Notiziario Fiscale e Finanziario di FEBBRAIO 2022

NOTIZIARIO FISCALE E BONUS FEBBRAIO 2022

CHIAMACI ALLO 049 613584                                 

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Proroga Superbonus 110%

Pag. 2

  1. Proroga detrazioni Irpef 50% e 65%

Pag. 3

  1. Proroga della detrazione per acquisto di mobili

Pag. 4

  1. Detrazione per interventi sulle facciate di edifici

Pag. 5

  1. Determinazione dell’Irpef dal 2022

Pag. 6

  1. Check list dichiarazione Iva 2022

Pag. 7

  1. Check list verifica accesso regime forfetario 2022

Pag. 8

 

  1. Autoliquidazione Inail 2021/2022

Pag. 10

 

  1. Misura degli interessi legali

Pag. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di febbraio 2022

Pag. 9

 La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la facoltà di optare, in relazione agli interventi edilizi agevolati, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121 DL 34/2020.

Nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di tali opzioni, al fine di arginare possibili abusi, la Legge di Bilancio ha esteso altresì alle detrazioni edilizie ordinarie - tra cui l'"Ecobonus", il "Sismabonus" e il "Bonus ristrutturazioni" - l'obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese sostenute, fatti salvi gli interventi minori (comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Bonus facciate), intendendosi per tali gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000.

Per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l'obbligo del visto e dell'asseverazione è stato infine previsto anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

  

 

In evidenza

 

ULTIMI INVII

DELL’ESTEROMETRO

 

  • Anche nel 2022 dovrà essere gestito l’invio trimestrale dell’esterometro, con le seguenti modalità:
  • entro il 31.01.2022, per il 4° trimestre 2021;
  • entro il 2.05.2022, per il 1° trimestre 2022;
  • entro il 22.08.2022, per il 2° trimestre 2022 (ultimo invio).

  

Proroga Superbonus 110%

 

L’art. 1, c. 28 della legge di Bilancio 2022 dispone proroghe in relazione al Superbonus 110% non in modo generalizzato, ma in funzione del soggetto cui è riconosciuto il beneficio. In particolare, è prevista la proroga dei termini di applicazione del 110%:

  • per le Onlus, le AdV e le APS in misura piena fino al 2023, e in misura ridotta fino al 2025;
  • per gli edifici unifamiliari per tutto il 2022, a condizione che al 30.06.2022 sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori;
  • per gli interventi “trainati” eseguiti sulle unità situate all’interno dei condomini in misura piena fino al 2023 e in misura ridotta fino al 2025.

Ulteriore proroga fino a tutto il 2025 è prevista per l’Ecobonus e il Sismabonus al 110% per interventi realizzati su immobili ubicati nei Comuni dei territori colpiti da terremoti verificatisi dal 1.04.2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le regole particolari disposte dai cc. 1-ter, 4-ter, 4-quater dell’art. 119 D.L. 34/2020.

 

Tavola n. 1

 

Proroga Superbonus 110%

 

Condomini

  • Interventi “trainanti” e “trainati”, effettuati da condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari), Onlus ed enti del terzo settore, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione nella misura del:
  • 110% fino al 31.12.2023;
  • 70% per l’anno 2024;
  • 65% per l’anno 2025.

Singole

unità

immobiliari

  • Interventi “trainanti” e “trainati”, effettuati dalle persone fisiche relativamente alle singole unità immobiliari (edifici unifamiliari e “villette a schiera”), per i quali sono stati eliminati i riferimenti alla presentazione della CILA e al reddito ISEE ed è stata introdotta la condizione di esecuzione, al 30.06.2022, di almeno il 30% dei lavori agevolati.
  • Il Superbonus si applica nella misura del:
  • 110% fino al 31.12.2022, qualora al 30.06.2022 sia realizzato almeno il 30% dei lavori;
  • 110% fino al 30.06.2022 in caso di non raggiungimento della percentuale minima di esecuzione dei lavori.

Iacp e

cooperative

edilizie

Interventi “trainanti” e “trainati” effettuati da IACP e cooperative a proprietà indivisa, nella misura del 110%, fino al 31.12.2023 se, al 30.06.2023, è stato completato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Immobili

danneggiati

  • Interventi da Ecobonus e Sismabonus 110% su immobili ubicati nei predetti Comuni colpiti da terremoti, per i quali l’agevolazione spetta nella misura del:
  • 110% fino al 31.12.2025, sulle spese eccedenti il contributo pubblico per la ricostruzione;
  • 110% fino al 31.12.2025 entro il limite di spesa agevolato, aumentato del 50%, in caso di rinuncia al contributo per la ricostruzione.
  • Non è prevista alcuna proroga del Superbonus 110% per gli acquirenti di abitazioni demolite e ricostruite in chiave antisismica (cd. Sismabonus acquisti), la cui scadenza resta ferma al 30.06.2022 (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori e stipulato il rogito).
  • Infatti, il riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati sulle unità delle persone fisiche si riferisce esclusivamente agli interventi eseguiti sulle abitazioni unifamiliari e non anche all’acquisto di case demolite e ricostruite.

Il Sismabonus acquisti rimane confermato fino al 31.12.2024, con le aliquote del 75%-85%.

 

Tavola n. 2

 

Proroga cessione e sconto in fattura

 

Superbonus

110%

Proroga fino al 2025 dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli interventi agevolati con il superbonus 110% (compresa la riduzione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, prevista per i condomini).

Bonus edilizi

ordinari

Analoga proroga riguarda i bonus ordinari (esclusi il bonus mobili e il bonus verde) per i quali è prevista l’opzione per la cessione del credito d’imposta e per lo sconto in fattura fino al 31.12.2024.

Acquisto

di box

Le stesse opzioni sono state estese al bonus edilizia al 50% per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziale ad abitazioni.

 

Tavola n. 3

 

Controlli antifrodi e prezzari DEI

 

Visto

di conformità

e attestazione

di congruità

Nella L. 234/2021 è stato interamente trasfuso il D.L. 157/2021 che, come misure “antifrodi”, ha previsto dal 12.11.2021 la necessità di acquisire il visto di conformità e di attestare la congruità delle spese sostenute anche per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura per i bonus ordinari.

Esclusioni

  • La L. 234/2022 prevede l’esclusione da questi nuovi obblighi per:
  • le opere già classificate come attività di edilizia libera, di cui all’art. 6 D.P.R. 380/2001, D.M. 2.03.2018 o normativa regionale;
  • gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio (fatta eccezione per gli interventi agevolati dal cd. bonus facciate).

Spese

per rilascio

di visto

e asseverazioni

è riconosciuta la detraibilità (con contestuale possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura) anche delle spese relative al rilascio del visto di conformità, attestazioni e asseverazioni per i bonus ordinari, con applicazione dell’aliquota propria dell’intervento agevolato corrispondente.

Prezzari DEI

  • è consentito l’utilizzo dei prezzari DEI per attestare la congruità dei costi per tutti gli interventi agevolati non solo con l’Ecobonus, ma anche con tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, anche al 110%, bonus ristrutturazioni, bonus facciate).
  • La norma, di carattere interpretativo, riguarda anche per tutti gli interventi in corso al 1.01.2022.

   

 

Proroga detrazioni Irpef 50% e 65%

 

La L. 234/2021 ha prorogato al 31.12.2024 la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2024. Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Periodo di

sostenimento

delle spese

 

Detrazione per interventi
di recupero del patrimonio

edilizio

 

Detrazione per interventi

di riqualificazione energetica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

detrazione

 

Limite

di spesa

 

%

detrazione

 

Limite di detrazione

ò

 

ò

 

ò

 

ò

 

ò

Dal 1.01.2012

al 25.06.2012

 

36%

 

€ 48.000,00

 

55%

 

Interventi

di riqualificazione

energetica di

edifici esistenti

100.000,00

Interventi

sull’involucro degli

edifici esistenti

60.000,00

Installazione

di pannelli solari

per acqua calda

60.000,00

Sostituzione

di impianti

di climatizzazione

invernale

30.000,00

 

 

ò

 

ò

 

 

Dal 26.06.2012

al 31.12.2012

 

50%

 

€ 96.000,001

 

 

 

 

ò

 

ò

 

 

Dal 1.01.2013

al 5.06.2013

 

50%

 

€ 96.000,002

 

 

 

 

 

 

ò

 

Dal 6.06.2013

al 31.12.2024

 

 

 

65%3-5

 

 

 

ò

 

ò

 

ò

 

ò

Dal 1.01.2025

 

36%

 

€ 48.000,00

 

36%

 

€ 48.000,00

 

PAGAMENTO

 

  • Per i soggetti non esercenti attività di impresa il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario4 o postale dal quale risulti:
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.
  • Per i soggetti esercenti attività di impresa sono ininfluenti le modalità di pagamento.

 

Le banche e le poste operano una ritenuta dell’8% sull’im-ponibile.

 

Note

  1. Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
  2. Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
  3. Per le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.06.2013-31.12.2024. La detrazione spetta nella misura del 70% o 75% per specifiche tipologie di interventi, nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

  1. La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016).
  2. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2024, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute negli anni dal 2018 al 2024 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.

   

 

Proroga della detrazione per acquisto di mobili

 

La L. 234/2021 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute fino al 31.12.2024 per l’acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere inferiore a € 10.000,00 nel 2022 € 5.000,00 per il 2023 e il 2024.

 

AMBITO DI

APPLICAZIONE

 

Soggetti

 

Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

 

 

 

 

 

Oggetto

 

  • Ulteriori spese documentate per l’acquisto di:
  • mobili;
  • grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla:
  • classe A per i forni;
  • classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
  • classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

 

Finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

 

 

 

 

 

 

Presupposto

 

Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONE

 

Misura

 

Detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese sostenute.

 

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1.01 dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

 

 

 

 

 

 

 

Importo

massimo

 

  • La detrazione è calcolata1 su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000 per l’anno 2022 e a € 5.000 per gli anni 2023 e 2024.
  • Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

 

 

 

 

 

 

 

L’importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

 

Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione può essere fruita per l’acquisto di beni destinati all’arredamento delle parti comuni2.

 

 

 

 

 

 

 

Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.

 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione

 

La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

 

 

 

 

 

 

 

BENI

AGEVOLABILI

 

Mobili

Nuovi

 

Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

 

 

 

 

 

 

Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

 

 

 

 

 

 

 

Grandi

elettrodomestici

Nuovi

 

  • L’acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia sia prevista l’etichetta energetica.
  • Per l’individuazione dei “grandi elettrodomestici” costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 1513.

 

 

 

 

 

 

 

Spese di

trasporto

 

Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.

                         

 

Note

  1. Le spese sono computate ai fini della detrazione indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi.
  2. L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.
  3. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

 

 

Detrazione per interventi sulle facciate di edifici

 

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato per il 2022 il bonus facciate, consistente in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, ridotta al 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.

 

DETRAZIONE

 

Importo

 

Spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60% (senza limiti di spesa).

 

 

 

 

 

Fruizione

 

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE

DI SPESA

 

Spese

 

Spese

documentate

sostenute

nell’anno 2022

 

Non è stabilita una data a partire dalla quale i lavori devono essere avviati (riferimento al “sostenimento” della spesa).

 

 

 

 

 

 

 

Zone

agevolabili

 

Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444.

 

 

 

 

 

Facciate

 

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

 

 

 

 

 

Interventi

influenti

dal punto

di vista

termico

 

  • Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare:
  • i requisiti di cui al D. Mise 26.06.2015;
  • con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’all. B al D. Mise 11.03.2008.
  • In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano i cc. 3-bis e 3-ter dell’art. 14 D.L. 63/2013 sulle informazioni raccolte da Enea.
  • Per gli edifici non situati nelle zone A e B è possibile beneficiare della vigente detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI

APPLICABILI

 

Si applica il regolamento di cui al D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41, contenente le disposizioni attuative della detrazione Irpef spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

 

  • Obbligo di pagamento tramite bonifico “integrato” (su cui la banca applica la ritenuta).
  • Comunicazione preventiva alla ASL la data di inizio lavori, nei casi richiesti.
  • Indicazione nel modello Redditi dei dati catastali dell’immobile interessato.

   

 

Determinazione dell’Irpef dal 2022

 

L’art. 3 del Tuir stabilisce che l’Irpef si applica sul reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 Tuir. In pratica, per calcolare l’imposta netta, effettivamente dovuta dal contribuente, è necessario partire dal reddito complessivo dello stesso, determinato ai sensi dell’art. 8 del Tuir. Successivamente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, si deducono gli oneri sostenuti dal contribuente e indicati nell’art. 10 Tuir. A seguito di tale operazione si determina la base imponibile Irpef cui applicare le aliquote per scaglioni, previste dall’art. 11 Tuir. Dall’imposta così calcolata, ossia dall’imposta lorda, per determinate l’imposta netta è necessario applicare le detrazioni previste dai successivi artt. 12, 13, 15, 16 e 16-bis Tuir.

La L. 234/2021 ha riorganizzato le aliquote Irpef e le detrazioni per tipologia di reddito, anticipando parzialmente la riforma fiscale prevista in un disegno di legge delega.

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha emanato la circolare n. 2 del 13.01.2022, in cui analizza come cambia la busta paga nel 2022.

 

DETERMINAZIONE

DELL’IRPEF

 

REDDITO COMPLESSIVO

(-)

Oneri deducibili

(=)

REDDITO IMPONIBILE

(x)

Aliquote per scaglioni

(=)

IMPOSTA LORDA

(-)

Detrazioni

(=)

IMPOSTA NETTA

 

 

 

 

ONERI

DEDUCIBILI

 

Agli effetti Irpef è possibile dedurre dal reddito complessivo alcuni oneri specificatamente individuati all’art. 10 del Tuir.

 

Per dedurre le spese è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti fatti per le stesse (ricevute, fatture o scontrini).

 

 

 

 

 

Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel “suo interesse”, mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

 

Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando questo possiede un reddito inferiore a € 2.840,51 annui, al lordo degli eventuali oneri deducibili.

 

 

 

 

 

IMPOSTA

LORDA

 

Sottratti gli oneri deducibili indicati nell’art. 10 Tuir, per determinare l’imposta lorda, su cui applicare le detrazioni, è necessario applicare le aliquote per scaglioni previste dall’art. 11 del Tuir.

 

Irpef - Calcolo su base annua

Limite degli

scaglioni

Ampiezza

scaglioni

%

Imposta

sullo

scaglione

Imposta

progressiva

sullo

scaglione

Totale

Base

imponibile

Fino a € 15.000

€ 15.000,00

23

€ 3.450,00

-

€ 3.450,00

€ 15.000,00

Oltre € 15.000

e fino a € 28.000

€ 13.000,00

25

€ 3.250,00

€ 3.450,00

€ 6.700,00

€ 28.000,00

Oltre € 28.000

e fino a € 50.000

€ 22.000,00

35

€ 7.700,00

€ 6.700,00

€ 14.400,00

€ 50.000,00

Oltre € 50.000

-

43

-

€ 14.400,00

-

-

 

 

 

 

 

DETRAZIONI

 

  • Per determinare l’imposta netta, dall’imposta lorda sono sottratte le detrazioni:
  • per carichi di famiglia;
  • per tipologia di redditi;
  • per oneri;
  • per canoni di locazione;
  • per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
  • contenute in altre disposizioni di legge.

 

  • Dal 1.03.2022 è istituito l’assegno unico universale per i figli a carico, che sostituisce le relative detrazioni, riconosciuto a determinate condizioni per figli fino a 21 anni.
  • Pertanto, le detrazioni per figli a carico sono riconosciute nelle misure vigenti per i mesi di gennaio e febbraio 2022, mentre dal 1.03.2022 sono riconosciute solo per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.

 

 

Check list dichiarazione Iva 2022

 

Il modello di dichiarazione annuale Iva/2022, concernente l’anno d’imposta 2021, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2022 e il 30.04.2022 in forma autonoma. La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 4° trimestre 2021 può essere effettuata compilando il quadro VP della dichiarazione annuale Iva, se si procede alla presentazione della stessa entro il 28.02.2022. Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2022, rispetto a quello del 2021, sono stati modificati, parzialmente, i quadri: VE, VF, VO, VX. La nuova soglia per la compensazione orizzontale del credito Iva è pari a € 2 milioni.

 

PRESENTAZIONE

 

Modalità

telematica

 

Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

 

  • Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato.
  • Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

Termini

 

Tra il 1.02.2022 e il 2.05.2022 (il 30.04.2022 cade di sabato).

 

 

 

 

 

 

 

VERSAMENTO

 

 

Unica

soluzione

 

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).

 

 

 

 

 

Rateizzazione

 

  • I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1ª rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione.
  • Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non oltre il 16.11.
  • Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2ª rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3ª rata dello 0,66% e così via.

 

 

 

 

 

Entro

il termine

di versamento

previsto

per la

dichiarazione

dei redditi

 

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.

Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla 1ª.

 

 

Check list verifica accesso regime forfetario 2022

 

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte. La legge di Bilancio 2022 non ha apportato modifiche al regime.

 

Contribuente

Mario Rossi

Periodo d’imposta

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati da verificare per anno precedente

(o presunti in caso di inizio attività)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati in tabella n. 1.

Codice

47.21.0

42.500,00

 

No

 

 

Accesso

negato

 

 

 

 

 

 

Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 30.000,00?1

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati da verificare per l’anno in corso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre

cause

di

esclusione3

 

Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci si avvale di regimi forfetari di
determinazione del reddito?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto non residente?2

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta?

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso consentito

 

 

 

 

 

                       

 

Note

  1. Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000,00 (la condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Come precisato dalla circolare n. 10/E del 4.04.2016, ai fini della non applicabilità della clausola di esclusione rilevano solamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel medesimo anno di applicazione del regime stesso).
  2. Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
  3. Così come introdotto dall’art. 7-sexies D.L. 193/2016, le cessioni all’esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 D.P.R. 633/1972 sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’Economia.

 

 

0B9BTavola n. 1

 

Tabella limiti di ricavi

 

Progres.

Gruppo di settore

Codici attività ATECO 2007

Valore soglia

dei ricavi/

compensi

Redditività

1

Industrie alimentari e delle bevande.

(10-11)

65.000

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio.

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.

47.81

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti.

47.82 - 47.89

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari.

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

6

Intermediari del commercio.

46.1

62%

7

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

(55 - 56)

40%

8

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi.

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

78%

9

Altre attività economiche.

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%

Nota

bene

Individuazione

limiti di ricavi

  • Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime:
  • non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
           

 

  • Il sottoscritto, al fine di usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara:
  • di non avere esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
  • Mario Rossi

     
    qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime.

 

Firma

………………………………………………….

 

  • Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di non avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

 

Firma

………………………………………………….

 

  • Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di avere ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:
  1. Mario Rossi

     
    non optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario

                                                                                                                                            Firma ………..………………………………………..

  • optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)

                                                                                                                                                       Firma …………………………………………………

 

Elementi

Regime forfetario

Regime ordinario

Applicazione Iva

No

Detrazione Iva

No

Calcolo

reddito

Imprese

[(Ricavi) x percentuale prevista] - Contributi

Ricavi - Costi

Professionisti

[(Compensi) x percentuale prevista] - Contributi

Compensi - Spese per cassa

Deducibilità contributi

Dal reddito d’impresa/lavoro autonomo

Dal reddito complessivo

Deducibilità costo beni strumentali

No

Sì (ammortamenti)

Tassazione

Imposta sostitutiva 15% (o 5%)

Irpef ordinaria

Indici di affidabilità fiscale

No

Fatturazione elettronica

No

(facoltativa per le fatture emesse, obbligatoria per quelle verso la pubblica amministrazione; obbligo di conservazione elettronica per i documenti di acquisto)

Esterometro

No

 

  • Mario Rossi

     
    Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell’accesso al presente regime.

Firma

………………………………………………….

 

 

Autoliquidazione Inail 2021/2022

 

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l’autoliquidazione del premio assicurativo 2021/2022 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 16.02.2022.

 

RIDUZIONE

RETRIBUZIONI

 

Invio telematico o procedura “Alpi on line” nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2022.

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

DENUNCIA

RETRIBUZIONI1

 

Invio telematico o procedura “Alpi on line”.

 

28.02.2022

 

 

 

 

 

PAGAMENTI

Saldo 2021 e

acconto 2022

 

In unica soluzione.

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

In 4 rate2 (Modello F24).

Interesse pari a 0,10%.

 

16.02.2022

 

 

 

16.05.2022

 

Coefficiente: 0,00024384

 

 

 

 

 

22.08.2022

 

Coefficiente: 0,00049589

 

 

 

 

 

16.11.2022

 

Coefficiente: 0,00074795

 

Note

  1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
  2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate, secondo il piano di rateazione autorizzato dall’Inail.

 

Esempio

 

Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Acconto

 

 

 

 

 

16.02.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C II 5-quater

SP C IV 1

Acconto Inail

a

Banca c/c

 

1.570,00

 

 

Versamento acconto Inail esercizio “n”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Contributi di competenza con posizione finale a debito

 

 

 

 

 

31.12.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE B 9 b

 

Assicurazione infortuni

a

Diversi

 

1.610,00

 

SP D 13

 

a

Inail c/versamento

40,00

 

 

SP C II 5-quater

 

a

Acconto Inail

1.570,00

 

 

 

Contributi Inail dell’anno “n”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Contributi di competenza con posizione finale a credito

 

 

 

 

 

31.12.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C II 5-quater

Diversi

a

Acconto Inail

 

1.570,00

CE B 9 b

 

Assicurazione infortuni

 

 

1.500,00

 

SP C II 5-quater

 

Credito Inail

 

 

70,00

 

 

 

Contributi Inail dell’anno “n”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pagamento posizione finale a debito

 

 

 

 

 

16.02.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C IV 1

Diversi

a

Banca c/c

 

1.650,00

SP D 13

 

Inail c/versamento

 

 

40,00

 

SP C II 5-quater

 

Acconto Inail

 

 

1.610,00

 

 

 

Versamento saldo contributi Inail anno “n” e acconto anno “n+1”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pagamento con posizione finale a credito

 

 

 

 

 

16.02.n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C II 5-quater

 

Acconto Inail

a

Diversi

 

1.500,00

 

SP C II 5-quater

 

a

Credito Inail

70,00

 

 

SP C IV 1

 

a

Banca c/c

1.430,00

 

 

 

Versamento acconto anno “n+1” al netto del credito residuo anno “n”.

 

 

                 

 

 

Misura degli interessi legali

 

A decorrere dal 1.01.2022 il tasso degli interessi legali è pari all’1,25%.

Il Ministero dell’Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l’anno successivo.

 

Periodo

Tasso

Riferimenti normativi

Dal 1.01.2022

1,25% annuo

D.M. Economia e Finanze 13.12.2021

Dal 1.01.2021

al 31.12.2021

0,01% annuo

D.M. Economia e Finanze 11.12.2020

Dal 1.01.2020

al 31.12.2020

0,05% annuo

D.M. Economia e Finanze 12.12.2019

Dal 1.01.2019

al 31.12.2019

0,80% annuo

D.M. Economia e Finanze 12.12.2018

Dal 1.01.2018

al 31.12.2018

0,30% annuo

D.M. Economia e Finanze 13.12.2017

Dal 1.01.2017

al 31.12.2017

0,10% annuo

D.M. Economia e Finanze 7.12.2016

Dal 1.01.2016

al 31.12.2016

0,20% annuo

D.M. Economia e Finanze 11.12.2015

Dal 1.01.2015

al 31.12.2015

0,50% annuo

D.M. Economia e Finanze 11.12.2014

Dal 1.01.2014

al 31.12.2014

1,00% annuo

D.M. Economia e Finanze 12.12.2013

Dal 1.01.2012

al 31.12.2013

2,50% annuo

D.M. Economia e Finanze 12.12.2011

Dal 1.01.2011

al 31.12.2011

1,50% annuo

D.M. Economia e Finanze 7.12.2010

Dal 1.01.2010

al 31.12.2010

1,00% annuo

D.M. Economia e Finanze 4.12.2009

Dal 1.01.2008

al 31.12.2009

3,00% annuo

D.M. Economia e Finanze 12.12.2007

Dal 1.01.2004

al 31.12.2007

2,50% annuo

D.M. Economia 1.12.2003

Dal 1.01.2002

al 31.12.2003

3,00% annuo

D.M. Economia 11.12.2001

Dal 1.01.2001

al 31.12.2001

3,50% annuo

D.M. Tesoro 11.12.2000

Dal 1.01.1999

al 31.12.2000

2,50% annuo

D.M. Tesoro 10.12.1998

Dal 1.01.1997

al 31.12.1998

5,00% annuo

Art. 2, c. 185 L. 662/1996

Dal 16.12.1990

al 31.12.1996

10,00% annuo

Art. 1 L. 26.11.1990, n. 353

Fino al 15.12.1990

5,00% annuo

Art. 1284 Codice Civile (versione originaria)

   

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2022

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Martedì 1

febbraio

 

Iva

 

Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all’anno 2021 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2022 e il 30.04.2022.

 

Giovedì 10 febbraio

 

Bonus

pubblicità

 

Dichiarazione - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa alle spese pubblicitarie sostenute nel 2021 (Nota Agenzia delle Entrate 23.12.2021).

 

Martedì

15

febbraio

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Mercoledì

16

febbraio

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Raccoglitori occasionali di tartufi - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di gennaio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2021.

 

 

Contribuenti trimestrali “speciali” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2021 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).

 

 

Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2021 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).

 

 

Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2021, mediante il modello F24.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 14ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2022. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2022” (scadenza 16.03.2022), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 198/2021).

 

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2021.

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Mercoledì

16

febbraio

(segue)

 

Tfr

 

Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2021.

 

Inail

 

Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2021 e l’acconto 2022 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.

 

Domenica1

20

febbraio

 

Enasarco

 

Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2021.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Venerdì 25 febbraio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Lunedì

28

febbraio

 

 

Imposte

dirette

 

Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2021 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2021.

 

Associazioni

e società sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 10ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

 

Libro

inventari

 

Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2021 in via telematica entro il 30.11.2021.

 

Registri

contabili

 

Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2021 in via telematica entro il 30.11.2021.

 

Conservazione

digitale

 

Documenti informatici - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2020.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2021.

 

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Spese

sanitarie

 

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel mese precedente, salvo proroghe.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28.02 di ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all’Inps entro il 28.02 dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Inail

 

Denuncia - Termine per la presentazione telematica all’Inail delle denunce retributive annuali.

 

 

Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2022.

 

Consorzi

 

Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2021, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.).

 

Fondi rustici

 

Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2021.

 

Stampati fiscali

 

Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2021.

 

Bonus

acqua potabile

 

Comunicazione - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 ai fini del “bonus acqua potabile” (Provv. Ag. Entrate 16.06.2021).

 

Tasse

automobilistiche

 

Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2021.

 

Nota1

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].