Notiziario Fiscale di Novembre 2020 Fondi Covid e Bandi innovativi

Novembre 2020    SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza Spid e ravvedimento omissione quadro RW

Pag. 1

 

 

https://www.studiocavallari.it/banca-finanziamenti-conti-correnti-e-leasing/finanziamenti-bancari-agevolati-e-bandi-su-investimenti-innovativi

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Decreto Ristori

Pag. 2

  1. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Pag. 3

  1. Ravvedimento operoso imposta di bollo

Pag. 5

  1. Vendite di beni in stock

Pag. 6

  1. Vantaggi del commercio elettronico

Pag. 8

  1. Codice Swift

Pag. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di novembre 2020

Pag. 10

 

In evidenza

SPID E PAGOPA

DAL 28.02.2021

 

  • Quadro RW al setaccio: in arrivo le lettere per il 2017 sulle anomalie con i dati trasmessi dall'estero per il monitoraggio dei patrimoni detenuti all'estero e sui redditi esteri
  • Lo Studio Cavallari è abilitato RAO per l’emissione diretta dello SPID
  • Dal 28.02.2021 l’identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) insieme alla carta d’identità elettronica, diventerà la sola credenziale per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione centrale e locale, ferma restando l’utilizzabilità delle altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30.09.2021.
  • Inoltre, da fine febbraio scatterà per tutte le amministrazioni l’obbligo di adesione al sistema PagoPA che consente ai cittadini il pagamento dei servizi in modalità digitale.
  • Fringe Benefit: novità​ regali di Natale in Ticket Restaurant

    ​il decreto legge n.104 di agosto ha introdotto nuove misure di rilancio dell’economia e sostegno del reddito ove si prevede infatti, che l’importo del limite di non imponibilità del valore dei Fringe Benefit venga raddoppiato.​

    Pertanto per il solo 2020 è possibile destinare ad ogni dipendente fino a 516,46 euro di buoni acquisto Ticket Restaurant - Chiamate lo Studio per chiarimenti.

 

Decreto Ristori

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da Covid-19.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Tavola

 

Principali misure introdotte

 

Contributi

a fondo perduto

  • Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (D.L. 19.05.2020, n. 34).
  • La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di € 5 milioni (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15.11, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
  • L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

Proroga della

cassa integrazione

  • Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza Covid-19, da usufruire tra il 16.11.2019 e il 31.01.2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
  • È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1.01.2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Esonero

dal versamento

dei contributi

previdenziali

  • Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza Covid, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.05.2021.
  • L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:
  • al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Credito d’imposta

sugli affitti

  • Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori a € 5 milioni che abbiano subito un calo del fatturato del 50%.
  • Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Cancellazione

della 2ª rata Imu

La seconda rata dell’Imu 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

Misure per i lavoratori

dello spettacolo

e del turismo

  • Sono previste:
  • una indennità di € 1.000 per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

Fondi

di sostegno

per alcuni dei settori

più colpiti

  • È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:
  • € 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
  • € 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
  • € 100 milioni per il sostegno al settore alberghiero e termale;
  • € 400 milioni per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

Reddito

di emergenza

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate 2 mensilità del Reddito di emergenza.

Indennità da € 800

per i lavoratori

del settore sportivo

  • È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (D.L. 17.03.2020, n. 18) e “Rilancio” (D.L. 19.05.2020, n. 34).
  • L’importo è aumentato da € 600 a € 800.

Sostegno allo sport

dilettantistico

  • Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo Sport.
  • Il Fondo viene finanziato per € 50 milioni per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.

Contributo

a fondo perduto

per le filiere di

agricoltura e pesca

  • Viene istituito un fondo da € 100 milioni per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive.
  • Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l’attività dopo il 1.01.2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

Salute e sicurezza

  • È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:
  • lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
  • l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

Giustizia

  • Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:
  • per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
  • per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.
 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale. In pratica il nuovo credito d’imposta sostituisce, dal 2020, le vecchie agevolazioni del “super ammortamento” e dell’iper ammortamento.

La bozza del decreto “Novembre” sembra aumentare le aliquote dell’agevolazione.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

 

Soggettivo

 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese1 residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

 

  • Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:
  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

 

 

 

 

Oggettivo

 

  • Sono agevolabili gli investimenti in:
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, salvo specifiche eccezioni elencate;
  • beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016.

 

 

 

 

 

Temporale

 

  • Il credito d’imposta si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati:
  • a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020,

ovvero

  • entro il 30.06.2021, a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

 

 

 

 

MISURA

DEL

CREDITO

D’IMPOSTA

 

Investimenti aventi a

oggetto beni ricompresi

nell’allegato A annesso

alla L. 232/2016

Ex iper ammortamento

 

  • Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i € 2,5 milioni, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 10 milioni.
  • Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

 

 

 

 

 

Investimenti aventi ad

oggetto beni immateriali

ricompresi nell’allegato B

annesso alla L. 232/20162

Ex iper ammortamento

 

  • Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
  • Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

 

 

 

 

Investimenti aventi a

oggetto beni diversi

da quelli indicati

nell’allegato A e B

Ex super

ammortamento

 

  • Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b) Tuir, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni.
  • Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
             

Note

  1. Il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, ad esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A e B L. 232/2016 [investimenti Industria 4.0 (ex iper ammortamento)]. Sembrano inclusi anche i soggetti forfetari.
  2. Non emerge più dal dettato normativo l’obbligo che l’acquisto del bene immateriale sia collegato al soggetto che fruisce dell’agevolazione per l’acquisto di beni materiali, potendo quindi generare, di per sé, il credito d’imposta.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue)

 

Tavola n. 1

 

Misura dell’agevolazione

 

Misura del credito d’imposta

Beni acquistati

Importo

investimento

Nuovo credito

d’imposta

Quote annuali

di fruizione

Utilizzo

Industria 4.0

  • Ex iper ammortamento:
  • 170% fino a
    € 2,5 milioni;
  • 100% fino a
    € 10 milioni;
  • 50% fino a
    € 20 milioni.

Materiali

All. A

L. 232/2016

Fino a € 2,5 milioni

40%

5

Dall’anno successivo a entrata in funzione o di interconnessione.

Oltre € 2,5 milioni

e fino a € 10 milioni

20%

Oltre € 10 milioni

-

-

Immateriali

All. B

L. 232/2016

Fino a € 700.000

15%

3

Oltre € 700.000

-

-

Altri beni materiali

  • Ex super ammortamento:
  • 30% fino a € 2,5 milioni.

Fino a € 2 milioni

6%

5

Dall’anno successivo a entrata in funzione.

Oltre € 2 milioni

-

-

 

Tavola n. 2

 

Calcolo del credito d’imposta 6% per bene materiale non Industria 4.0: confronto rispetto al precedente ammortamento maggiorato del 30% (super ammortamento)

 

Dati

Costo di acquisto

€ 100.000,00

Nuovo credito d’imposta (6%)

€ 6.000,00

Ex costo maggiorato (30%)

€ 130.000,00

 

% deducibilità

100%

Aliquota ammortamento

20%

 

Anno

Dati contabili

Ex super ammortamento

Nuovo credito

d’imposta 6%

Ammortamento fiscale

Utilizzo

Amm.to

Fondo

Ordinario

Maggiorato

Differenza

1

10.000,00

10.000,00

10.000,00

13.000,00

3.000,00

1.200,00

2

20.000,00

30.000,00

20.000,00

26.000,00

6.000,00

1.200,00

3

20.000,00

50.000,00

20.000,00

26.000,00

6.000,00

1.200,00

4

20.000,00

70.000,00

20.000,00

26.000,00

6.000,00

1.200,00

5

20.000,00

90.000,00

20.000,00

26.000,00

6.000,00

1.200,00

6

10.000,00

100.000,00

10.000,00

13.000,00

3.000,00

---

7

---

100.000,00

---

---

---

---

8

---

100.000,00

---

---

---

---

9

---

100.000,00

---

---

---

---

10

---

100.000,00

---

---

---

---

Totali

100.000,00

100.000,00

100.000,00

130.000,00

30.000,00

6.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risparmio Ires

24,00%

7.200,00

 

Differenza

€ -1.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 7.200,00 - € 6.000,00

Attività finanziarie all’estero: comunicazioni per adempiere spontaneamente da coloro che non hanno dichiarato Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere Pubblicato dall’Agenzia delle entrate il provvedimento direttoriale 6 novembre 2020.

 Attività finanziarie all’estero 2017: le nuove lettere per la compliance

I destinatari della segnalazione di anomalia potranno regolarizzare la loro posizione usufruendo del ravvedimento operoso oppure chiarire il motivo dell’irregolarità e fornire ulteriori documenti.

 Con il provvedimento del 6 novembre 2020 sono state definite le modalità delle comunicazioni finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che, dai dati in possesso dell’Amministrazione, risultano non aver dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere. In particolare, il provvedimento stabilisce come saranno messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.

Le informazioni contenute nelle segnalazioni dirette ai contribuenti, che evidenziano le anomalie riscontrate, saranno a disposizione degli interessati nella sezione “l’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. Il destinatario della comunicazione potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Se invece ritiene di non essere in errore potrà fornire spiegazioni e ulteriori documenti oppure chiedere ulteriori chiarimenti.

 

Ravvedimento operoso imposta di bollo

Il versamento dell’imposta di bollo, a seconda della tipologia di atti/documenti/registri, può avvenire mediante contrassegno telematico ovvero bollo virtuale, oppure bollo virtuale per i documenti digitali/informatici. Spesso, gli uffici contestano tale imposta applicando delle sanzioni che non trovano riscontro nella disposizione normativa, nonché nei chiarimenti di prassi ministeriali. Si ricorda, peraltro, che in caso di omessi/insufficienti versamenti risulta comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso. In linea generale, in tema di imposta di bollo, si applica la sanzione del 30% con riferimento agli omessi o ritardati versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione, nonché “in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” (art. 13 D. Lgs. 471/1997). Ciò permesso, si indicano le sanzioni a seconda delle diverse casistiche, prendendo a riferimento anche i chiarimenti forniti sul tema da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 14.04.2015, n. 16/E.

 

RAVVEDIMENTO

OPEROSO

RELATIVO AGLI

ATTI, AI DOCUMENTI

E AI REGISTRI

EMESSI O

UTILIZZATI

DURANTE L’ANNO

IN FORMATO

ELETTRONICO

 

  • Il mancato adempimento dell’obbligo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio è soggetto alla sanzione del 30% (art. 13, D. Lgs. 471/1997).
  • In tal caso, risulta possibile fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso con la riduzione della sanzione in base ai tempi della regolarizzazione:
  • 1/10, termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
  • 1/9, termine di 90 giorni dalla data della sua commissione;
  • 1/8, entro un anno dalla data della sua commissione;1/7, entro 2 anni dalla data della sua commissione;
  • 1/6, oltre 2 anni dalla data della sua commissione;
  • 1/5, dopo la costatazione della violazione mediante processo verbale di constatazione (c.d. PVC).

 

 

 

Ritardo

nei 15

giorni

 

Nel caso in cui la violazione venga sanata entro 15 giorni dalla sua commissione, la sanzione ridotta (ulteriormente) al 15% dell’imposta non versata - prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni - è dovuta nella misura di 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

 

 

 

 

 

Codici

tributo

 

  • L’imposta di bollo, comunque, deve essere assolta mediante F24 utilizzando il codice tributo 2501.
  • La sanzione deve essere versata sempre con il modello F24 utilizzando il codice tributo 2502 (risoluzione 23.03.2015, n. 32/E).
  • Gli interessi legali devono essere versati con il modello F24 utilizzando il codice tributo 2503 (risoluzione 23.03.2015, n. 32/E).

 

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO ALLE FATTURE ELETTRONICHE

 

  • Il mancato adempimento dell’obbligo entro le tempistiche è soggetto alla sanzione del 30% (art. 13, D. Lgs. 471/1997).
  • Per il calcolo della sanzione da ravvedimento operoso (tenendo presente che comunque deve essere anche assolta l’imposta “omessa” nonché gli interessi legali) si deve prendere a riferimento la sanzione del 30% dell’imposta, ridotta a seconda di quanto il ravvedimento sarà effettuato:
  • 1/10, nel caso in cui si procede alla regolarizzazione entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria (quindi, ad esempio, per imposta di bollo pari a € 16,00 la sanzione sarà pari a € 1,60);
  • 1/9, nel termine di 90 giorni dalla data della sua commissione;
  • 1/8, entro un anno dalla data della sua commissione;
  • 1/7, entro 2 anni dalla data della sua commissione;
  • 1/6, oltre 2 anni dalla data della sua commissione;
  • 1/5, dopo la costatazione della violazione mediante processo verbale di constatazione (c.d. PVC).

 

 

 

Ritardo

nei 15

giorni

 

Nel caso in cui la violazione sia sanata entro 15 giorni dalla sua commissione, la sanzione ridotta (ulteriormente) al 15% dell’imposta non versata - prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni - è dovuta nella misura di 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

 

 

 

 

 

Codici

tributo

 

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico, reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo Iva, accessibile dal sito Internet della stessa Agenzia delle Entrate; in alternativa, il versamento può essere effettuato tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP) utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti nuovi codici tributo:

2521”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre;

2522”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre;

2523”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre;

2524”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre;

2525”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;

2526”: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi”.

 

Tali codici tributo devono essere utilizzati per i documenti emessi dal 1.01.2019, mentre per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 si applicano i codici tributo istituiti con le risoluzioni 2.12.2014, n. 106/E e 23.03.2015, n. 32/E.

 

 

 

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Vendite di beni in stock

 

Le aziende commerciali all’ingrosso e al dettaglio che operano nei settori della maglieria, dell’abbigliamento o delle calzature ricorrono, principalmente a fine stagione, alle vendite di beni in stock (o in blocco). Tale evento, peraltro, può verificarsi anche nel corso dell’intero anno. La stessa forma di commercializzazione riguarda, altresì, i beni in rimanenza ceduti dalle imprese durante le fasi di liquidazione e di cessazione dell’attività. Considerata la particolarità dell’operazione, il legislatore ha imposto una specifica procedura. È richiesta, infatti, l’emissione sia della fattura, completa delle indicazioni prescritte dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, sia del documento di trasporto progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente deve, inoltre, indicare, soltanto nell’esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti; anche se le “formalità” previste dalla norma sono osservate, non è precluso il potere di accertamento all’ufficio. Ovviamente, in tal caso, l’onere della prova incombe sulla parte che intende far valere la maggiore pretesa creditoria e, quindi, sull’Amministrazione Finanziaria.

 

VENDITA

IN BLOCCO

O ALTRE

OPERAZIONI

SIMILARI

 

Rilevanza

dell’operazione

 

La fattura differita deve essere emessa non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con esigibilità dell’Iva con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione).

 

 

 

 

 

Emissione

del documento

di trasporto

 

Adempimento obbligatorio in questo caso.

 

Progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni.

 

Sottoscrizione del cessionario attestante la ricezione dei beni stessi.

 

 

ò

 

ò

 

 

L’esemplare che resta in possesso del cedente deve indicare l’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti, determinabile anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata.

 

 

 

 

 

Emissione

della fattura

 

  • Contenente:
  • generalità dei contraenti e numero di partita Iva del cedente;
  • natura, quantità e qualità dei beni oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell’Iva e dell’imponibile;
  • numero di partita Iva del cessionario, qualora sia debitore dell’imposta.

 

 

 

 

 

RILEVANZA

PROBATORIA

 

L’emissione sia della fattura sia del documento di trasporto consente un più rapido ed efficace controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

Tale procedura consente di evitare gli abusi che, in passato, frequentemente si sono verificati attraverso tali particolari forme di vendita.

 

 

 

 

 

CESSIONI

GRATUITE

A PARENTI

E FAMILIARI

 

Sono soggette a Iva.

 

Si ritiene, in via prudenziale, che il prezzo di vendita dei beni debba essere uguale e, comunque, non inferiore al corrispettivo praticato per le vendite effettuate in stock.

 

 

 

 

Il corrispettivo è costituito dal valore normale dei beni stessi.

 

                 

 

Vantaggi del commercio elettronico

 

Fondamentale per il successo di un sito di commercio elettronico è la sua pubblicità (ovvero il fatto che esso sia conosciuto dal maggior numero di utenti del web). Il vero “costo” del commercio elettronico non è rappresentato dall’onere sostenuto per la costruzione e gestione del sito web, bensì, dall’investimento in pubblicità. Infatti, con una buona strategia di commercio elettronico, la realizzazione del sito di vendita e il suo mantenimento rappresenta il 20% dell’investimento mentre il restante 80% è rappresentato dalle politiche di marketing e promozione. Molti operatori, allo scopo di non dover intraprendere tutte le attività di pubblicità/marketing, nonché attività di logistica, si affidano a siti specializzati denominati “marketplace”.

 

MIGLIORI CANALI PUBBLICITARI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO

Tipologia

Caratteristiche

Marketplace

  • Sono tali le grandi piattaforme on-line che propongono prodotti di ogni tipo (dall’elettronica, ad articoli per la casa, fino agli alimenti) e di brand differenti.
  • I venditori possono affiliarsi al servizio e, quindi, mettere in vendita i propri articoli sui marketplace (tra i migliori si segnalano Amazon ed eBay). Tali canali risultano convenienti, in quanto prevedono esclusivamente il pagamento di una commissione sulle vendite effettuate (quindi, effettive) e consentono di beneficiare dell’afflusso degli utenti legati al marketplace.

Comparatori

di

prezzi

  • I comparatori di prezzi, diversamente da quanto accade per i marketplace, non mettono a disposizione uno spazio, ma raccolgono il catalogo di tanti siti di commercio elettronico affiliati, consentendo agli utenti di trovare il miglior prezzo ricercando un dato articolo.
  • Il comparatore è uno strumento che permette al sito di commercio elettronico di avere una ulteriore vetrina con un basso investimento economico.
  • I principali comparatori sono Kelkoo, Trova Prezzi, Twenga, Idealo.

Social Media ovvero

Social Network

  • I social media permettono di intercettare il target e presentare l’azienda ad una grande quantità di persone, aumentando visibilità e costruendo una reputazione (si pensi a Facebook, Twitter, YouTube, ecc.).

Google:

Attività SEO,

AdWords

e Google Shopping

  • Affinché un sito di commercio elettronico abbia un buon successo deve essere ben posizionato sul motore di ricerca Google.
  • A tale scopo dovranno essere poste in essere buone attività SEO (cioè l’insieme di strategie e pratiche volte ad aumentare la visibilità di un sito Internet). Inoltre, Google con AdWords consente di rendere efficaci le campagne pubblicitarie del sito di commercio elettronico e, infine, Google Shopping (che è un comparatore di prezzi) fornisce molta visibilità su Google del proprio sito di commercio elettronico.

E-mail

marketing

  • Le attività di e-mail marketing sono tutte quelle azioni di comunicazione verso l’utente che presuppongono l’uso della posta elettronica, come i messaggi automatici o la newsletter. Tali modalità sono ancora utilizzate, sebbene trovino poco successo con i potenziali clienti.

 

OPPORTUNITÀ E VANTAGGI DEL COMMERCIO ELETTRONICO

Per le imprese

Per i clienti

  • Riduzione in maniera considerevole dei costi di struttura.
  • Aumento dei profitti, grazie anche all’eliminazione dei costi delle intermediazioni.
  • Il brand dell’impresa può trovare giovamento perché visibile da un maggior numero di potenziali clienti.
  • La produzione è guidata sulla base della domanda.
  • Aggiornamento in tempo reale di prodotti disponibili e di prezzi attraverso cataloghi on line.
  • Contatto diretto con i clienti, quindi, aggiornamento costante dei dati con beneficio delle strategie di marketing.
  • Attitudine ad un migliore servizio ai clienti.
  • Sviluppo di campagne promozionali.
  • Maggiore velocità nelle comunicazioni con i clienti, soprattutto, a livello internazionale.
  • Eliminazione delle frontiere dei mercati senza dover effettuare investimenti particolari.
  • Nella generalità dei casi il prezzo on line è inferiore rispetto a quello dei negozi tradizionali.
  • Possibilità di acquistare i beni/servizi a livello globale, non più legati alla propria localizzazione geografica.
  • Assenza di limitazioni di orari e aperture: il negozio on line è aperto 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
  • Comodità, velocità e risparmio di tempo nell’acquisto.
  • Personalizzazione di prodotti/servizi richiesti.
  • Disponibilità di informazioni on line, maggiore se il sito on line è supportato da un servizio clienti.
  • Libertà di scelta, quindi, senza condizionamenti esterni da parte dei venditori.
  • Miglioramento della qualità dei servizi di assistenza prima e dopo l’acquisto effettuato.
  • Risposta più rapida ai bisogni con conseguente riduzione dei tempi di ricerca.
  • Maggiore possibilità di scelta, essendo possibile effettuare una comparazione immediata di un prodotto su più siti on line.

 

PRINCIPALI SVANTAGGI DELL’E-COMMERCE

  • Mancanza di contatto “fisico” con il prodotto: prima della consegna non è possibile provare o toccare con mano quanto acquistato.
  • Sono minori gli input da parte dei venditori nella presentazione delle caratteristiche e qualità della merce.
  • I tempi d’attesa per avere la disponibilità del prodotto acquistato sono tecnicamente più lunghi.
  • A differenza del commercio tradizionale, nell’e-commerce devono essere sostenuti anche i costi di spedizione, che, generalmente sono a carico del cliente.
  • Scarsa fiducia sia dei siti di commercio elettronico sia degli strumenti di pagamento on line.
  • Per le imprese che hanno adottato una strategia “multichannel” (sia vendita on line che tramite canali tradizionali):
  • rischio di una possibile cannibalizzazione tra canali ovvero la redistribuzione delle vendite tra canali diversi con nessun/scarso effetto sull’aumento generale del fatturato;
  • possibili conflitti sul prezzo: i prezzi on-line tendono ad essere generalmente più bassi di quelli praticati in altri canali, perché beneficiano di costi primi minori e presentano margini inferiori rispetto a quelli accettati dalle aziende tradizionali. I clienti ben difficilmente possono accettare prezzi differenziati per gli stessi prodotti venduti in canali diversi. Quindi, l’azienda solitamente è costretta ad allineare i prezzi su tutti i canali.
  • Le imprese fornitrici di prodotti che decidano di avviare attività commerciali on line (e quindi aprirsi al pubblico) potrebbero perdere partner commerciali che non accettano che il proprio fornitore di prodotto diventi concorrente diretto.
  • Possibile perdita del controllo sui canali di vendita.
 

Codice Swift

 

Attualmente, quando ci si appresta ad effettuare un bonifico internazionale, è richiesto il cosiddetto codice BIC. Secondo lo standard normativo ISO 9362, il codice BIC rappresenta un codice alfanumerico, che può avere una lunghezza variabile di 8 o di 11 cifre, e che ha lo scopo di identificare l’istituto di credito. L’utilità del codice BIC è rappresentata dal fatto che è necessario per indirizzare messaggi, instradare le transazioni internazionali commerciali ed identificare le varie controparti chiamate in causa.

Il codice BIC è un acronimo di “Bank Identifier Code”, ovvero “Codice di identificazione della banca”. Un altro modo con cui può essere chiamato il codice BIC è codice SWIFT, acronimo tratto dal nome dell’ente preposto all’assegnazione di questo codice, ovvero “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”.

 

COS’È LO

SWIFT

 

L’ISO 9362, meglio conosciuto come codice SWIFT, è un codice di sicurezza assegnato per identificare uno specifico istituto bancario; di conseguenza, a ogni codice SWIFT corrisponde una diversa banca.

 

  • Può essere composto da 8 o 11 caratteri alfanumerici.
  • Dalla sua struttura possono essere ricavate tutte le indicazioni necessarie per identificare la banca del beneficiario del bonifico internazionale.

 

 

 

 

 

Elementi di cui è composto il codice SWIFT

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lettere che identificano

il codice bancario

2 lettere che identificano il prefisso del Paese (nel caso dell’Italia avremo il codice IT)

2 lettere oppure
2 numeri
che
identificano

la località

3 cifre (opzionali) che identificano la filiale. Nel caso in cui le ultime 3 cifre siano mancanti o rappresentate da XXX, significa che si sta facendo riferimento agli uffici centrali della banca.

 

 

 

 

 

A COSA

SERVE

 

L’indicazione del codice SWIFT è necessaria tutte le volte che si procede ad un bonifico internazionale.

È stato creato perché le diverse sequenze alfanumeriche usate nei vari Stati europei per formare l’IBAN spesso creavano confusione.

 

Esso serve a garantire che l’importo venga trasferito con successo sul conto corrente del beneficiario.

 

 

 

 

 

COME

TROVARE

IL CODICE

SWIFT

 

  • Diversamente dal codice IBAN, facilmente reperibile dal contratto con l’istituto bancario, dall’estratto conto, piuttosto che dall’home banking, il codice SWIFT non sempre esplicitato nelle coordinate bancarie.
  • Tuttavia, senza conoscere il codice SWIFT non risulta possibile effettuare bonifici internazionali.

 

È buona prassi per il beneficiario fornire all’ordinante il proprio codice SWIFT, unitamente al proprio numero di conto corrente (identificato dall’IBAN).

 

 

 

 

 

  • Nel caso in cui sia chi effettua il bonifico a non conoscerlo e non gli sia stato fornito dal beneficiario, può provare a fare una ricerca online del codice SWIFT.
  • Può essere trovato, ad esempio, sul sito ufficiale della “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”.
  • In tal caso occorre semplicemente compilare un form, dove è richiesto il nome della banca e la città dove ha sede, la nazione.
  • La ricerca può essere fatta anche fatta con la procedura inversa, ovvero partendo dal codice BIC conosciuto si risale all’istituto cui fa riferimento.

 

 

 

 

 

Un metodo alternativo per la ricerca online del codice SWIFT, se si è a conoscenza del codice IBAN, è affidarsi a dei pacchetti software che procedono a calcolare il codice SWIFT partendo dal codice IBAN.

 

 

 

 

 

CODICE IBAN

 

  • Mentre il codice BIC serve a indentificare la banca, esiste un altro codice che, invece, serve ad identificare il conto corrente, l’istituto di credito presso cui è stato aperto e la filiale dell’istituto, che si chiama codice IBAN.
  • Il codice IBAN è alfanumerico ed è composto da 27 cifre. Esso rappresenta un acronimo di “International Bank Account Number” (Numero di conto bancario internazionale).

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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X

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X

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X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABI (Associazione

Bancaria Italiana)

Indica l’istituto di credito (5 numeri)

CAB (Codice di

avviamento

bancario) indica

la filiale (5 numeri)

Numero di conto corrente (12 cifre)

 

 

 

 

 

 

 

 

CIN (Control Internal Number) (1 lettera)

 

 

 

 

 

 

 

CIN EURO, indica i conti correnti aperti all’interno dell’Unione Europea (2 numeri)

 

 

 

 

 

 

 

Sigla nazionionale – per l’Italia IT (2 lettere)

               

 

Principali adempimenti mese di novembre 2020

 

Scad. 2020

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Martedì 10 novembre

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

 

Domenica

15

novembre

 

Imposte

dirette1

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni - Termine di versamento della 1ª o unica rata dell’imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno effettuato la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1.07.2020. Entro tale termine deve essere redatta e giurata la relativa perizia (art. 1, cc. 693, 694 L. 160/2019).

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Ministero

del lavoro

 

Accesso ai servizi online - Dal 15.11.2020 l’accesso ai servizi digitali del Ministero del Lavoro dovrà esserre effettuato esclusivamente mediante SPID; non saranno ammessi sistemi di autenticazione diversi (User Id e password e PinInps) - Circ. Min. Lav. 2721/2020.

 

Lunedì

16

novembre

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Mod. Redditi 2020 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di ottobre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2020.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2020, mediante il modello F24.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

Inail

 

Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2019 e all’acconto 2020, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.

 

Sospensioni

Covid-19

 

Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus.

 

Venerdì

20

novembre

 

Enasarco

 

Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2020.

 

Conai

 

Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

 

Mercoledì 25

novembre

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

Scad. 2020

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Lunedì

30

novembre

(segue)

 

Accertamento

 

Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

 

Imposte

dirette

 

Mod. Redditi 2020 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.

 

 

Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell’opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.

 

 

Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2020 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2020; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2020).

 

 

Mod. Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare i relativi versamenti.

 

 

Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.

 

 

Mod. 730/2020 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.

 

Imposte

dirette

e Irap

 

Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2020. Per i soggetti ISA l’art. 98 del D.L. 104/2020 ha previsto il differimento al 30.04.2021 del versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP, in presenza delle condizioni prescritte (diminuzione fatturato o corrispettivi).

 

Cedolare secca

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2020, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

 

Estromissione

immobili

strumentali

 

Versamento - Termine di versamento della 1ª rata dell’imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che hanno optato per l’estromissione degli immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2019 (art. 1, c. 690 L. 160/2019).

 

Sospensioni

Covid

 

Ripresa pagamenti - Entro il 30.11.2020 devono essere effettuati i pagamenti di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione, sospesi fino al 15.10.2020.

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2020.

 

 

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2020 eccedente il contributo minimo.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2020 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente.

 

Fasi

 

Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2020.

 

Enpacl

 

Adempimenti - Termine di versamento della 1ª rata 2020 della contribuzione soggettiva, integrativa e del contributo di maternità, nonchè di presentazione della dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari ai fini Iva conseguito e prodotto nell’anno 2019.

049 613584

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].