Notiziario Fiscale e Finanziario di FEBBRAIO 2023

FEBBRAIO 2023 SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

  1. Regime forfetario per persone fisiche dal 2023

Pag. 2

  1. Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci

Pag. 3

  1. Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali

Pag. 4

  1. Rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1.01.2023

Pag. 5

  1. Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2023

Pag. 6

  1. Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2023

Pag. 7

  1. Autoliquidazione Inail 2022/2023

Pag. 8

  1. Misura degli interessi legali

Pag. 9

 

  1. Principali adempimenti mese di febbraio 2023

Pag. 10

 

In evidenza

LOTTERIA

DEGLI SCONTRINI

  • L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole per adeguare i registratori telematici, per l’emissione di scontrini con il QR code, nonché le specifiche tecniche che contengono tutte le informazioni che dovranno essere presenti nel QR Code.
  • L’adeguamento dei registratori di cassa dovrà avvenire entro il 2.10.2023.
  • La nuova lotteria degli scontrini istantanea permetterà al consumatore di partecipare e vincere in tempo reale, attraverso acquisti da un euro a salire, pagati con moneta elettronica.
  • Tuttavia, il contribuente potrà sempre scegliere di partecipare alla nuova lotteria istantanea o di tentare la sorte successivamente con le estrazioni differite (in quest’ultimo caso sarà tenuto a mostrare al rivenditore il proprio codice lotteria).

 

Regime forfetario per persone fisiche dal 2023

Dal 2023 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi.

Il nuovo limite è operativo dal 1.01.2023, con verifica sui valori del 2022.

AMBITO

APPLICATIVO

Senza limiti

di durata

Soggetti

Contribuenti persone fisiche.

  • Attività d’impresa.
  • Arti o professioni.

Requisiti

Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono, al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.

Nell’anno precedente.

Inizio

attività

  • Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito.
  • Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività.

REQUISITI

CONTABILI

Ricavi o

compensi

  • I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a € 85.000.
  • Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Ragguagliati ad anno.

  • Il superamento del limite dei ricavi o compensi comporta l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo.
  • Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’Iva a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.
  • In altri termini, in caso di ricavi o compensi di ammontare:
  • compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.

Spese

per

dipendenti

Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, nonché le spese per prestazioni effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

ESCLUSIONI

  • Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di € 30.000.
  • La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

  • Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%1.
  • Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Nota1

Ricorrendo specifiche condizioni, per i primi 5 anni di attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

 

Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa entro il 30.09.2023, applicando disposizioni agevolate.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2023, si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8%.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

SOCIETÀ

INTERESSATE1

Società in nome collettivo.

  • Esclusioni:
  • cooperative;
  • consorzi e le società consortili;
  • enti commerciali;
  • enti non commerciali.

Società in accomandita semplice.

Società a responsabilità limitata.

Società per azioni.

Società in accomandita per azioni.

CONDIZIONI

Soci

Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci al 30.09.2022 (libro soci o idoneo titolo con data certa).

oppure

Devono essere iscritti entro il 30.01.2023, in base ad atto di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2022.

Assegnazione

o cessione

ai soci

  • Entro 30.09.2023.
  • Rileva la percentuale di partecipazione esistente alla data di assegnazione e non è necessario l’interrotto possesso.

BENI DA

ASSEGNARE

O CEDERE

AI SOCI

Beni

immobili

Diversi da quelli strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir2.

Non utilizzati (al momento dell’assegnazione/cessione) come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Beni mobili

Iscritti nei pubblici registri.

TRASFORMAZIONE

IN SOCIETÀ

SEMPLICE

Le disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici.

                 

Nota1

1. Sono incluse anche le società di armamento, le società di fatto che esercitano attività commerciali e le società in liquidazione.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore (strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir). Pertanto, rientrano nell’agevolazione:

  • gli immobili patrimoniali (categoria catastale A);
  • gli immobili-merce;
  • gli immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E e A/10), sempre che non siano utilizzati direttamente per l’attività, compresi anche gli immobili concessi in locazione, comodato o, comunque, non direttamente utilizzati, dalle società di gestione immobiliare (non considerati strumentali per destinazione). Tali immobili sono agevolabili solo se risultano iscritti nell’inventario.

Rileva il momento dell’assegnazione che coincide con quello in cui l’atto è effettuato (e non in quello della delibera).

 

Estromissione immobili strumentali
per imprenditori individuali

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità per l’imprenditore individuale di optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 1.01.2023, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Le estromissioni devono avvenire nel periodo 1.01.2023-31.05.2023 per beni posseduti alla data del 31.10.2022.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

Imprenditori individuali.

Non rileva il regime contabile adottato.

BENI

POSSEDUTI

Immobili strumentali per natura o per destinazione2 (art. 43, c. 2 Tuir).

Posseduti alla data del 31.10.2022.

Plusvalenza

L’estromissione, rappresentando un’ipotesi di destinazione al consumo personale dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 58, c. 3 Tuir), comporta il realizzo di plusvalenze.

ESCLUSIONE

DAL

PATRIMONIO

D’IMPRESA

Imposta

sostitutiva

  • Irpef.
  • Irap.

Misura

8%

x

Valore normale (o catastale rivalutato) dell’immobile1

(+)

Valore fiscalmente riconosciuto

(-)

Imponibile per l’imposta sostitutiva

(=)

Iva

L’operazione di estromissione è soggetta a Iva secondo le ordinarie regole della cessione dell’immobile (autoconsumo).

OPZIONE

Scadenza

Dal 1.01.2023

al 31.05.2023.

Con effetto dal 1.01.2023.

VERSAMENTO

60%

Entro il 30.11.2023.

40%

Entro il 30.06.2024.

 

Note

  1. Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell’imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986).

I moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti:

  • 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1);
  • 115,50 per i fabbricati dei gruppi A “prima casa” e C (escluso C/1) “prima casa”;
  • 176,40 per i fabbricati del gruppo B;
  • 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D;
  • 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.
  1. Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal 1992 si considerano relativi all’impresa individuale gli immobili iscritti nell’inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir]. Tale disposizione ha ampliato il proprio ambito applicativo anche agli immobili strumentali per destinazione, mentre quelli strumentali per natura erano già soggetti a tale vincolo. Pertanto, rientrano nell’agevolazione: gli immobili strumentali per natura indicati nell’inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti dal 1.01.1992 indicati nell’inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31.12.1991 anche se non indicati nell’inventario o nel libro dei beni ammortizzabili. In assenza di tali requisiti, gli immobili non sono oggetto dell’agevolazione, in quanto non considerati relativi all’impresa, ma appartenenti alla sfera privata dell’imprenditore.

 

Rivalutazione delle partecipazioni
possedute al 1.01.202
3

                                          

La legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute alla data del 1.01.2023 (non in regime d’impresa), estendendola anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

L’imposta sostitutiva è pari al 16%, salvo per i redditi di capitale e i redditi diversi riferiti a Oicr sui quali si applica l’imposta sostitutiva del 14%. Per le partecipazioni (quotate e non quotate) il versamento deve avvenire entro il 15.11.2023, con possibilità di rateizzare l’importo fino a 3 rate. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data.

SOGGETTI

INTERESSATI

  • Persone fisiche
  • Società semplici
  • Enti non commerciali

Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni.

Esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.

OGGETTO

Partecipazioni

  • Qualificate
  • Non qualificate

  • Titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati.
  • Posseduti al 1.01.2023.

PLUSVALENZE

O

MINUSVALENZE

Regime

sostitutivo

(+)

Corrispettivo percepito per la vendita.

(-)

Valore di perizia al 1.01.2023, da redigere entro il 15.11.2023.

(-)

Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto.

(=)

Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia).

Agevolazione

Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2023 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

Misura

16%

Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2023.

Da applicare al valore di perizia.

16%

Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2023.

16%

Titoli, quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Da applicare alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.

14%

Quote o azioni in Oicr.

Da applicare alla differenza tra valore al 31.12.2022 e costo/valore di acquisto o di sottoscrizione.

Versamento

Entro il 15.11.2023 per partecipazioni quotate e non quotate.

Entro il 16.09.2023 per quote e azioni in Oicr da parte dell’intermediario, su opzione resa entro il 30.06.2023 dal contribuente.

  • L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 15.11.2023 (2ª rata 15.11.2024; 3ª rata 15.11.2025).
  • Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
                           

 

Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2023

Per effetto della legge di Bilancio 2023 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 16% del relativo valore.

SOGGETTI

INTERESSATI

  • Persone fisiche.
  • Società semplici.
  • Enti non commerciali.

Soggetti che producono redditi diversi.

Sono esclusi i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.

OGGETTO

Terreni

  • Edificabili.
  • Destinazione agricola.

Non rientranti nell’esercizio

di imprese

commerciali.

Posseduti al 1.01.2023.

TIPOLOGIE

DI REDDITO

INTERESSATE

Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione.

Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

REGIME

SOSTITUTIVO

(+)

Valore di vendita.

(-)

Valore di perizia al 1.01.2023 (è irrilevante il costo d’acquisto).

(-)

Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.

(=)

Plusvalenza tassabile.

Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2022, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

Misura

Valore di perizia al 1.01.2023 x 16% = imposta sostitutiva

Versamento

Entro il 15.11.2023.

  • L’imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 15.11.2023.
  • Sull’importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

PERIZIA

Professionisti

abilitati

La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché dai periti iscritti alle Camere di commercio.

Termini

di scadenza

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15.11.2023 e, comunque, prima dell’eventuale cessione (prima del rogito).

Conservazione

La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.

                           

 

Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2023

La normativa “antiriciclaggio” prevede disposizioni rigorose per l’effettuazione di transazioni finanziarie mediante l’uso del denaro contante. È possibile, però, che esso sia impiegato in operazioni di ammontare anche maggiore ai limiti vigenti tempo per tempo e in aderenza ai dettami legislativi e regolamentari vigenti in materia.

Di seguito sono illustrate le disposizioni vigenti in materia di trasferimento di denaro contante, con riferimento anche ai limiti vigenti per l’emissione di assegni di c/c bancari o postali, nonché le deroghe consentite, ricordando che dal 1.01.2023 il limite è aumentato a € 5.000.

DIVIETI

  • Dal 1.01.2023 è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 5.0001.
  • Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

La locuzione a “qualsiasi titolo” significa che il divieto opera indipendentemente dalla causa (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario oppure a titolo di donazione o liberalità).

  • Per “soggetti diversi” devono intendersi due o più soggetti persone fisiche e/o collettive, aventi ciascuna la propria individualità e quindi costituenti “entità giuridiche distinte”. Pertanto, il divieto al trasferimento tra “soggetti diversi “ di denaro contante, in misura superiore ai limiti consentiti tempo per tempo, vige, per esempio, anche nei rapporti di parentela di qualsiasi grado, tra coniugi, tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società, anche se aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale e una società anche se il titolare dell’una e il legale rappresentante dell’altra sono la stessa persona, tra società controllata e controllante, tra titolare e collaboratore dell’impresa familiare. Nella violazione sono coinvolti tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento vietato (quindi sia chi effettua la dazione che chi la riceve).
  • Il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelevamenti/versamenti effettuati da una persona fisica nell’ambito della propria attività svolta sotto forma di imprenditore individuale o lavoratore autonomo-professionista.

CALCOLO

DEL VALORE

TRASFERITO

  • L’avverbio “complessivamente” si riferisce al valore da trasferire. La violazione non si configura nel caso di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali cioè da sostanziare operazioni distinte e differenziate (esempio: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (esempio: contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (esempio: pagamento rateale).
  • A fronte di una prestazione professionale della durata di un anno (nella domanda sottoposta al MEF trattasi di un trattamento ortodontico), il MEF ammette che essa rientri tra quelle in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale senza incorrere nelle violazioni dell’uso del denaro contante. Una fattura riepilogativa del mese, di singoli acquisti, costituisce un’operazione unitaria; pertanto, essa si potrà pagare mediante un importo da effettuarsi in contanti nei limiti vigenti tempo per tempo e la restante parte con mezzi tracciabili2.
  • La corresponsione dell’utile di un esercizio o di un dividendo societario non può avvenire in forma rateale. Nonostante le precedenti deroghe, è possibile che in alcuni casi, in sede di controllo ispettivo, sia valutata la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Note

  1. Il limite valido dal 1.01.2022 al 31.12.2022 era di € 1.000,00.
  2. Il pagamento rateale può essere previsto in apposito contratto oppure anche annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale. In ogni caso, gli importi delle rate previste devono essere prestabiliti, ordinati nell’intervallo temporale intercorrente tra una e l’altra rata e di importo singolarmente inferiore ai limiti dei pagamenti per contante, vigenti tempo per tempo.

 

Autoliquidazione Inail 2022/2023

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2022/2023 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 16.02.2023.

RIDUZIONE

RETRIBUZIONI

Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2023.

16.02.2023

DENUNCIA

RETRIBUZIONI1

Invio telematico o procedura “Alpi on line”.

28.02.2023

PAGAMENTI

Saldo 2022 e

acconto 2023

In unica soluzione.

16.02.2023

In 4 rate2 (Modello F24).

Interesse pari a 1,71%.

16.02.2023

16.05.2023

Coefficiente: 0,00416959

21.08.2023

Coefficiente: 0,00847973

16.11.2023

Coefficiente: 0,01278986

Note

  1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
  2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate, secondo il piano di rateazione autorizzato dall’Inail.

Esempio

Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

  • Acconto

16.02.n

SP C II 5-quater

SP C IV 1

Acconto Inail

a

Banca c/c

1.570,00

Versamento acconto Inail esercizio “n”.

  • Contributi di competenza con posizione finale a debito

31.12.n

CE B 9 b

Assicurazione infortuni

a

Diversi

1.610,00

SP D 13

a

Inail c/versamento

40,00

SP C II 5-quater

a

Acconto Inail

1.570,00

Contributi Inail dell’anno “n”.

  • Contributi di competenza con posizione finale a credito

31.12.n

SP C II 5-quater

Diversi

a

Acconto Inail

1.570,00

CE B 9 b

Assicurazione infortuni

1.500,00

SP C II 5-quater

Credito Inail

70,00

Contributi Inail dell’anno “n”.

  • Pagamento posizione finale a debito

16.02.n+1

SP C IV 1

Diversi

a

Banca c/c

1.650,00

SP D 13

Inail c/versamento

40,00

SP C II 5-quater

Acconto Inail

1.610,00

Versamento saldo contributi Inail anno “n” e acconto anno “n+1”.

  • Pagamento con posizione finale a credito

16.02.n+1

SP C II 5-quater

Acconto Inail

a

Diversi

1.500,00

SP C II 5-quater

a

Credito Inail

70,00

SP C IV 1

a

Banca c/c

1.430,00

Versamento acconto anno “n+1” al netto del credito residuo anno “n”.

                 

 

Misura degli interessi legali

A decorrere dal 1.01.2023 il tasso degli interessi legali è pari al 5%. Il Ministero dell’Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l’anno successivo.

INTERESSI

DI MORA

Obbligazioni

non derivanti

da transazioni

commerciali

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti, dal giorno della mora, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

Obbligazioni

derivanti

da transazioni

commerciali

  • Si applicano disposizioni specifiche.
  • Il tasso di interesse applicabile è quello della Banca Centrale Europea (aggiornato semestralmente), maggiorato di 8 punti percentuali.
  • La mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

INTERESSI

CONVENZIONALI

  • Al saggio di interesse legale si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
  • Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti, sono dovuti nella misura legale.

RAVVEDIMENTO

OPEROSO

  • Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizza-zione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
  • Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (1,25% fino al 31.12.2022; 5% dal 1.01.2023).

Esempio

  • Omesso versamento Iva mese di ottobre 2022, entro il 16.11.2022, pari a € 10.000.
  • La violazione è regolarizzata in data 31.01.2023.
  • Si provvede al versamento dell’imposta, oltre che della sanzione [€ 167,00, pari all’1,67% (1/9 del 15%) dell’acconto non versato] e degli interessi.
  • Gli interessi sono così calcolati:

€ 10.000 x 5% x 31/365 (dal 1.01.2023 al 31.01.2023)

=

42,47

€ 10.000 x 1,25% x 45/365 (dal 17.11.2022 al 31.12.2022)

=

15,41

Totale interessi

=

57,88

Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel modello F24, separatamente dall’imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici relativi ai sostituti d’imposta).

INTERESSI NON

DETERMINATI

PER ISCRITTO

Il tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, se non determinati per iscritto.

ISTITUTI DEFLATIVI

DEL CONTENZIOSO

L’interesse legale rileva anche in caso di versamento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione e acquiescenza).

             

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2023

Scad. 2023

Tributo Contributo

1BDescrizione

Martedì 1

febbraio

Iva

Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2022 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2023 e il 30.04.2023.

Giovedì 9 febbraio

Bonus

investimenti

pubblicitari

Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. A decorrere dall’anno 2023 sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Mercoledì

15

febbraio

Iva

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Associazioni

sportive

dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Credito d’imposta

attività fisica adattata

Domanda - Dal 15.02.2023 al 15.03.2023 è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la domanda per fruire del credito d’imposta per le spese documentate sostenute dal 1.01 al 31.12.2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (AFA) - L. 234/2021.

Inps

Sgravio contributivo edilizia - Termine di invio della domanda per l’applicazione della riduzione contributiva nel settore edile, relativa al 2022.

Giovedì

16

febbraio

Imposte

dirette

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a €  500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di €   7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi.

Iva

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di gennaio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2022.

Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2022 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (esempi: odontotecnici).

 

Principali adempimenti mese di febbraio 2023 (segue)

Scad. 2023

Tributo Contributo

1BDescrizione

Giovedì

16

febbraio

(segue)

Iva

(segue)

Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2022 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).

Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2022, mediante il modello F24.

Imposta sugli

intrattenimenti

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Inps

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2023. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2023” (scadenza 16.03.2023), senza aggravio di oneri accessori (circolare Inps n. 139/2022).

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2022.

Tfr

Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2022.

Inail

Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2022 e l’acconto 2023 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.

Lunedì

20

febbraio

Enasarco

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2022.

Conai

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

Sabato 25 febbraio

Iva

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

Martedì

28

febbraio

Imposte

dirette

Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2022 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.

Iva

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2022.

 

 

Scad. 2023

Tributo Contributo

1BDescrizione

Martedì

28

febbraio

(segue)

Libro

inventari

Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2022 in via telematica entro il 30.11.2022.

Registri

contabili

Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2022 in via telematica entro il 30.11.2022.

Conservazione

digitale

Documenti informatici - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2021.

Imposta

di bollo

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2022.

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

Credito d’imposta

Imu per il

turismo

Autodichiarazione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate dell’autodichiarazione relativa al credito d’imposta per l’Imu versata a titolo di 2ª rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica (Provv. Ag. Entrate 16.09.2022).

Inps

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all’Inps entro il 28.02 dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).

Libro unico

del lavoro

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

Inail

Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali.

Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.

Fasi

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2023.

Consorzi

Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2022, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.).

Fondi rustici

Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2022.

Stampati

fiscali

Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2022.

Bonus

acqua potabile

Comunicazione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 ai fini del “bonus acqua potabile”.

Tasse

automobili-stiche

Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2022.

Nota

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].