Notiziario Fiscale e Finanziario di DICEMBRE 2022

DICEMBRE 2022     SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza: Bonus costo lavoratori Formazione 4.0, Bonus 3.000 euro dipendenti, Bonus acquisto beni strumentali: OPPORTUNITA' DA COGLIERE

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

  Questo mese lo Studio svolge per i propri clienti questi adempimenti          E' un Tuo obbligo ma puoi affidarti a noi : 

 

 

 

  1. Sanzioni e ravvedimento per nuovo esterometro

Pag. 2

 

  1. Credito d’imposta beni strumentali entro il 31.12.2022

Pag. 3

  1. Istanza di rimborso Imu su immobili di coniugi

Pag. 5

  1. Trattamento fiscale omaggi natalizi

Pag. 6

  1. Calcolo acconto Iva

Pag. 7

  1. Calcolo Imu

Pag. 8

  1. Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

Pag. 9

 

  1. Elenchi split payment 2023

Pag. 11

 

  1. Numerazione e bollatura dei libri contabili

Pag. 12

 

  1. Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti

Pag. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di dicembre 2022

Pag. 14

 

 

In evidenza

 Bonus Formazione 4.0:

Molte aziende stanno ottenendo il Rimborso del 50/70 per cento del costo del lavoro dei dipendenti che hanno avuto formazione lavorativa anche interna, ossia dal titolare stesso.

Se hai dipendenti non puoi perdere questa opportunità. Chiamaci !

 

Bonus 3000 tremila euro dipendenti 2022:

Entro il 31 dicembre 2022 la Tua azienda potrà erogare sino a 3.000 euro per ogni dipendente a titolo di sostegno e calmierazione delle bollette energetiche di casa SENZA TASSAZIONE NE’ ONERI CONTRIBUTIVI.

Molte aziende stanno erogando tale sostegno, che spesso è anche un premio per il buon lavoro svolto dai Tuoi collaboratori, con l’enorme vantaggio che alla Tua azienda non costa 1 euro di più della somma che deciderai di erogare ai Tuoi dipendenti; in pratica lo Stato rinuncia a tasse e contributi se aiuti  i dipendenti.

 

Credito di imposta per acquisto di beni strumentali 2022:

l’acquisto di beni strumentali interconnessi 4.0 godono di un credito pari al 40%, ma anche i beni strumentali normali ottengono in automatico i seguenti crediti:

Credito d’imposta acquisto beni strumentali per beni “ordinari” (non indicati negli allegati A e B, L. 232/2016)

Soggetti

Imprese e professionisti

Oggetto

Beni materiali strumentali nuovi “ordinari”

Beni immateriali “ordinari”

Periodo acquisizione

beni

16.11.2020-31.12.2021

(31.12.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)

1.01.2022-31.12.2022

(30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)

Chiamaci per chiarimenti allo 049 613584

 

DETRAZIONE IVA

CON ALIQUOTA

PIÙ ELEVATA

 

  • Secondo la Cassazione (ordinanza n. 32900/2022), in caso di indicazione in fattura di un’aliquota Iva più alta rispetto a quella effettiva è consentita la detrazione solamente nei limiti di quanto dovuto.

 

Sanzioni e ravvedimento per nuovo esterometro

 

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere errata o mancante è soggetta a specifica sanzione per la quale è possibile effettuare il ravvedimento operoso.

 

Tavola

 

Sanzioni ridotte per ravvedimento operoso

 

 

 

Termine

Sanzione ridotta

Importo da versare

Entro 15 giorni.

1/9 del 50%

€ 0,11 a fattura

per un massimo di € 22,22 nel mese

Oltre 15 giorni ma entro 90 giorni.

1/9

€ 0,22 a fattura

per un massimo di € 44,44 nel mese

Entro la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno della violazione.

1/8

€ 0,25 a fattura

per un massimo di € 50 nel mese

Entro la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno successivo alla violazione.

1/7

€ 0,28 a fattura

per un massimo di € 57,14 al mese

Oltre la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno successivo alla violazione ma prima della constatazione.

1/6

€ 0,33 a fattura

per un massimo di € 66,67 al mese

Dopo la constatazione.

1/5

€ 0,40 a fattura

per un massimo di € 80 al mese

 

 

 

 

Esempio

 

Calcolo della sanzione

 

 

 

Dati

  • In caso di errata comunicazione di 90 fatture estere relative al mese di ottobre 2022 (con scadenza di trasmissione entro il 15.11.2022, poiché riferite a cessioni intracomunitarie di beni), qualora il contribuente si ravveda in data 30.04.2023 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare € 22,50 [sanzione base di € 180 (€ 2 x 90 fatture) ridotta a 1/8, ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. 472/1997)].
  • Se le fatture non comunicate nel mese sono 210, la sanzione applicabile diventa € 50,00 (sanzione massima di € 400 ridotta a 1/8).
  • La sanzione dovrà essere versata tramite il modello F24, indicando il codice tributo “8911”.

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta beni strumentali entro il 31.12.2022

La misura del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi si differenzia in base al momento di effettuazione, che segue il principio della competenza temporale. È tuttavia possibile fruire del bonus previsto per l’anno precedente nel caso in cui si effettui la prenotazione, ossia si effettui l’ordine (che deve essere accettato dal fornitore) e sia avvenuto il pagamento di acconti, in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto, entro il 31.12 dell’anno precedente. Considerando che, salvo proroghe, l’agevolazione in relazione a beni generici non sussisterà più dal 1.01.2023 e quella prevista per i beni “Industria 4.0” dalla medesima data si ridurrà, sia per i beni materiali sia per quelli immateriali, è opportuno effettuare le necessarie valutazioni entro il 31.12.2022.

 

 

Credito d’imposta acquisto beni strumentali per beni “ordinari” (non indicati negli allegati A e B, L. 232/2016)

Soggetti

Imprese e professionisti

Oggetto

Beni materiali strumentali nuovi “ordinari”

Beni immateriali “ordinari”

Periodo acquisizione

beni

16.11.2020-31.12.2021

(31.12.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)

1.01.2022-31.12.2022

(30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)

Agevolazione

  • 10%
  • 15% per strumenti, dispositivi tecnologici destinati a realizzare forme di lavoro agile

6%

Limiti per i beni

Materiali

€ 2.000.000

Immateriali

€ 1.000.000

Modalità di utilizzo

Esclusivamente in compensazione nel modello F24

Codici tributo

6935

Inizio utilizzo

Dall’anno di entrata in funzione dei beni

Rateazione

3 rate

Comunicazione al MISE

NO

Annotazione in fattura e negli altri

documenti relativi all’acquisizione

dei beni agevolati (esempio: DDT)

SI, con il riferimento normativo

Recapture

Per esportazione o cessione nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)

Cumulabilità

Sì

 

 

Credito d’imposta beni strumentali entro il 31.12.2022 (segue)

 

 

Costo

di acquisto

Credito d’imposta “Industria 4.0”

Soggetti

 

Imprese

Oggetto

 

Beni materiali 4.0

Beni immateriali 4.0

Periodo

di acquisizione

 

16.12.2020-31.12.2022

1.01.2023-31.12.2025

16.11.2020-31.12.2021

(o 30.06.20221

se al 31.12.2021

è pagato

almeno il 20%

di acconto)

1.01.2022-31.12.2022

(o 30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato

almeno il 20% di acconto)

1.01.2023-

31.12.2025

(o 30.06.2026

se al 31.12.2025

è pagato

almeno il 20%

di acconto)

1.01.2023-

31.12.2023

(o 30.06.2024

se al

31.12.2023

è pagato

almeno il 20%

di acconto)

1.01.2024-

31.12.2024

(o 30.06.2025 se al

31.12.2024

è pagato

almeno il 20%

di acconto)

1.01.2025-

31.12.2025

(o 30.06.2026 se al 31.12.2025

è pagato

almeno il 20%

di acconto)

 

Agevolazione

Beni

materiali

Fino a

€ 2.500.000

50%

40%

20%

 

 

 

 

Oltre

€ 2.500.000

e fino a

€ 10.000.000

30%

20%

10%

 

 

 

 

Oltre

€ 10.000.000

e fino a

€ 20.000.000

10%

10%

5%

 

 

 

 

Oltre

€ 20.000.000

e fino a

€ 50.000.000

-

-

5%2

 

 

 

 

Beni

immateriali

Fino a

€ 1.000.000

20%

50%

 

20%

15%

10%

 

Oltre

€ 1.000.000

-

 

-

-

-

 

Modalità

di utilizzo

 

Esclusivamente in compensazione nel modello F24

Codici tributo

 

6936 beni materiali

 

6937 beni immateriali

Inizio utilizzo

 

Dall’anno dell’interconnessione

Mancata

interconnessione

 

Agevolazione come per il credito d’imposta per beni generici, con recupero

della differenza dal periodo dell’interconnessione

Rateazione

 

3 rate

Perizia

 

Beni con costo unitario superiore a € 300.000

 

Tecnica asseverata

Comunicazione

al MISE

 

Sì

Annotazione in

fattura e negli altri

documenti relativi

all’acquisizione

dei beni agevolati

(esempio: DDT)

 

Sì, con il riferimento normativo

Recapture

 

Per esportazione o cessione a terzi nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)

Cumulabilità

 

Sì

 

Istanza di rimborso Imu su immobili di coniugi

 

La sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina Imu in materia di abitazione principale, nella parte in cui definisce i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo per il possessore dell’immobile, ma anche per i componenti del nucleo familiare. La qualifica di abitazione principale ai fini Imu si verifica, pertanto, in base alla sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore. È stato dichiarato incostituzionale anche il passaggio normativo relativo alla scelta dell’unico immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti situati nello stesso Comune. Inoltre, i coniugi che vivono in 2 Comuni diversi possono beneficiare dell’esenzione dall’Imu, poiché, diversamente, risulterebbero discriminate le persone coniugate o civilmente unite rispetto alle persone meramente conviventi. L’esenzione può riguardare anche le case nello stesso Comune, a condizione che si dimostri il requisito della dimora abituale. Dalla sentenza non deriva la possibilità indiscriminata di attribuire la qualifica di abitazione principale per le seconde case, mancando in questa circostanza il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi; sarà cura dei Comuni verificare il requisito della dimora abituale consultando i dati relativi alla somministrazione delle utenze. Di conseguenza, molti contribuenti potranno procedere a chiedere il rimborso di quanto versato anche se sono comunque fatte salve le situazioni già definite, per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso o per il ricorso, o in caso di sentenza passata in giudicato.

 

ISTANZA

DI RIMBORSO

 

  • La dichiarazione di incostituzionalità della norma in tema di Imu dei coniugi potrebbe consentire di valutare la presentazione al competente Comune di un’istanza di rimborso per l’Imu versata con riferimento all’immobile per il quale il coniuge, in applicazione della normativa (precedente alla dichiarazione di incostituzionalità), non ha fruito dell’esenzione/agevolazione IMU pur avendo la residenza e la dimora abituale nello stesso.
  • La possibilità riguarda quanto versato negli ultimi 5 anni.

 

  • Il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
  • L’ente locale provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza (art. 1, c. 164 L. 296/2006).

 

 

 

 

 

  • Pertanto, l’istanza di rimborso potrebbe avere ad oggetto quanto versato a titolo di Imu a decorrere dal saldo Imu 2017 di dicembre 2017.
  • Per quanto riguarda l’Imu 2022, in relazione all’acconto versato a giugno 2022, si potrebbe valutare, in alternativa al rimborso, di chiedere la rettifica del codice tributo utilizzato per il versamento a giugno 2022 per attribuire tale versamento ad altri immobili, scomputando quanto versato in eccesso dal versamento da effettuare a saldo entro il 16.12.2022.

 

 

 

 

 

ALTRE

SITUAZIONI

 

  • In presenza di avviso bonario ricevuto per le somme non versate, il contribuente dovrà presentare al comune una richiesta di autotutela.
  • In presenza di un avviso di accertamento ricevuto recentemente, sarà possibile presentare (se non sono trascorsi i termini) una richiesta di autotutela, oppure ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
  • Se, invece, il contenzioso è già pendente, si presenterà una memoria integrativa esponendo le recenti e ulteriori ragioni di accoglimento del ricorso.

 

Esempio

 

Istanza di rimborso IMU Chiamaci 

 

 

 Trattamento fiscale omaggi natalizi

 

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta.

 

Beni non rientranti nell’attività propria

Cedenti

Destinatario dell’omaggio

Iva

 

Deducibilità del costo

Acquisto

Cessione

Irpef/Ires

Irap

Imprese

Clienti e/o

fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 50,00

Iva detraibile

(anche alimenti

e bevande)

Operazione

esclusa

da Iva

Intero importo

nel limite di € 50,00

Spese per omaggi

Interamente deducibili

  • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio
  • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

Costo unitario

superiore

a € 50,00

Iva

indetraibile

Deducibile nel periodo di

sostenimento se

rispondente ai criteri

di inerenza

(costo superiore a
€ 50,00)

Spese di

rappresentanza

Dipendenti

---

Iva

indetraibile

Intero importo

nell’esercizio

Spesa per

prestazioni di lavoro

Indeducibilità2-4

Lavoratori

autonomi

Clienti e/o

Fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 50,00

Iva detraibile

(anche alimenti

e bevande)

Operazione

esclusa

da Iva3

1% dei compensi

percepiti nel

periodo d’imposta

Spese di

rappresentanza

1% dei compensi

percepiti nel

periodo d’imposta1

Costo unitario

superiore

a € 50,00

Iva

indetraibile

Operazione

esclusa

da Iva

Dipendenti

---

Intero importo nell’esercizio

Spese per

prestazioni di lavoro

Indeducibilità4

 

Note

  1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
  2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
  3. L’art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto “dell’attività propria dell’impresa”; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono l’imponibilità”.
  4. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

 

Beni rientranti nell’attività propria

Destinatario

dell’omaggio

Iva

Deducibilità del costo

Acquisto

Cessione

Irpef/Ires

Irap

Clienti/

Fornitori

Iva

detraibile1

Operazione

imponibile Iva

Obbligo di fattura,

autofattura o registro

degli omaggi

Intero importo nell’esercizio

Spese per omaggi

interamente deducibili2

  • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio
  • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

Dipendenti

Intero importo nell’esercizio

Spese per prestazioni

di lavoro

Indeducibilità3

 

Note

  1. Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l’Iva sull’acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
  2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell’esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
  3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.
 

Calcolo acconto Iva

Si propone una tavola per il calcolo dell’acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.

Nel caso di utilizzo del metodo previsionale si deve stimare l’importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell’acconto (30% dell’importo non versato).

 

ANNO

2022

Ditta

Alfa S.r.l.

 

Metodo di

calcolo

Acconto Iva

Contribuenti mensili

Contribuenti trimestrali

Metodo

storico

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento Iva per il mese

di dicembre dell’anno precedente

5.500,00

+

Versamento Iva a saldo o per il

4° trimestre dell’anno precedente

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto Iva versato l’anno
precedente

4.150,00

=

Acconto Iva versato l’anno
precedente

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

9.650,00

x

Totale

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

88%

=

Percentuale di acconto

 

88%

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto dovuto

8.492,00

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo

previsionale

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento Iva previsto in sede

di liquidazione per il mese di

dicembre dell’anno precedente

 

x

Versamento Iva previsto in sede

di liquidazione per il saldo o il 4°

trimestre dell’anno in corso

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

88%

=

Percentuale di acconto

 

88%

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto dovuto

 

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo

alternativo

Operazioni

effettuate

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidazione straordinaria al 20.12

dell’anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti  ± credito/debito
liquidazione precedente)

 

x

Liquidazione straordinaria al 20.12

dell’anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti  ± credito/debito
liquidazione precedente)

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

100%

=

Percentuale di acconto

 

100%

=

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto dovuto

 

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuenti mensili con contabilità

presso terzi

 

 

 

 

 

Versamento Iva per il mese di

dicembre dell’anno in corso

(su movimenti di novembre)

 

x

 

 

 

 

Percentuale di acconto

 

66%

=

 

 

 

 

Acconto dovuto

 

 

 

 

 

 

                   

 

Importo

minimo

L’acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.

 

Scomputo

dell’acconto

  • L’importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla:
  • liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
  • liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”;
  • dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali “per opzione

 

 

Calcolo Imu

 

Il versamento dell’Imu può essere effettuato mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale per le persone fisiche; esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita Iva. Il pagamento deve essere arrotondato all’euro. Si presenta un foglio per il calcolo dell’Imu relativo agli immobili di civile abitazione diversi dall’abitazione principale. Nel caso proposto trattasi di abitazione a disposizione.

 

 

 

Anno

2022

Contribuente

Verdi Marco

 

Comune

Castel Goffredo (MN)

Cat. catastale

A/4

Classe

3

Dati immobile

Foglio

33

Mappale

154

Sub

1

             

 

Base

imponibile

 

 

 

 

 

 

 

  • Rendita catastale:

750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rendita catastale rivalutata:

750,00

X 5%

 

787,50

x

 

 

 

 

 

 

 

  • Coefficiente1:

160

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Base imponibile:

A

126.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Nota1

Categoria catastale

Coefficiente Imu

  • Gruppo catastale “A” (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7

160

  • Gruppo catastale “B”

140

  • Categorie catastali C/3, C/4, C/5
  • Categorie catastali A/10 e D/5

80

  • Gruppo catastale D (escluso D/5)

65

  • Categoria catastale C/1

55

 

Imu

 

 

 

 

 

  • Base imponibile (A):

 

126.000,00

x

 

 

 

 

  • Aliquota approvata per l’anno precedente*:

0,86%

x

 

 

 

 

  • Mesi di possesso:

12/12

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Imu annua:

 

1.083,60

 

 

 

 

 

 

             

 

Acconto2

 

 

 

 

 

  • Imu annua

1.083,60

x 50% =

 

541,80

 

 

 

 

 

 

  • Imu 1ª rata (con arrotondamento)

 

542,00

 

 

 

 

 

                       

 

Saldo2

 

 

 

 

 

  • Base imponibile (A):

 

126.000,00

x

 

 

 

 

  • Aliquota approvata per l’anno in corso*:

1,06%

x

 

 

 

 

  • Mesi di possesso:

12/12

=

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Imu annua

 

1.335,60

-

 

 

 

 

  • Imu versata in acconto:

 

542,00

=

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Imu dovuta a saldo:

 

793,60

 

 

 

 

 

 

  • Imu totale a saldo (con arrotondamento):

 

794,00

 

 

 

 

 

 

             

 

Nota*

Aliquota

Verificare le aliquote in vigore attraverso la delibera del Consiglio Comunale pubblicata sul sito del MEF.

 

Nota2

Principali esenzioni dal versamento dell’Imu: beni merce, immobili colpiti da sisma, immobili cat. D/3, abitazione principale.

 

 

 

 

Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

 

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili.

La società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest’anno il 30.11.2022.

Il registro deve essere tenuto ai sensi dell’art. 2219 c.c. “secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”.

Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c-4 quater dell’art. 7 del D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l’applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

 

 

 

 

 

Nominativo

Bianchi Luigi

Anno di aggiornamento

2021

 

  1. Archiviazione degli originali delle fatture relative ai beni ammortizzabili.

 

Elenco acquisti beni ammortizzabili

Categoria

Fornitore

Importo

Protocollo Registro

IVA

Fattura

N.

Data

Impianti

Rosa S.p.a.

€ 30.000,00

201/2021

140

7.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco cessioni beni ammortizzabili

Pag.

Registro

Riferimenti

vendita

Costo storico

F.do

ammortam.

Prezzo

cessione

Plusvalenza/

Minusvalenza

21

Bianchi S.r.l.

€ 9.000,00

€ 7.500,00

€ 3.000,00

€ 1.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Aggiornamento delle pagine intestate ai beni con le quote di ammortamento relative all’esercizio.
  1. Rilevazione dismissione beni.
  1. Rilevazione acquisti beni.
  1. Rilevazione delle eventuali quote eccedenti il 5% delle spese di manutenzione.

 

Rateizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il 5% del costo complessivo dei cespiti ammortizzabili (art. 102, c. 6 D.P.R. n. 917/1986)

 

 

+

Valore dei beni al 1.01.2021

 

130.000,00

 

 

 

 

 

-

Valore dei beni con contratto di manutenzione periodico

 

3.000,00

 

 

 

 

 

-

Valore indeducibile delle autovetture

 

12.500,00

 

 

 

 

 

-

Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)

 

700,00

 

 

 

 

 

=

Valore dei beni materiali (esclusi i terreni)

al 31.12.2021

 

113.800,00

x

5%

=

5.690,00

 

 

 

Spese sostenute nell’esercizio

7.100,00

 

 

 

Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi

1.410,00

 

 

 

 

 

 

  • Rilevazione distinta della quota di superammortamento.
  • Rilevazione distinta della quota di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili.
  1. Cancellazione delle spese capitalizzate interamente ammortizzate (es.: costi di impianto e ampliamento, costi pluriennali).

 

 

 

 

 

 

Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni

 

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all’invio delle dichiarazioni fiscali.

 

 

 

 

Nominativo

Verdi Bruno S.n.c. di Verdi Bruno & C.

Periodo d’imposta

2021

Redditi

  • PF
  1. SP
  • SC
  • ENC

 

Invio telematico

  •  Visto di conformità per compensazione crediti fiscali

 

 

 

  1.  Ordinario
  •  Correttivo
  1. Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

22.11.2022

  • No

 

 

  •  Integrativo
    anno

 precedente

  •  Integrativo
  • Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

.....................

  • No

Motivazione:

.....................

Irap

  • PF
  1. SP
  • SC
  • ENC

 

Invio telematico

  •  Visto di conformità per compensazione crediti fiscali

 

 

 

  1.  Ordinario
  •  Correttivo
  1. Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

22.11.2022

  • No

 

 

  •  Integrativo
    anno

 precedente

  •  Integrativo
  • Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

.....................

  • No

Motivazione:

.....................

Iva

  1. Autonoma

 

Invio telematico

  •  Visto di conformità per compensazione crediti fiscali

 

 

 

  1.  Ordinario
  •  Correttivo
  1. Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

25.02.2022

  • No

 

 

  •  Integrativo
    anno

 precedente

  •  Integrativo
  • Versamento
  • Ravvedimento versamento

Data:

.....................

  • No

Motivazione:

.....................

770

  1. Semplificato
  • Ordinario

 

Invio telematico

  •  Visto di conformità per compensazione crediti fiscali

 

  1. Ordinario
  • Correttivo

Data:

21.10.2022

  • No

 

 

  • Integrativo anno precedente
  • Integrativo

Data:

.....................

  • No

Motivazione:

.....................

Imu

 

Presentazione

  1. Ordinario
  • Versamento Imu
  • Ravvedimento

versamento

Data:

24.06.2022

  • No

 

 

  • Integrativo anno

precedente

  • Ravvedimento

versamento Imu

Data:

.....................

  • No

Motivazione:

.....................

               

 

 

 

 

Elenchi split payment 2023

 

L’elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20.10 di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo. Il MEF ha pubblicato gli elenchi per l’anno 2023 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) aggiornati al 20.10.2022.

 

APPOSITI

ELENCHI

 

Per assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle anzidette operazioni, l’espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo è effettuata dal Ministero dell’Economia con appositi elenchi, l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo.

 

 

 

Il Ministero dell’Economia ha pubblicato gli elenchi validi, per l’anno 2023, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti.

 

Non sono incluse negli elenchi le amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

 

 

 

 

 

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 2359, c. 1, n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate da Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate da Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

 

Numerazione e bollatura dei libri contabili

 

Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.

In particolare, l’art. 2215 c.c. non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L’imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

 

Tavola riepilogativa

 

Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

 

 

 

Tipologie di imprese

Libri e registri

Bollatura

(vidimazione)

iniziale

Tassa di

concessione

governativa

Imposta

di bollo

 

Imprenditori individuali.

  • Giornale.
  • Inventari.

NO

NO

€ 32,00

Ogni 100 pagine
o frazione

 
  • Società semplici.
  • Società di fatto.
  • Società in nome collettivo.
  • Società in accomandita semplice.
  • Società di armamento.
  • Enti pubblici e privati, compresi

i consorzi, che non abbiano per

oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciale.

  • Enti pubblici e privati che abbiano

per oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciali,

ad eccezione delle cooperative

edilizie e loro consorzi.

  • Società cooperative.
  • Società di mutua assicurazione.
 
  • Soci.
  • Assemblee.
  • Consiglio di

amministrazione.

  • Collegio sindacale.
  • Comitato esecutivo.
  • Obbligazioni.
  • Obbligazionisti.

 

E relativi sezionali

 

Tenuti per obbligo

di legge o

volontariamente

Tassa iniziale

di libro.

€ 67,001

Ogni 500 pagine
o frazione

di 500 pagine

€ 32,00

Ogni 100 pagine
o frazione

 

  • Società per azioni.
  • Società in

accomandita

per azioni.

  • Società

a responsabilità

limitata.

Con capitale

sociale o fondo

di dotazione

non superiore,

al 1.01,

a € 516.456,90.

  • Giornale.
  • Inventari.

NO

Tassa annuale

forfetaria.

309,872

€ 16,00

Ogni 100 pagine
o frazione

 

  • Soci.
  • Assemblee.
  • Consiglio di
  • amministrazione.
  • Collegio sindacale.
  • Comitato esecutivo.
  • Obbligazioni.
  • Obbligazionisti.

E relativi sezionali

 

Con capitale

sociale o fondo

di dotazione

superiore,

al 1.01,

a € 516.456,90.

  • Giornale.
  • Inventari.

NO

Tassa annuale

forfetaria.

€ 516,462

€ 16,00

Ogni 100 pagine
o frazione

 

  • Soci.
  • Assemblee.
  • Consiglio di amministrazione.
  • Collegio sindacale.
  • Comitato esecutivo.
  • Obbligazioni.
  • Obbligazionisti.

E relativi sezionali

 

 

Note

1.

Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. É ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.

2.

  • Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
  • La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente.
  • Per l’anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.

 

 

 

Contributi versati alla previdenza complementare

e non dedotti

 

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.

 

 

 

 

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

 

Il sottoscritto

 

Cognome: ................................................................... Nome: .................................................................................

Codice fiscale: ............................................................ Sesso: .................... Data di nascita: .................................

Comune (Stato estero) di nascita: ........................................................................ Provincia: .................................

Indirizzo di residenza: ........................................................................................... C.A.P.: .....................................

 


Comune di residenza: .......................................................... Provincia: ............... Tel.: .........................................
E-mail: ………………………………………………………….

 

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a ........................................, nell’anno ........................, l’importo di € ......................................... non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

 

 

 

Firma dell’Aderente

 

 

Note

  • La comunicazione deve essere compilata indicando l’importo dei contributi a carico dell’azienda e a carico dell’aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all’anno specificato nell’apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
  • Nel caso di contribuenti a carico specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.

 

 

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di dicembre 2022

 

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Giovedì

15

dicembre

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Venerdì

16

dicembre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo - Termine per il riversamento, salvo proroga, del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo in unica soluzione o come 1ª rata (D.L. 146/2021).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di novembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2022.

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 20ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, ha prorogato al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022). La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti possono essere effettuati in unica soluzione, entro il 16.12.2022.

 

Imu

 

Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2022. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 24ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Scad. 2022

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Venerdì

16

dicembre

(segue)

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2022.

 

Rivalutazione del Tfr

 

Versamento - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2022.

 

Lunedì 19 dicembre

 

Revisori enti locali

 

Iscrizione nell’elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 19.12.2022.

 

Martedì

20

dicembre

 

Imposte

dirette

 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).

 

Iva

 

Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all’anno 2022.

 

Dottori

commercialisti

 

Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1a rata delle eccedenze contributive 2022.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Mercoledì

21 dicembre

 

Crediti d’imposta

prodotti

energetici

 

Cessione - Termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti d’imposta per i prodotti energetici previsti a favore degli esercenti l’attività di pesca (per il 2° trimestre 2022) e degli esercenti attività agricola e della pesca (per il 3° trimestre 2022) [provv. Ag. Entrate 6.10.2022].

 

Domenica1 25

dicembre

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Martedì 27 dicembre

 

Iva

 

Acconto - Termine di versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2022.

 

Venerdì

30 dicembre

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi 2022 - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2022 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.

 

 

Mod. Redditi 2022 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2022 al 30.06.2022.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Sabato

31

dicembre

 

Imposte

dirette

 

Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta.

Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario.

 

 

Crediti d’imposta prodotti energetici - I crediti d’imposta sui prodotti energetici relativi al 1° e 2° trimestre 2022 devono essere utilizzati dal beneficiario o dal cessionario entro il 31.12.2022 (D.L. 4/2022, D.L. 17/2022, D.L. 21/2022).

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.