 - Comunicato Ag. Entr. 28.06.2019).
  • Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonchè i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).
 

Proroga versamenti fiscali 2019

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell’Iva, che scadono dal 30.06 al 30.09.2019, sono prorogati al 30.09.2019.

Soggetti interessati

Con proroga

Senza proroga

Pagamenti

(saldo e 1ª rata acconto)

Pagamenti

(saldo e 1ª rata acconto)

Senza

maggiorazione 0,40%

Con

maggiorazione

0,40%4

Senza

maggiorazione 0,40%

Con

maggiorazione

0,40%

  • Persone fisiche che:
  • pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;
  • devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.

30.09.2019

30.10.20193

1.07.2019

31.07.20193

Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti.

Società di persone

Soggetti

Ires

Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Entro il giorno 30 del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2019).

Entro i 30

giorni

successivi.

Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Entro i 30

giorni

successivi.

Senza obbligo di redazione del bilancio.

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile.

Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-3

(30.09.2019).

Entro i 30

giorni

successivi.

Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione.1-2

Entro i 30

giorni

successivi.

Note

1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2019, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.07.2019.

3. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2019, la società deve effettuare i versamenti entro il 30.09.2019 (30.10.2019 con la maggiorazione).

4. In attesa di conferme ufficiali.

             

SOGGETTI

INTERESSATI

DALLA PROROGA

 
  • La proroga al 30.09.2019 interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, ossia i contribuenti che, contestualmente:
  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
  • Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2018:
  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

 

  • La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir, a società; associazioni; imprese interessate dagli ISA, ossia a:
  • collaboratori dell’impresa familiare/coniuge dell’azienda coniugale;
  • soci di società di persone;
  • soci di associazioni professionali;
  • soci di società di capitali trasparenti.

 

 

Proroga adempimenti “collegati” alla presentazione

delle dichiarazioni

Il decreto Crescita ha prorogato al 30.11 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta il termine per la presentazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi, 730 Irap e Iva) e degli adempimenti collegati a tale scadenza. La proroga ha effetto anche sul ravvedimento operoso. Il termine, quindi, per la presentazione passa a regime dal 30.09 al 30.11; per quest’anno, poiché la scadenza cade di sabato, è rinviata al 2.12.2019. La novità riguarda sia chi presenta Redditi PF Web che Online.

Termini di presentazione del modello Redditi 2019 per anno 2018

Soggetti interessati

Modalità di presentazione

Tramite uffici

postali

Trasmissione telematica diretta

o tramite intermediari

  • Persone fisiche che:
  • pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;
  • devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.

Dal 2.05.2019

al 1.07.2019

2.12.2019

Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti.

Non ammessa.

Società di persone

Soggetti Ires

Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (2.12.2019).

Proroga degli adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni

Adempimento

Termine

Presentazione degli interpelli probatorio, anti abuso e disapplicativo riferiti al periodo d’imposta 2018, se si intende conoscere il responso dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione.

2.08.20191

Presentazione degli interpelli ordinari riferiti al periodo d’imposta 2018, se si intende conoscere il responso dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione.

3.09.20192

Presentazione degli interpelli ordinario, probatorio, anti abuso e disapplicativo riferiti al periodo d’imposta 2018.

2.12.2019

Trasmissione telematica delle dichiarazioni “correttive nei termini” relative al 2018.

Trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative relative al 2017 (modelli REDDITI 2018), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (es.: ravvedimento con sanzione ridotta ad 1/8 per l’infedele dichiarazione, compensazione “ordinaria” del credito).

Comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro VO unitamente al modello REDDITI 2019, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2019 (relativa al 2018).

Regolarizzazione degli adempimenti di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali (c.d. “remissione in bonis”).

Compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Annotazioni sui registri Iva ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata.

Trasmissione telematica delle dichiarazioni REDDITI 2019 “tardive”.

2.03.2020

(90 giorni dal termine

di presentazione della

dichiarazione dei redditi)

Trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative relative al 2018 (modelli REDDITI PF 2019), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro i 90 giorni successivi (es.: ravvedimento con sanzione ridotta a € 258,00 per la presentazione con il quadro RW originariamente omesso).

Redazione e sottoscrizione dell’inventario.

Stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici.

Conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.

Note

  1. L’Agenzia delle Entrate ha 120 giorni di tempo per rispondere. Considerando che il termine effettivo di presentazione della dichiarazione è il 2.12.2019 (il 30.11.2019 cade di sabato), calcolando a ritroso i 120 giorni che precedono la scadenza a rigore il termine sarebbe da individuare nel 4.08.2019, che però cade di domenica; ove l’invio dell’istanza sia effettuato con mezzi diversi dalla PEC, risulta opportuno anticipare l’adempimento al primo giorno feriale precedente (il 2.08.2019).
  2. L’Agenzia delle Entrate ha 90 giorni di tempo per rispondere. Considerando che il termine effettivo di presentazione della dichiarazione è il 2.12.2019, calcolando a ritroso i 90 giorni che precedono la scadenza, il termine effettivo è quindi il 3.09.2019.
     
 

Precisazioni sugli Isa 2018

L'Agenzia delle Entrate, nel corso del videoforum del 17.07.2019 ha fornito chiarimenti sugli Isa relativi al 2018; si riportano nello schema sottostante i principali aspetti trattati.

 

Domanda

Risposta

PRECALCOLATE

ISA 2019

  • È accaduto in alcune occasioni che dopo aver effettuato l’importazione dei “dati precalcolati ISA” in realtà non risulta nessun dato importato, salvo la data di inizio attività e la tipologia di precalcolo disponibile (normalmente residuale).
  • In queste situazioni, occorre compilare la sezione manualmente oppure non inserire alcun dato ed eventualmente fare la segnalazione nelle note?
  • L’operazione di “… compilare la sezione manualmente” non è di fatto non consentita in quanto, in relazione alle variabili non valorizzate, ossia per le quali non risultino forniti i dati dall’Agenzia (valori impostati a null) non è prevista la modificabilità. L’unica variabile che può essere modificata anche se non valorizzata è rappresentata dall’Anno di inizio attività risultante in “Anagrafe Tributaria”.
  • È sempre possibile per il contribuente compilare il campo relativo alle Note aggiuntive per comunicare all’Amministrazione Finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall’applicazione dell’ISA.

RUOLO DEL

COMMERCIALISTA

  • I commercialisti sono obbligati a modificare i dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate.
  • Qual è il loro grado di responsabilità, nei confronti di questi dati precompilati, e come è riscontrabile e sanzionabile tale violazione?
  • Non sussiste alcun obbligo specifico per i contribuenti/intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma, invece, è data la possibilità di modificarli per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, e di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell’ISA.
  • Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.
  • Con riferimento ai dati non modificabili forniti dall’Agenzia, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive”.

ULTERIORI

COMPONENTI

POSITIVI

  • Una votazione dal 6 al 7, per esempio 6,45, cosa comporta? Liste di controllo o neutro?
  • Se un indice di affidabilità implica un maggiore ricavo di € 32.000 è possibile adeguarsi a una cifra inferiore?
  • Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.
  • È possibile “adeguarsi” per un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’ISA come importo utile a massimizzare il punteggio di affidabilità.
  • In alcuni casi non emerge l'adeguamento agli ISA. È effettivamente così, cioè non ci si può adeguare o è un problema del software?
  • Si conferma che l’indice di affidabilità relativo alle scorte e alcuni indici di anomalia (esempio quello relativo ai costi residuali) non consentono di migliorare il punteggio?
  • Non tutti gli indicatori elementari risultano sensibili agli eventuali ulteriori componenti positivi che il contribuente vorrà dichiarare per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
  • Taluni indicatori elementari, infatti, hanno la finalità di evidenziare al contribuente errori di compilazione o anomalie economiche allo scopo di consentirne la correzione.
  • Se non sono corretti i dati rilevati come anomali, anche indicando ulteriori componenti positivi, il punteggio dello specifico indicatore non migliora e quello finale dell’ISA (media dei punteggi dei singoli indicatori) ne risulterà condizionato.
  • Con riferimento agli indicatori “Durata e decumulo delle scorte” e “Incidenza dei costi residuali di gestione”, l’eventuale anomalia scaturente dagli stessi potrà essere rimossa solo correggendo i dati rilevati come anomali e la dichiarazione di ulteriori componenti positivi non potrà, in alcun modo, migliorare il punteggio dei singoli indicatori.
 

Modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi

L’art. 12-quinquies D.L. 34/2019 ha stabilito che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva. Nel 1° semestre di vigenza dell’obbligo, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

TRASMISSIONE

TELEMATICA

DEI

CORRISPETTIVI

 
  • A decorrere dal 1.01.2020 gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972 devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
  • L’obbligo è anticipato al 1.07.2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a € 400.000 (salvo corrispettivi marginali fino 1% del volume d’affari).
   
 
  • I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
  • Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.
   
 
  • Nel 1° semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1.07.2019 per i soggetti con volume di affari superiore a € 400.000 e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.
  • I soggetti obbligati, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono:
  • assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

 

  • Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del periodo transitorio.
  • Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l’obbligo di liquidazione dell’Iva periodica nei termini ordinari.

 

     

MODALITÀ

 
  • I soggetti possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri mediante i seguenti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:
  1. servizio di upload:
  • di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”;

ovvero

  • di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provv. Ag. Entrate 4.07.2019;
  1. servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”.
   
 
  • La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante:
  • un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva);

ovvero

  • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

Secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provv. Ag. Entrate 4.07.2019.

 

   
 
  • La trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato.
  • In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
     

PERIODO

TRANSITORIO

 
  • Per i soggetti che non dispongono di un registratore telematico, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, nella fase transitoria, può essere effettuata attraverso l’utilizzo del tracciato XML previsto per la trasmissione dei dati delle fatture relativi a operazioni verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia (esterometro).
  • Affinché il file XML sia accettato dal sistema ricevente, il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

Per approfondire il Tuo caso chiamaci allo 049 613584 www.studiocavallari.it