Notiziario Fiscale di Novembre 2019 e l'obbligo di Revisori nelle SRL

SOMMARIO

 
         

 
  1. In evidenza

Pag. 1

         

 
  1. Principali adempimenti mese di novembre 2019

Pag. 1

         

 
  1. Decreto fiscale 2019

Pag. 2

  1. Attivazione del registratore telematico

Pag. 4

  1. Scarto della fattura elettronica

Pag. 5

  1. Ricevuta di consegna modello Redditi 2019

Pag. 6

  1. Validità ISEE dal 1.01.2020

Pag. 7

  1. Modulo di pagamento pagoPA

Pag. 8

La mancata nomina del revisore nelle SRL che superano anche uno solo dei seguenti valori - 4 milioni di Ricavi o di

Attivi o 20 dipendenti - espone gli amministratori a gravi responsabilità per mancata nomina caso di crisi di impresa,

oltre che esporre la società alla nomina coatta da parte del Giudice del Registro imprese. L’art. 2086 Codice Civile,

prevede ora che «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione

della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi

senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della

crisi e il recupero della continuità aziendale.

 

In evidenza

TERMINE DEL

PERIODO

DI MORATORIA

DELLE SANZIONI

PER LA

FATTURAZIONE

ELETTRONICA

 
  • Dal 1.10.2019 non è più in vigore il periodo di moratoria per l’omessa o ritardata fatturazione elettronica. La norma di riferimento, a livello sanzionatorio, è l’art. 6 D. Lgs. 471/1997 che al c. 1 prevede che:
  • in caso di violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, è prevista la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio;
  • alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta.
  • La sanzione è applicata in misura ridotta al 20% se la fattura elettronica è trasmessa a SdI entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva, mensile o trimestrale, del periodo successivo.
 

Principali adempimenti mese di novembre 2019

Sabato

16

novembre

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

   

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Inps

 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2019.

 

Inail

 

Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2018 e all’acconto 2019, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.

 

Mercoledì 20

novembre

 

Enasarco

 

Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2019.

 

Sabato

30

novembre

 

Imposte dirette

 

Redditi 2019 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.

   

Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell’opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.

   

Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2019 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2019; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2019).

   

Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il relativo versamento.

   

Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.

 

Imposte dirette

e Irap

 

Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2019.

 

Cedolare secca

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2019, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

 

Estromissione

immobili

strumentali

 

Versamento - Termine di versamento della 1ª rata dell’imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che hanno optato per l’estromissione degli immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2018 (art. 1, c. 66 L. 145/2018).

 

Iva

 

Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2019.

 

Inps

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2019 eccedente il contributo minimo.

   

Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2019 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.

 

Decreto fiscale 2019

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2019 n. 252, il D.L. 26.10.2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 27.10.2019. Si sintetizzano brevemente le più importanti misure contenute nel provvedimento.

Accollo del debito

d'imposta altrui

e divieto

di compensazione

  • Chiunque si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
  • Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. I versamenti in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

Cessazione partita Iva

e inibizione

compensazione

  • Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.
  • Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti Iva; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Contrasto alle indebite

compensazioni

  • La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
  • Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
  • Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Ritenute e

compensazioni

in appalti e subappalti

  • I soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle citate ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
  • L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.
  • Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020.

Reverse charge

per il contrasto

dell'illecita

somministrazione

di manodopera

  • Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui all’art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
  • Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

Documento

Amministrativo

Semplificato

telematico

Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane saranno fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30.06.2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'art. 12 D. Lgs. 504/1995 alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.

Utilizzo dei file

delle fatture

elettroniche

  • I file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall’Agenzia delle Entrate sono memorizzati fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
  • dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
  • dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Fatturazione

elettronica e sistema

tessera sanitaria

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Dati registri

e liquidazioni Iva messi

a disposizione

dall’Agenzia delle

Entrate

  • A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei seguenti documenti: a) registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972; b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.
  • A partire dalle operazioni Iva 2021, oltre alle bozze di tali documenti, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'Iva.

Imposta di bollo sulle

fatture elettroniche

  • In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
  • Le disposizioni relative all’applicazione delle sanzioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 attraverso il sistema di interscambio.

Modifiche

al regime dell'utilizzo

del contante

  • A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di € 2.000. A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di € 1.000.
  • Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000.
  • Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022, il minimo edittale è fissato a € 1.000.

Esenzione fiscale

dei premi della lotteria

nazionale degli scontrini

I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Sanzione lotteria

degli scontrini

L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto è punito con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500. Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico).

Credito d'imposta

su commissioni

pagamenti elettronici

  • Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.
  • Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000.

Sanzioni per mancata

accettazione di pagamenti effettuati con carte

di debito e credito

A partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Prelievo erariale unico

sugli apparecchi

da intrattenimento

A decorrere dal 10.02.2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, nel 23% e nel 9%.

Omesso versamento

dell'imposta unica

È disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Iva prestazioni

didattiche

  • Sono operazioni esenti Iva di cui all’art. 10, c. 1, n. 20) D.P.R. 633/1972 non più le prestazioni didattiche di ogni genere, ma solo quelle d'insegnamento scolastico o universitario.
  • Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
  • Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del 27.10.2019, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE 14.03.2019, causa C-449/17.
  • Le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole sono soggette all’obbligo di certificazione. Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono, fino al 30.06.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, con l'osservanza delle relative discipline.
  • Le disposizioni hanno efficacia dal 1.01.2020.

Compartecipazione

comunale al gettito

accertato

Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021, la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni è elevata al 100%.

Riapertura del termine

di pagamento della

1ª rata della definizione agevolata (rottamazione)

La scadenza di pagamento del 31.07.2019 prevista dall'art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 D.L. 119/2018 per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, è fissata al 30.11.2019.

Modifica alle sanzioni

per reati di

dichiarazione infedele,

omessa, fraudolenta

  • È punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
  • Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

Quota versamenti

in acconto

A decorrere dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires, nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la 1° rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

Entrata in vigore

  • Il D.L. 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019.
 

Attivazione del registratore telematico

Per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri è necessario dotarsi di registratori telematici, con specifiche caratteristiche tecniche, che sigillano i dati delle operazioni commerciali digitate, predisponendo un file Xml che sarà inviato all’Agenzia delle Entrate, garantendo autenticità e integrità del contenuto, entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Ciò esenta dall’emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, nonché dalla tenuta del registro dei corrispettivi, con emissione di un documento che ha solo validità commerciale. Molti registratori telematici possono essere utilizzati anche come registratori di cassa nella fase transitoria, per diventare telematici dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di invio dei dati. Rispetto al registratore di cassa, la modalità di utilizzo non cambia, in quanto si digiteranno i dati delle operazioni commerciali e si effettuerà, a fine giornata, la chiusura di cassa giornaliera. Tuttavia, è necessario verificare che il registratore in uso possegga le caratteristiche richieste per essere considerato telematico, ottenere le credenziali per accedere al portale dell’Agenzia e attivare l’apparecchio per tempo.

REGISTRATORE

TELEMATICO

 

Nel caso di possesso di un registratore di cassa già in uso, nella prima fase è necessario rivolgersi a un tecnico abilitato per verificare se è sufficiente adattarlo mediante un semplice intervento software.

   
 

Nel caso di mancato possesso di un registratore di cassa, o di impossibilità di suo adattamento, è necessario acquistare un registratore telematico, ossia un registratore collegato in rete che rispetta specifiche caratteristiche tecniche.

     

ACCREDITAMENTO

 
  • È necessario accedere al portale “Fatture&corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate mediante una delle seguenti credenziali:
  • Entratel o Fisconline;
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • SPID.

L’accreditamento può avvenire anche tramite un intermediario previamente delegato.

 

   
 
  • Fino all’entrata in vigore dell’obbligo di invio dei dati, tale fase è opzionale per gli esercenti che non intendono utilizzarlo come registratore telematico, ma solo come misuratore fiscale (registratore di cassa).
  • È possibile attivare, tuttavia, il registratore telematico (dopo aver ottenuto l’accreditamento), procedura che richiede il rilascio di un PinCode da parte dell’Agenzia delle Entrate e utilizzarlo per inviare i dati solo da una data prestabilita.
     

ACCESSO

AL SISTEMA

 

Dal portale “Fatture&corrispettivi”, selezionare la voce “vai a corrispettivi” presente nel riquadro “corrispettivi” e premere il link “accreditati”, compilando successivamente i dati richiesti.

     

CENSIMENTO

 
  • Il tecnico abilitato deve procedere al censimento del registratore telematico, ossia mediante un comando dell’apparecchio lo collega al sistema dell’Agenzia delle Entrate e riceve in automatico il certificato elettronico (custodito nella memoria del registratore).
  • Tale fase consente al registratore di sigillare elettronicamente i file Xml contenenti i dati dei corrispettivi elaborati al momento della chiusura di cassa.
     

ATTIVAZIONE

 

Il registratore telematico è successivamente attivato con un comando presente sull’apparecchio, che comunica al sistema dell’Agenzia delle Entrate la richiesta. Questa fase consente al sistema di abbinare la matricola dell’apparecchio alla partita Iva dell’esercente.

   
 

Alcuni modelli sono funzionanti in modalità provvisoria, ossia senza accreditamento, e in attesa dello stesso per diventare telematici.

     

QRCODE

 

Rilascio

 

A seguito dell’attivazione, il registratore telematico è visibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

       
 

Stampa

 

L’Agenzia delle Entrate rilascia, conclusa la fase di attivazione, in corrispondenza del registratore telematico (disponibile tra i dispositivi attivati), un QRCODE da applicare sull’apparecchio.

         

MESSA IN

SERVIZIO

 
  • La messa in servizio del registratore telematico è effettuata con l’intervento del tecnico abilitato su richiesta dell’esercente ovvero, se il registratore telematico è munito di tale funzionalità, con procedimento automatico in conformità a quanto preimpostato dal tecnico abilitato in fase di procedura di attivazione.
  • La messa in servizio può essere, quindi, effettuata:
  1. congiuntamente all’attivazione del registratore telematico;
  2. successivamente alla data di attivazione, purché sia stata effettuata già la fase di attivazione comunicando una data di messa in servizio.

Fino alla data di messa in servizio, il registratore telematico può essere utilizzato dall’esercente come Registratore di cassa al fine della certificazione dei corrispettivi, con l’osservanza della relativa disciplina. Questa operazione, sia automatica sia effettuata manualmente dal tecnico abilitato in funzione della configurazione del registratore telematico, renderà il registratore telematico in grado di trasmettere i corrispettivi. Alla prima trasmissione effettiva lo stato del registratore sul sito diventa “in servizio”.

 

 

Scarto della fattura elettronica

Le fatture elettroniche devono essere sempre inviate ai propri clienti attraverso lo SdI (Sistema di Interscambio); in difetto, sono considerate come non emesse. Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso allo SdI, quest’ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all’indirizzo telematico presente nella fattura.

Se tali controlli non sono superati, invia al soggetto che ha trasmesso la fattura una ricevuta di scarto.

RICEVUTA

DI SCARTO

 
  • Se uno o più dei controlli dell’Agenzia delle Entrate non va a buon fine, lo SdI “scarta” la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto.
  • Il file, conseguentemente, non è inviato al destinatario.
   
 
  • La ricevuta di scarto è trasmessa dallo SdI alla medesima PEC o al medesimo canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica.
  • Inoltre, la ricevuta di scarto è sempre messa a disposizione nell’area autenticata “Consultazione → Monitoraggio dei file trasmessi” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sia quando è inviata con il servizio online del medesimo portale sia quando è inviata con la procedura web o l’App Fatture gratuite sia, infine, quando la fattura è inviata con PEC o canale telematico.
     

CONSEGUENZE

 
  • Se la fattura elettronica è stata scartata dallo SdI occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente allo SdI il file della fattura corretta: al riguardo, si consiglia di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata.
  • La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.
     

REINVIO

DELLA FATTURA

SCARTATA

 

Entro

5 giorni

 

La prima soluzione (ritenuta preferibile dall’Agenzia delle Entrate) è quella di procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura recante medesimo numero e data del documento scartato (senza applicazione di sanzioni).

       
 

Nuovo

documento

 
  • Nel caso in cui ciò non sia possibile, il contribuente può emettere un documento con nuovo numero e data, dal quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi.
  • La fattura scartata deve essere stornata con variazione contabile interna che non deve essere inviata al sistema di interscambio.
         
   

Tale fattura deve avere numero e data “coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI”, ossia deve seguire la consequenzialità della numerazione e della data.

       
 

Sezionale

 
  • In alternativa, chi deve emettere un nuovo documento può utilizzare un apposito sezionale che presenti una specifica numerazione.
  • In tale sezionale non necessariamente deve esservi una consequenzialità di numerazione delle fatture, ma sono indicate con protocolli successivi solo le fatture riemesse.
         

REINVIO

DI DOCUMENTO

GIÀ INOLTRATO

(DUPLICAZIONE)

 
  • Le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo SdI al fine di intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.
  • Tuttavia, lo SdI non può intercettare ed impedire l’errore consistente nel rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica.
  • In tal caso, l’errore può ricondursi alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” e, quindi, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, è possibile emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/1972, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”.

 

Per info chiama Studio Cavallari di Limena (PD) 049 613584