Notiziario Fiscale di Giugno 2021 e contributi per Start Up innovative - Ricerca e Sviluppo - Innovazione Tecnologica

Giugno 2021 SOMMARIO

 

 

 

 

 

 

 

  1. In evidenza

Pag. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Nuovi contributi a fondo perduto (Decreto Sostegni-bis)

Pag. 2

  1. Scheda raccolta dati per calcolo Imu

Pag. 4

  1. Versamento acconto Imu 2021

Pag. 5

  1. Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu

Pag. 6

  1. Diritto annuale Camera di Commercio 2021

Pag. 7

  1. Approvazione del bilancio nelle società di persone

Pag. 8

  1. Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19

Pag. 9

  1. Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

Pag. 10

  1. Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito

Pag. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali adempimenti mese di giugno 2021

Pag. 12

 

 

In evidenza

 

GARANZIE PER

PROFESSIONISTI

COLPITI DAL COVID

PER MANCATI

ADEMPIMENTI

 

  • La conversione in legge del Decreto Sostegni (L. 69/2021) prevede l’introduzione nell’ordinamento italiano di una norma di garanzia per i liberi professionisti colpiti dal Covid. Per questi, il mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione, non causano decadenza dalle facoltà e non costituiscono inadempimento connesso alla scadenza dei termini.
  • Nello specifico, è riconosciuta l’esclusione di qualsiasi conseguenza per i professionisti ricoverati in ospedale, destinati alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o alla quarantena con sorveglianza attiva, dal giorno del ricovero (o dall’inizio della permanenza domiciliare o quarantena) fino ai 30 giorni successivi alla dimissione dalla struttura sanitaria o dalla conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o quarantena, certificata secondo la normativa vigente. Gli adempimenti sospesi potranno essere eseguiti nei successivi 7 giorni: in tutto, 37 giorni dalla guarigione per provvedere.

Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica

La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, commi 198 e seguenti) ha istituito, a partire dal 2020, tre nuovi crediti d'imposta, rispettivamente: per le attività di ricerca e sviluppo; per le attività di innovazione tecnologica; per le attività di design e innovazione estetica. 

 

INVITALIA. Bando SMART MONEY. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% destinato alle start-up innovative per la realizzazione di progetti innovativi.

Area Geografica: Italia

Scadenza: In fase di attivazione

Spese finanziate: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Avvio attività / StartUp, Attrezzature e macchinari

Beneficiari: Micro Impresa, PMI, Persona fisica

Nuovi contributi a fondo perduto (Decreto Sostegni-bis)

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021 e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

 

CONTRIBUTO

A FONDO

PERDUTO

AGGIUNTIVO

 

  • Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021, ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
  • Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 7, 1° p., 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.

 

 

 

CONTRIBUTO

A FONDO

PERDUTO

ALTERNATIVO

 

  • Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
  • Il contributo è alternativo al contributo a fondo perduto aggiuntivo.
  • I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, abbiano beneficiato del contributo aggiuntivo del 100%, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo. In tal caso, il contributo aggiuntivo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere ai sensi della presente disposizione. Se dall'istanza per il riconoscimento del presente contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto al contributo aggiuntivo, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.
  • Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
  • Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonchè ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021.
  • Il contributo alternativo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  • Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 come segue:
  1. 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 100.000;
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;
  4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;
  5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni.
  • Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 come segue:
  1. 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 100.000;
  2. 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;
  3. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;
  4. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;
  5. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni.
  • Per tutti i soggetti, l'importo del contributo alternativo non può essere superiore a € 150.000.
  • Il contributo alternativo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
  • A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
  • Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

 

CONTRIBUTO

A FONDO

PERDUTO

ALTERNATIVO

(segue)

 

  • L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».
  • Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al 1° trimestre 2021.
  • Ai fini del contributo alternativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.

 

 

 

NUOVO

CONTRIBUTO

A FONDO

PERDUTO

BASATO SUL

PEGGIORAMENTO

DEI RISULTATI

ECONOMICI

 

  • Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
  • Il nuovo contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonchè ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
  • Il nuovo contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonchè ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021.
  • Il nuovo contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'Economia.
  • L'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale che sarà definita con decreto ministeriale alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 25 D.L. 34/2020, degli artt. 59 e 60 D.L. 104/2020, degli artt. 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020, dell'art. 2 D.L. 172/2020, dell'art. 1 D.L. 41/2021 e dei contributi aggiuntivo e alternativo di cui al presente D.L. 73/2021.
  • Per tutti i soggetti l'importo del nuovo contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
  • Il nuovo contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
  • A scelta irrevocabile del contribuente il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
  • Al fine di ottenere il nuovo contributo a fondo perduto soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.
  • L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
  • L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio utili per il calcolo del peggioramento del risultato economico di esercizio e dell’importo del contributo.
  • L'istanza per il riconoscimento del nuovo contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.
  • Ai fini del nuovo contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.
  • L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

 

 

 

CONTRIBUTO

A FONDO

PERDUTO

RESIDUALE

 

  • Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'Economia, le eventuali risorse non utilizzate per il contributo aggiuntivo e il contributo alternativo, nonché le eventuali risorse non utilizzate per io contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 D.L. 41/2021 sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 o del contributo alternativo.
  • Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e ogni elemento necessario all'attuazione della presente disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia.

Scheda raccolta dati per calcolo Imu

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell’Imu sugli immobili della clientela dello Studio. La legge di Bilancio 2020 ha previsto un riordino nella normativa in materia di tributi locali. In particolare, Imu e Tasi sono state accorpate e l’intera disciplina inclusa in unico testo normativo.

 

 

 

 

17B17BRaccolta dati per calcolo Imu

 

Anno

2021

 

Dati

contribuente

Cognome/Ragione sociale

Verdi

Nome

Luca

Via

Milano, n. 188

Comune

46042 Castel Goffredo (MN)

 

Dati fabbricati

Comune – Via

Dati catastali

Rendita

catastale

Giorni possesso

%

possesso

Utilizzo1

Casi

particolari2

Casi

particolari

Imu3

Fg.

Mapp.

Sub.

Dal

Al

C.G. – Via Milano, 188

10

22

4

542,28

1.01

31.12

100

1

/

/

C.G. – Via Milano, 190

10

22

6

65,37

1.01

31.12

100

2

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota1

  1. Abitazione principale
  1. A disposizione
  1. Locato
  1. Locato equocanone
  1. Pertinenza abitazione principale
  1. Uso promiscuo
  1. Locato a canone concordato
  1. Altro (specificare)
  1. Comodato a familiari con contratto registrato
  1. Abitazione principale parte locata a canone libero
  1. Abitazione principale parte locata
    a canone concordato
  1. Immobile Regione Abruzzo in locazione a soggetti colpiti dal sisma
  1. Immobile Regione Abruzzo in comodato a soggetti colpiti dal sisma

Nota2

  1. Immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici.
  1. Immobile inagibile per altre cause.
  1. Immobile a uso abitativo locato con canoni non percepiti.
  1. Immobile posseduto in comproprietà dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari.

(11) Cedolare secca.

Nota3

  1. Fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu per il 2020, ma assoggettato alle imposte sui redditi.
  1. Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2020.
  1. Immobile a uso abitativo non locato, assoggettato a Imu, situato nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale.
                                       

 

Dati terreni agricoli

Comune – Via

Dati catastali

Reddito

agrario

Reddito

dominic.

Giorni possesso

%

possesso

Utilizzo3

Imu non

Dovuta

(Sì/No)

Coltivat.

diretto

o Iap

(Sì/No)

Fg.

Mapp.

Sub.

Dal

Al

C.G. – Via Milano

10

23

1

1,24

1,45

1.01

31.12

100

1

No

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota3

  1. Proprietario
  1. Locato in regime vincolistico
  1. Locato in regime di libero mercato
  1. Conduzione in affitto
  1. Titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare
  1. Titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare
  1. Titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria
                           

Dati aree edificabili

Comune – Via

Dati catastali

Valore venale

Giorni possesso

%

possesso

Fg.

Mapp.

Sub.

Superf.

Val. mq.

Tot.

Dal

Al

C.G. – Via Roma

15

35

27

1.200

115,00

138.000

15.07

31.12

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Versamento acconto Imu 2021

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell’Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l’imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

 

VERSAMENTO1

 

L’Imu è versata in 2 rate.

 

 

 

 

 

Acconto

Entro il

16.06.2021

 

L’imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente2.

 

 

 

 

 

Saldo

Entro il

16.12.2021

 

  • Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente (2020).
  • Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’anno in corso meno l’acconto versato.

 

 

 

 

 

  • è prevista la possibilità di versare in un’unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso fino a ottobre).
  • Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
  • modello F24;
  • bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma di cui all’art. 5 D. Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

 

Note

  1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
  2. Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2021 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2021 anche per il pagamento della 1ª rata 2021.

 

2BEsempio

 

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

 

 

 

Dati

Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l’intero anno da un solo proprietario.

  • Rendita catastale dell’abitazione = € 750,00
  • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50
  • Moltiplicatore = 160
  • Aliquota 2020 pari all’aliquota di base = 0,86%

Calcoli

Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)

126.000,00

x

Aliquota 2020

 

0,86%

x

Percentuale di possesso

 

100/100

x

Mesi di possesso

 

12/12

=

IMU annua

1.083,60

 

Acconto (entro

il 16.06.2021)

Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)

542,00

 

           

 

Compilazione del modello F24


Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu

L’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (c.d. Iuc) di cui all’art. 1, c. 639 L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari). Nel dettaglio la disposizione normativa in commento unisce all’Imposta unica comunale (Imu) la Tassa sui servizi indivisibili (Tasi). Ciò premesso, a seguito dell’unificazione, dall’anno 2020, dell’Imu e della Tasi, la legge di Bilancio 2020 ha ridefinito il quadro normativo in tema di Imu, considerata la riformulata natura dell’imposta.

La dichiarazione Imu deve essere presentata (o trasmessa telematicamente) entro il 30.06 dell’anno successivo. Fino a quando il nuovo modello non sarà approvato, potrà essere utilizzato quello previsto dal D.M. 30.10.2012.

 

 

 

Diritto annuale Camera di Commercio 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2021. Con proprio decreto del 12.03.2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di progetti strategici. Tale maggiorazione si applica al montante già ridotto del 50%.

 

DIRITTO

DOVUTO

IN MISURA

PERCENTUALE

 

  • Società di

persone

  • Società di

capitali

  • Cooperative
  • Consorzi

 

Imprese già iscritte

Imprese

di nuova

iscrizione

Fasce di fatturato ai fini Irap dell’esercizio precedente

 

Da €

a €

Misure fisse e aliquote – da ridurre del 50%

 

0,00

100.000,00

€ 200,00
(misura fissa)

(+)

€ 100,00

(U.L. € 20,00)

1

100.000,01

250.000,00

0,015%

(+)

2

250.000,01

500.000,00

0,013%

(+)

3

500.000,01

1.000.000,00

0,010%

(+)

4

1.000.000,01

10.000.000,00

0,009%

(+)

5

10.000.000,01

35.000.000,00

0,005%

(+)

6

35.000.000,01

50.000.000,00

0,003%

(+)

7

50.000.000,01

-

0,001% (massimo

€ 40.000,00)

(+)

 

 

 

 

 

 

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

 

 

 

 

 

 

Riduzione

del 50%

per il 2021

 

Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.

 

 

 

 

 

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00).                                                  

 

 

 

 

 

Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

 

 

 

 

 

SOGGETTI

CHE IN VIA

TRANSITORIA

PAGANO IN

MISURA FISSA

 

Società semplice non agricola.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

 

Società tra avvocati.

 

Società semplice agricola1.

€    50,00 (U.L. € 10,00)

 

Soggetti iscritti al Rea.

€   15,00

 

 

 

 

DIRITTO DOVUTO

IN MISURA FISSA

 

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.

€ 100,00 (U.L. € 20,00)

 

Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale.

€    44,00 (U.L. € 8,80)2

 

 

 

 

 

UNITÀ LOCALI

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all’unità di euro.

 

 

 

 

 

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero.             

 

€ 55,00

 

 

 

 

 

SEDI

SECONDARIE

 

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

 

 

 

Note

  1. Devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.
  2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.
                 

 

Approvazione del bilancio nelle società di persone

Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di apporre in calce al bilancio d’esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci.

 

 

 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

 

I sottoscritti soci della ………………………………………, con sede a ……………………………………………, in via …………………………………………………………, n. ……….., C.F. e P. Iva ……………………………., esaminato il bilancio al 31.12.2020, compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca collaborazione,

 

dichiarano

 

di approvare il suddetto bilancio che, in sintesi, evidenzia:

 

  • Attività

 

+

  • Passività

 

-

  • Patrimonio netto

 

=

 

La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di € ……………………….

 

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell’utile di esercizio come segue:

 

 

Già incassati

Da incassare

Totale

  • Riserva

 

 

 

  • Agli amministratori

 

 

 

  • Ai soci

 

 

 

  • ……………………………

 

 

 

  • ……………………………

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

………………………………………

 

 

(Luogo e data)

 

 

 

 

 

……………………………………..

………………………………………

………………………………………

(Firma)

(Firma)

(Firma)

 

 

 

 

Riammissione in servizio dei lavoratori

dopo assenza per malattia Covid-19

La circolare del Ministero della Salute 12.04.2021 ha fornito indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato in data 6.04.2021 prevede, tra l’altro, che i lavoratori positivi oltre il 21° giorno possono essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

 

 

 

 

 

REQUISITI PER IL RIENTRO IN SERVIZIO

 

 

 

 

 

FATTISPECIE

INDIVIDUATE

 

Lavoratori

con sintomi

gravi e ricovero

 

Visita medica di idoneità alla mansione da parte del medico competente.

 

 

 

 

 

Lavoratori

sintomatici

 

  • Isolamento di almeno 10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi.
  • Tampone molecolare negativo.

 

 

 

 

 

Lavoratori

positivi

asintomatici

 

  • Isolamento di 10 giorni.
  • Tampone molecolare negativo.

 

 

 

 

 

Lavoratori

positivi

asintomatici

oltre 21 giorni

 

Tampone molecolare o antigenico negativo.

 

 

 

 

 

Lavoratore

con contatto

stretto

asintomatico

 

  • Quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto.
  • Tampone molecolare o antigenico negativo.

 

Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

 

Esempio

 

Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi

 

 

 

3.852,03

Rossi Mario

 

Mantova, 31.12.2020

 

Rossi Luca

 

Rossi Luca

 

Mario Rossi

 

Mantova, 31.12.2020

 

Luca Rossi

 

2020

 

RSSMRA55C25E897P

 

7

 

Bach

 

Mantova

 

Mantova

 

MN

 

25.03.1955

 

MN

 

Rossi Mario

 

 

Titolare

 

Collaboratore

Cognome e nome

Rossi Mario

 

Cognome e nome

Rossi Luca

Luogo di nascita

Mantova (MN)

 

Luogo di nascita

Desenzano d/Garda (BS)

Data di nascita

25.03.1955

Data di nascita

16.03.1985

Residenza

Mantova – Via Bach, n. 7

 

Residenza

Mantova – Via Verdi, 11

Codice fiscale

RSSMRA55C25E897P

 

Codice fiscale

RSSLCU85C16D284O

Gestione Inps

Commercianti

 

Gestione Inps

Commercianti

Codice azienda

1G023520QL

 

 

 

Partita Iva

01234560789

 

 

 

Sede azienda

Mantova (MN)

 

 

 

Indirizzo azienda

Via Strada nuova, n. 3

 

Non fiscalmente a carico

 

Il sottoscritto (titolare) ………………………………………, nato a …………………….. (………) il ………………, residente in ………………………………. (………..), Via ……………………………............................, n. ………, codice fiscale …………………………………………,

 

premesso:

 

che nel corso dell’anno ……………….. sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

 

Data

Importo

17.02.2020

958,11

18.05.2020

964,64

20.08.2020

964,64

16.11.2020

964,64

 

 

Totale

€ 3.852,03

 

dichiara:

 

 
 

2020

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS per l’anno ………….…….…., un ammontare complessivo di € ……………………, dal collaboratore/coadiutore ……………………………………...

 

 

………………………………………….…..

 

………………..…………………………….

(Luogo e data)

 

(Titolare)

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………, in qualità di collaboratore

 

dichiara:

 

di avere effettivamente pagato al Sig. ………………………. la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.

 

………………………………………….…..

 

………………..…………………………….

(Luogo e data)

(Collaboratore)

 

 

 

 

Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito

                  

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, previa indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

 

9B9BEsempio

 

Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell’anno (a uso interno)

 

 

 

PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL’ANNO 2020

 

 

Rossi Mario

 

Categoria

 

¨

Attività professionale

T

Artigianato

 

 

 

 

¨

Commercio

¨

Agricoltura

 

 

 

 

 

Estremi del versamento

 

Quota

pagata

Quota

deducibile

titolare

Quota

deducibile

collaboratore

Quota

deducibile

.......................

Quota

deducibile

.........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

del 17.02.2020

1.009,04

954,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

del 18.05.2020

1.013,54

959,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

del 30.06.2020

Saldo ecced. minimale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

del 30.06.2020

1° acconto

ecced. minimale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

del 20.08.2020

1.013,54

959,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

del 16.11.2020

1.013,54

959,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

del 30.11.2020

2° acconto

ecced. minimale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

del .....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento

del .....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale contributi

pagati nell’anno

4.049,66

3.831,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Nota

Le somme pagate a titolo di quota associativa sindacale, pari a € 200,00 (oppure, ad esempio, a titolo di sanzioni su eventuali condoni) non sono deducibili.

 

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2021

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Martedì

1 giugno

 

Imposte

dirette

 

Credito d’imposta aumenti di capitale - Dal 1.06.2021 al 2.11.2021 è possibile presentare l’istanza, da parte delle società, in relazione al credito d’imposta per aumenti di capitale (art. 26 D.L. 34/2020).

 

Giovedì

10 giugno

 

Fatture

elettroniche

 

Conservazione - Termine per la conservazione delle fatture elettroniche 2021 (D.L. 41/2021).

 

Imposte

dirette

 

Redditi 2020 PF - Termine di presentazione telematica del modello Redditi 2020 per gli eredi delle persone decedute dal 1.08.2020 al 10.12.2020.

 

Martedì

15 giugno

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Mercoledì

16 giugno

            

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di maggio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2021.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

Sospensione

versamenti

per Covid

 

Ripresa - Versamento della 6ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2021 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 4ª rata (di massimo 4) di Iva, ritenute e contributi sospesi scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

 

IMU

 

Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu complessivamente dovuta per il 2021, mediante il modello F24.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2020.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2021.

 

MUD

 

Presentazione - Termine di presentazione del modello MUD 2021 (D.P.C.M. 23.12.2020).

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Domenica

20 giugno

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

 

Lunedì

21 giugno

 

Bilancio

 

Adempimento - Termini di invio ai soci dell’avviso di convocazione dell’assemblea di bilancio fissata per il 29.06.2021.

 

Martedì

22 giugno

 

Imposte

dirette

 

Dichiarazione precompilata - Termine entro il quale è possibile annullare tramite l’applicativo Web il modello 730 già inviato.

 

Venerdì

25 giugno

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

 

Martedì

29 giugno

 

Imposte

dirette

 

Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.

 

Bilancio

 

Assemblea - Termine di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 106 D.L. 18/2020).

 

Mercoledì

30 giugno

 

Imposte

dirette

 

Redditi 2021 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2020 e/o del 1° acconto 2021 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2021) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2020 o entro il mese di febbraio 2021, senza maggiorazione.

 

 

Irap 2021 - Termine di versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione.

 

 

Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2020 e di 1° acconto 2021, senza maggiorazione.

 

 

Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.

 

 

Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2020 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.

 

 

Redditi 2020 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2020 per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2020 al 28.02.2021.

 

 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).

 

 

Credito d’imposta aumenti di capitale - Termine entro il quale deliberare l’aumento di capitale al fine di fruire del credito d’imposta ex art. 26 D.L. 34/2020.

 

Cedolare

secca

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.

 

Isa

 

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Immobili

all’estero

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2020 e 1° acconto 2021, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).

 

Attività

finanziarie

all’estero

 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2020 e 1° acconto 2021, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).

 

Riallineamento

valori fiscali

in caso di

operazioni

straordinarie

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.

 

Riconoscimento

maggiori

valori attribuiti

in bilancio

 

Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).

 

Riallineamento

per società

in consolidato

o trasparenza

 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).

 

Rivalutazione

quote e terreni

 

Adempimenti - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2021. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima (art. 1, cc. 1122, 1123 L. 30.12.2020, n. 178).

 

 

Versamento - Termine per il versamento della rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2019 ovvero alla data del 1.01.2020.

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Mercoledì

30 giugno

(segue)

 

Rivalutazione beni d’impresa

 

Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020.

 

Diritto annuale

C.C.I.A.A.

 

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

 

Estromissione

agevolata

 

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva in relazione all’operazione di estromissione degli immobili delle imprese individuali posseduti alla data del 31.10.2019 (art. 1, c. 690 L. 160/2019).

 

Imposta

di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).

 

Iva

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Versamento - Versamento Iva anno 2020 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2021, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2021.

 

 

Fattura elettronica - Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (Provv. Ag. Entrate 28.02.2021).

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

IMU

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2020.

 

Associazioni

e società

sportive

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento, in unica soluzione o della 2ª rata, di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

 

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2020 e acconto 2021 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

 

 

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2020 e del 1° acconto per il 2021, senza maggiorazione.

 

 

Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2021 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Contratto

di locazione breve

 

Comunicazione - Entro il 30.06.2021 deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2020.

 

Tari

 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019).

 

Canone Rai

 

Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2021 ed entro il 30.06.2021 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2021 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016).

 

Autotrasporto

 

Rimborso accise - Termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2020 (D.P.R. 277/2000).

 

Contributi

pubblici

 

Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2021 con riferimento all’annualità 2020 (D.L. 34/2019).

 

Dottori

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento del contributo fisso per i pre-iscritti Cassa 2021, della 2ª e 3ª rata delle eccedenze 2020 e della 1ª o unica rata dei contributi minimi 2021.

 

Occupazione

suolo pubblico

 

Canone unico - Il D.L. 41/2021 ha prorogato fino al 30.06.2021 l’esonero dal pagamento del canone unico.

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

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