Ottobre 2021 SOMMARIO |
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DICHIARAZIONE PRECOMPILATA IVA |
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L’art. 33, c. 1, lett. c) del D.L. 31.05.2021, n. 77 (cd. “Decreto Semplificazioni 2021”), nell’ottica della semplificazione dei procedimenti per l’abilitazione al compimento degli interventi ammessi al Superbonus che comportino trasformazioni urbanistiche ed edilizie degli edifici, ha modificato la norma dell’art. 119, c. 13-ter del D.L. 34/2020, stabilendo che gli interventi suddetti, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con la sola esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria; pertanto, sono realizzabili mediante la presentazione della comunicazione inizio lavori asseverata (cd. “CILA”). In particolare, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo modello da utilizzare denominato CILA-Superbonus, ossia modello di comunicazione inizio lavori asseverata-superbonus, utilizzabile dal 5.08.2021. A tale modulo unico è aggiunto il modello “Soggetti Coinvolti” in analogia alle altre tipologie edilizie. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della comunicazione presentata, anche per i lavori già in corso. Per gli interventi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.L. 77/2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA-Superbonus. In questo caso, sui documenti amministrativi, il richiedente può chiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA-Superbonus. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). |
CILA- SUPERBONUS |
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Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione. |
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ATTESTAZIONE DELLO STATO LEGITTIMO |
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Sempre al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi per l’avvio degli interventi che possono beneficiare del Superbonus, agevolando il più possibile il ricorso a questo beneficio, l’art. 33 del Decreto Semplificazioni 2021 prevede, inoltre, che la presentazione della CILA prescritta per la realizzazione di detti interventi non necessiti dell’attestazione dello stato legittimo. |
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Pertanto, per la presentazione dei progetti relativi agli interventi che possono beneficiare del Superbonus, non è necessario attestare la cd. “doppia conformità”, ossia la conformità del nuovo progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e lo stato legittimo del fabbricato ossia la sua legittima costruzione. |
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Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. |
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L’art. 32 D.L. 73/2021 riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, nel limite di € 60.000. Con provvedimento 15.07.2021 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta. In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4.10.2021 al 4.11.2021. Tenuto conto dell’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale è resa nota con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12.11.2021. |
CREDITO D’IMPOSTA |
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Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di € 60.000. |
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Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12.11.2021. |
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COMUNICAZIONE |
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I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonchè le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta, comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. |
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TERMINI |
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La comunicazione può essere inviata dal 4.10.2021 al 4.11.2021. |
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FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA |
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L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, da indicare nel modello F24 ELIDE, per la restituzione dei contributi a fondo perduto a seguito dell’adozione di un atto di recupero da parte dell’Ufficio, in quanto non spettanti. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare “anticipatamente” l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso. |
CONTRIBUTI |
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SANZIONI |
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CODICI TRIBUTO |
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COMPILAZIONE F24 ELIDE |
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Con la dichiarazione precompilata i dati sono proposti dall’Agenzia in dichiarazione e il contribuente può accettarla, integrarla o modificarla. I contribuenti che accettano direttamente la dichiarazione proposta dall’Agenzia o la modificano tramite intermediari fiscali, con il visto di conformità, sono esclusi dai controlli documentali da parte dell’Agenzia. Per accompagnare i cittadini nell’utilizzo della Precompilata 2021 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida che intende offrire informazioni precise, dettagliate e semplici, per rendere più agevole la compilazione della dichiarazione e supportare chi decide di trasmettere direttamente la dichiarazione attraverso la procedura online. |
DICHIARAZIONE DELL’EREDE |
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Per le persone decedute nel 2020 o entro il 30.09.2021, gli eredi abilitati possono utilizzare sia il modello Redditi sia il modello 730 se la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare quest’ultimo modello (cioè se ha percepito nel 2020 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). |
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Per le persone decedute dopo il 30.09.2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi - PF. |
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Se un erede, autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta o l’ha accettata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi, se autorizzati all’accesso, possono comunque visualizzare e stampare la dichiarazione precompilata, ma non possono effettuare altre operazioni (per esempio accettare, modificare o inviare la dichiarazione). |
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ONERI E SPESE |
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L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell’ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali. Il servizio è accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al 30.09.2021 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019. Gli operatori Iva effettuano l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente - l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30.09.2021 l’adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. |
Tavola |
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Lettera informativa da inviare ai clienti |
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Oggetto: opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, ha previsto la possibilità per il contribuente di continuare a usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, attraverso l’adesione al servizio. Dopo il 30.09.2020, se non sarà stata effettuata l’adesione al servizio, l’Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell’area riservata del sito “Fatture & corrispettivi”. Successivamente i file xml delle fatture saranno definitivamente cancellati, conservando solamente i DATI FATTURA (ovvero: data di emissione, numerazione, dati dell’emittente e del cessionario/committente, corrispettivo, aliquota iva e quindi tutte le informazioni previste dall’art. 21, c. 2 D.P.R. 633/1972, escludendo natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati) e i dati tecnici di trasmissione del file allo SDI.
L’adesione al servizio di consultazione può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure, per i soggetti titolari di partita Iva, anche per il tramite di un intermediario (professionista) appositamente delegato. L’opzione può essere esercitata:
Si ricorda che è sempre possibile, attraverso le funzioni previste nell’area riservata, esercitare il recesso dall’opzione. Questo comporterà l’interruzione del servizio di consultazione dei file fattura dal giorno seguente a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di avvenuto recesso da parte del sistema SDI. A tal fine lo Studio chiede di restituire al più presto il modello di manifestazione di volontà posto in calce alla presente, debitamente firmato.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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Il sottoscritto contribuente ......................................................, nato a .......................................... (......) il ................................ in qualità di ................................................................................................................., preso atto della comunicazione inoltratami relativa all’opzione per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018,
dichiara
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Check list investimenti all’estero e attività estere |
Si propone una check list per la raccolta dei dati inerenti alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2021, in merito alla disciplina del “monitoraggio” fiscale. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.07.2020, n. 21/E, ha fornito chiarimenti in merito all’opzione dell’imposizione sostitutiva per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno, anche con riferimento all’IVIE e IVAFE. |
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di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW (segue) |
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È disponibile il modello 770/2021 con le relative istruzioni, per la compilazione concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati nell’anno 2020. A tal fine, chi presenterà il prossimo modello 770, oltre all’usuale frontespizio, dovrà occuparsi della compilazione dei prospetti ST, SV, SX e SY. Tra le novità di quest’anno da segnalare l’estensione di tale dichiarazione anche alle persone fisiche che operano le ritenute alla fonte (in particolare sui redditi da lavoro dipendente) e aderiscono al regime forfettario. |
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Dal 2021 il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al 2° trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l’importo dell’imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 250, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. Con un provvedimento delle Entrate saranno definite le modalità tecniche per l’integrazione e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente: la pubblicazione del provvedimento, che secondo anticipazioni dovrebbe aversi ad inizio 2021, risulterà comunque tempestiva rispetto al termine di pagamento dell’imposta dovuta per il primo trimestre solare considerando che le nuove regole si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1.01.2021. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. |
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Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili. |
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Con il D.L. 21.09.2021, n. 127 l’Italia diviene il primo Paese, in ambito europeo, a rendere obbligatorio il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle relative attività. Tale obbligo, previsto indistintamente per lavoratori pubblici e privati - compresi liberi professioni e collaboratori familiari - sarà valido dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza: una vera e propria svolta, finalizzata - con tutta evidenza - ad incrementare quanto più possibile (e rapidamente) il numero di vaccinati, specie prima dell’inizio dell’autunno. |
DEFINIZIONE ED ECCEZIONE |
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COME OTTENERLO |
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L’Agenzia delle Entrate, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza “a più livelli”, che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e più “intensivo” dei canali telematici, dall’altro garantiscono un contatto con l’amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti, tramite la posta elettronica o il canale telefonico. Tra le principali novità: si segnala la consegna di certificati e ricezione di documenti e la dichiarazione di successione fai-da-te con la compilazione assistita. |
AGGIORNAMENTI |
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L’Agenzia delle Entrate, oltre ad avere aggiornato il sito Internet relativamente all’area riservata dei contribuenti, con la nota 14.07.2021 comunica la possibilità di usufruire dei nuovi servizi web per ricevere certificati e consegnare documenti e annuncia il debutto della dichiarazione di successione con la compilazione assistita. |
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AREA RISERVATA |
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SERVIZIO “CONSEGNA DOCUMENTI E ISTANZE” |
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CERTIFICATI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE/PARTITA IVA |
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SERVIZIO “SUCCESSIONI WEB” |
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L’Amministrazione Finanziaria, allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2, nonché per favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha esteso il contributo, di cui all’art. 1, c. 1039, lett. c) della L. 27.12.2017, n. 205, all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. |
FINALITÀ |
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REQUISITO TEMPORALE |
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La richiesta del bonus può essere presentata dal 23.08.2021 al 31.12.2022, salvo anticipato esaurimento dei fondi disponibili. |
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REQUISITO SOGGETTIVO |
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Il contributo è concesso a tutti gli utenti finali, titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione, titolari di contratto elettrico su cui è addebitato il canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che corrispondono il suddetto canone con modello F24 al momento della richiesta del contributo. |
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REQUISITO OGGETTIVO |
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Acquisto di apparati di ricezione televisiva a fronte dell’avvio a riciclo di apparati di ricezione televisiva non dotati di tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10. |
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RICONOSCIMENTO |
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IMPORTO DEL CONTRIBUTO |
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Il contributo per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2, è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro l’importo massimo di € 100,00. |
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CUMULABILITÀ |
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Il contributo è cumulabile con quello, di cui al D.M. 18.10.2019, per l’acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo, a far data dall’entrata in vigore del bonus rottamazione tv, è ridotto a € 30, o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore. |
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ROTTAMAZIONE |
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Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato istituito un fondo destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali. I buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). |
FINALITÀ |
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Il bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino può beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto. |
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REQUISITO OGGETTIVO |
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REQUISITO SOGGETTIVO |
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IMPORTO |
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Il bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un importo massimo di € 200. |
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FUNZIONAMENTO |
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FRUIBILITÀ |
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SCADENZARIO |
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Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Venerdì 1 ottobre |
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Bonus pubblicità |
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Istanza - Dal 1.10 al 31.10.2021 è possibile l’invio telematico della comunicazione di accesso al beneficio per l’anno 2021 (Avviso Dipartimento Informazione 31.08.2021). |
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Iva |
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Fattura elettronica - Dal 1.10.2021 le cessioni di beni verso e dalla Repubblica di San Marino possono essere documentate da fattura elettronica (D.M. Economia 21.06.2021). |
Lunedì 4 ottobre |
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Bonus sanificazione |
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Istanza - La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare delle spese ammissibili può essere inviata dal 4.10 al 4.11.2021 (Provv. Ag. Entrate 191910/2021). |
Martedì 5 ottobre |
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Rottamazione Ter |
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Versamento - Termine di versamento della rata in scadenza il 31.07.2020, considerando i 5 giorni di tolleranza dal 30.09.2021 (termine originario). |
Mercoledì 6 ottobre |
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Bonus affitti |
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Istanza - Termine di presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione (Provv. Ag. Entrate 4.09.2021). |
Domenica 10 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. |
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Inps |
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Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. |
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Previdenza |
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Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2021. |
Venerdì 15 ottobre |
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Iva |
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Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. |
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Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. |
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Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. |
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Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). |
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Associazioni sportive dilettantistiche |
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Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
Sabato1 16 ottobre |
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Imposte dirette |
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Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). |
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Mod. Redditi 2021 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. |
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Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. |
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Iva |
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Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. |
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Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2021. |
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Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
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Sospensione versamenti per Covid |
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Ripresa - Versamento della 10ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). |
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Imposta sugli intrattenimenti |
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Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
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Imposta sulle transazioni finanziarie |
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Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
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Scad. 2021 |
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Tributo Contributo |
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1BDescrizione |
Sabato1 16 ottobre (segue) |
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Inps |
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Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. |
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Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
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Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. |
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Ragionieri Commercialisti |
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Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2021. |
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Contributi - Termine di presentazione delle domande online di esonero parziale dei contributi 2021, in presenza dei requisiti previsti. |
Mercoledì 20 ottobre |
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Conai |
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Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente. |
Lunedì 25 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. |
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Iva |
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Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. |
Sabato 30 ottobre |
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Imposta di registro |
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Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
Domenica1 31 ottobre |
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Imposte dirette |
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Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta. |
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Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. |
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Mod. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. |
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Iva |
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Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
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Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
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Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
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Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva dovuta per il periodo 1.07.2021 - 30.09.2021 (Provv. Ag. Entrate. 25.06.2021). |
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Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
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Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2021, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. |
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Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente. |
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Precompilata Iva - Per il terzo trimestre 2021 l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del terzo trimestre (Comunicato Ag.Entrate 8.07.2021). |
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Rottamazione Ter |
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Versamento - Termine di versamento della rata in scadenza il 30.11.2020 (art. 1 sexies D.L. 73/2021 conv. L. 106/2021). |
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Associazioni e società sportive |
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Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 6ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). |
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Inps |
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Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. |
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Contratto di rioccupazione - Fino al 31.10.2021 è possibile stipulare il contratto di rioccupazione volto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (art. 41 D.L. 73/2021). |
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Lavoratori autonomi - Entro il 31.10 deve essere presentata all’Inps la domanda online di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per gli iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo (circ. Inps 94/2021). |
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Libro unico del lavoro |
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Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. |
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Agenti |
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Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente. |
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Auto- trasportatori |
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Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2021. |
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Bonus Pubblicità |
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Istanza - Termine di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio per l’anno 2021 (avviso Dipartimento Informazione 31.08.2021). |
Nota1 |
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. |