Notiziario Fiscale del 28 Dicembre 2020

 

 

IN EVIDENZA

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APPROFONDIMENTI

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STRUMENTI

OPERATIVI

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AMMINISTRAZIONE

E CONTABILITÀ

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NON SOLO IMPRESA

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AGEVOLAZIONI

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SCADENZARIO

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IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

 

PROROGA VALIDITÀ

DELEGHE

AGLI INTERMEDIARI PER LA FATTURA

ELETTRONICA

 

  • L’Agenzia delle Entrate estende di un anno la validità delle deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento del 5.11.2018.

 

NUOVO TASSO

DI INTERESSE

LEGALE

 

  • Con D.M. 11.12.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.12.2020, il Ministro dell'Economia ha stabilito che dal 1.01.2021 il saggio degli interessi legali, fissato allo 0,05%, scenderà allo 0,01%.

 

DEDUCIBILITÀ

DEGLI INTERESSI

PASSIVI

 

  • Gli interessi passivi sono sempre deducibili dall'imprenditore, senza alcun giudizio sull'inerenza; inoltre, il tasso di interesse applicato dipende da molti fattori e comunque, la sua regolarità è strettamente legata all'osservanza della soglia del tasso d'usura, stabilito dalla Banca d'Italia a tutela delle aziende.

 

VERSAMENTO

IMPOSTE DI BOLLO

SU FATTURA

ELETTRONICA

 

  • Secondo le indicazioni del D.M. 4.12.2020, il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre. Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2021 dovrà quindi essere versato entro il 31.05.2021. Le scadenze ordinarie presentano una particolarità per il 2° trimestre dell’anno: il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura (30.09).

 

COMUNICAZIONI

DI OPERAZIONI

SOSPETTE

 

  • Il D. Lgs. 100/2020, attuativo della direttiva Dac6, ha previsto l’obbligo di comunicazione alle autorità fiscali di qualsiasi schema, accordo o progetto sospetto che presenti un collegamento tra l’Italia, una giurisdizione estera e una tra le circostanze giuridiche o fattuali elencate nell’allegato alla direttiva. In particolare, si deve realizzare il superamento del test del vantaggio principale, che deve avere natura fiscale. Di conseguenza, ai vantaggi conseguibili dall’attuazione del meccanismo dovrà essere attribuito un valore monetario.
  • Tali obblighi devono essere soddisfatti entro 30 giorni a decorrere dal 1.01.2021, per le comunicazioni relative al periodo tra il 1.07 e il 31.12.2020, da parte degli intermediari.

 

ALIQUOTA IVA

AGEVOLATA PER

GUANTI IN LATTICE

 

  • Il trattamento Iva agevolato per beni anti Covid-19 spetta solo ai guanti in lattice, in vinile o in nitrile classificati come Dpi (di qualsiasi categoria) o come dispositivo medico, a condizione che non si tratti di guanti che si prestano a un uso prolungato, ritenuto incompatibile con la finalità sanitaria di protezione “usa e getta”. Questa la risposta a una Faq dell’Agenzia delle Dogane, condivisa con l’Agenzia delle Entrate, che richiama le circolari delle Entrate n. 26/E del 15.10.2020 e delle Dogane n. 45 del 26.11.2020.

 

VERSAMENTI

CON

MODELLO F24

 

  • Il provvedimento prot. n. 365557/2020 dell'Agenzia delle Entrate estende l’utilizzo del modello F24 al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di cui al Dpr 131/1986, nonché al versamento dell'imposta sulle donazioni, di cui all'art. 2, c. 47 D.L. 262/2006, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.
  • L'utilizzo del modello di versamento F24 decorre con riferimento a tali atti presentati per la registrazione dal 7.12.2020 e, a partire dal 1.07.2021, diventerà obbligatorio.

 

PROVE DELLA CRISI

PER L’OMESSO

VERSAMENTO IVA

 

  • La Corte di Cassazione Penale ha ritenuto sufficiente la dichiarazione del consulente fiscale che dimostri la crisi del contribuente che ha reso impossibile il pagamento dell’Iva dovuta, per evi-tare le sanzioni penali dell’omesso versamento.

 

SANZIONI PER

IRREGOLARE

TENUTA DELLA

CONTABILITÀ

 

  • La Cassazione ha stabilito che risponde il contribuente, e non il suo commercialista, delle sanzioni per l’irregolare tenuta della contabilità, ancorché tenuta presso il consulente.
  • Al riguardo, si osserva che si tratta di un’obbligazione di carattere pubblico/sanzionatorio non delegabile; pertanto, anche se affidata a terzi, il contribuente è obbligato a esercitare un controllo sull’adempimento del professionista, salvo suoi comportamenti fraudolenti.

 

FATTURE

FALSE

 

  • 5 indici per individuare una società “cartiera”, cioè un’impresa dedita all’emissione di false fatture. A fornire queste indicazioni è uno studio svolto da alcuni funzionari dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia.
  • Lo studio dell’Uif prova, seppure con le ovvie cautele e limitazioni che richiedono in via generale studi di questo tipo, a delineare l’identikit delle cartiere. In sostanza, sono stati elaborati degli indici in presenza dei quali si potrebbe ragionevolmente sospettare che la società interessata sia una “cartiera”. I 5 quozienti elaborati sono denominati: Qimmat (immobilizzazioni materiali/attivo), Qonfin (interessi e altri oneri finanziari/ricavi), Qpatr (capitale sociale versato + riserve nette/passivo), Qacco (acquisti netti + costi per servizi e godimento di beni di terzi/ricavi) e Qclav (spese per il personale/ricavi).

 

CIG COVID

 

  • L'Inps ha fornito un vademecum sulle nuove regole per la Cig Covid, operative fino al 31.01.2021. L'Istituto, su parere conforme del ministero del Lavoro, ha unificato le discipline dei Decreti Agosto e Ristori, oltre che riguardo ai lavoratori beneficiari, anche relativamente all'obbligo del versamento del contributo addizionale legato al fatturato. Pertanto, dal 16.11.2020 la cassa integrazione spetta a tutti i dipendenti in forza al 9.11.2020, sia per la richiesta in base al decreto Agosto sia per la richiesta in base ai decreti Ristori.

 

PORTALE ENEA

PER ATTESTATI

DI PRESTAZIONE

ENERGETICA

 

  • È operativo il portale unico dell’Enea che raccoglie gli attestati di prestazione energetica (Ape) di edifici e unità immobiliari. Il portale si chiama SIAPE, acronimo per Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica.

 

COMPRAVENDITA

DI IMMOBILI

DA COSTRUIRE

 

  • Il Notariato di Milano ha emanato 2 documenti che disciplinano le regole da seguire nella redazione di un preliminare di compravendita di immobili da costruire.
  • Nel primo si precisa che è legittimo, prima di giungere alla conclusione del contratto preliminare, per il quale è richiesto l’intervento del notaio, che il costruttore e l’acquirente sottoscrivano un accordo di “puntuazione”, cioè una dichiarazione di intenti non vincolante, che fotografa lo stato delle trattative in vista della stipula notarile del contratto preliminare.
  • Nel secondo è giudicata legittima la prassi di sottoscrivere, oltre al contratto preliminare, anche un mandato o una procura a un terzo, con il quale l’acquirente lo autorizza a prestare il consenso alla cancellazione della trascrizione del preliminare, nel caso di un’inadempienza dell’acquirente.

 

PROFESSIONISTI

ESCLUSI DALLA

CONSULENZA ALLE

IMPRESE AGRICOLE

 

  • Potrebbero essere esclusi dalla consulenza per le imprese agricole molti professionisti, quali agrotecnici, agronomi, commercialisti, consulenti del lavoro e ingegneri. Infatti, con la nuova convenzione tra l’Agenzia per l’erogazione dei fondi pubblici e l’ente pagatore, potranno accedere ai sistemi informativi Agea (al Sistema informativo agricolo nazionale) solamente i lavoratori dipendenti dei centri di assistenza agricola.

 

RESPONSABILITÀ

PENALE PER

EVASIONE IVA

 

  • La Cassazione penale ha ritenuto legittima la condanna penale per evasione Iva, commessa dal presidente del consiglio di amministrazione, anche per il vicepresidente e l’amministratore delegato, così come per tutti i manager con ampi poteri di gestione, avendo tutti la possibilità e le deleghe per eseguire pagamenti di qualunque specie.

 

ADEGUATA

VERIFICA

DELLA CLIENTELA

A DISTANZA

 

  • Il Decreto Semplificazioni ha modificato la disciplina dell’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio, prevedendo l’identificazione a distanza, senza la necessità della trasmissione della fotocopia del documento di identità o altro equipollente, quando l’identità della persona sia stata verificata in via digitale, utilizzando lo Spid.

 

SEGRETO

PROFESSIONALE

E ISPEZIONE

FISCALE

 

  • Secondo la Corte di Cassazione sarebbe sufficiente l’opposizione del professionista mediante il segreto professionale per interrompere l’ispezione fiscale, sempre che non si tratti di documenti contabili pubblici. In questo caso, per continuare il controllo nei locali del professionista è necessario l’intervento del magistrato.

 

MORATORIA

PRESTITI FINO

AL 31.03.2021

 

  • L’Associazione bancaria italiana, con un comunicato del 17.12.2020, ha prorogato al 31.03.2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti. Tuttavia, la modifica del piano di rimborso del prestito non potrà superare i 9 mesi, inclusi gli eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza Covid-19.

 

APPROFONDIMENTO

Nuovi codici da indicare nella fattura elettronica

 

L’Agenzia delle Entrate (provvedimento 28.02.2020, poi modificato dal Provvedimento direttoriale n. 166579/2020 del 20.04.2020) ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml (versione 1.6.1) che sostituiscono, con decorrenza 1.01.2021, le specifiche tecniche precedenti (versione 1.5). Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, dal 1.10.2020 e fino al 31.12.2020, il Sistema di Interscambio (SdI) accetta le fatture e le note di variazione elettroniche predisposte sia con le nuove specifiche tecniche sia con quelle precedenti. Pertanto, soltanto a partire dal 1.01.2021 è obbligatorio inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato. L’utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta, inoltre, che dal 1.01.2021 le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato saranno scartate dal Sistema di Interscambio. Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche, è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le codifiche “TipoDocumento” (TD) e “Natura” (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini Iva. In considerazione del fatto che il Provvedimento direttoriale del 30.04.2018 disciplina anche le specifiche tecniche concernenti il c.d. esterometro, sembra ragionevole ritenere che le nuove specifiche tecniche si applichino anche a tale adempimento.

Infine, il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici è prorogata al 28.02.2021.

 

FATTURA

DIFFERITA

 

  • Le specifiche tecniche riportano importanti indicazioni con riferimento al nuovo codice TD24:
  • si dovrà utilizzare il tipo documento TD04 nel caso di emissione di una nota di credito; tale codice tipo documento dovrà essere utilizzato anche nel caso in cui debba essere emessa una nota di credito per una fattura di cessione di beni ammortizzabili (codice TD26);
  • “nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta (Interpello 24.09.2019, n. 389). È comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta”.
  • Pertanto, ad esempio, se un’impresa emette nel mese di ottobre dei DDT per i quali emetterà, successivamente, una fattura differita (codice TD24) potrebbe seguire uno dei procedimenti sotto riportati:
  • emettere la fattura entro fine mese, inserendo la data dell’ultimo giorno del mese, ovvero 31.10;
  • emettere la fattura nei primi giorni del mese successivo e, seguendo la risposta all’interpello n. 389/2019, datare il documento all’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione, ovvero 31.10;
  • emettere la fattura nei 15 giorni del mese successivo, indicando la data del giorno di redazione ed emissione del documento, facendo attenzione a far confluire l’Iva a debito nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.
  • L’interpello n. 389/2019 rendeva possibili le 3 possibilità di scelta sopra indicate, mentre la Guida Agenzia delle Entrate sembra non consentire la terza possibilità (emissione della fattura differita con data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni).

 

 

 

 

 

OPERAZIONI

CON

L’ESTERO

 

  • Le operazioni con l’estero, con particolare riferimento alla gestione delle fatture di acquisto, possono ancora essere gestite in forma “analogica”, attraverso la stampa e l’integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore o l’emissione di una autofattura cartacea, e la conseguente comunicazione dell’operazione a mezzo dell’esterometro.
  • Con le nuove specifiche tecniche diviene possibile effettuare il reverse charge estero con comunicazione in forma elettronica, evitando, quindi, l’esterometro.

L’operazione “analogica” potrà essere sostituita dall’invio allo SdI di un documento con “tipo documento TD18”, che riporta come cedente/prestatore il fornitore comunitario, come cessionario/committente il contribuente italiano, con base imponibile e Iva di importo analogo a quello che sarebbe stato indicato in sede di integrazione manuale. Tale documento elettronico confluirà nei registri Iva acquisti e vendite e sarà recapitato al solo soggetto emittente.

 

 

 

 

 

REVERSE

CHARGE

OPERAZIONI

CON

L’ESTERO

 

  • Per le operazioni emesse con il “tipo documento” TD17 o TD19, nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata:
  • la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intracomunitari;
  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

 

Vendere merci in Gran Bretagna dal 2021

Il 1.01.2021 termina il periodo di transizione con l'Unione Europea e il Regno Unito gestirà un confine esterno come nazione sovrana. Ciò significa che saranno effettuati controlli sulla circolazione delle merci tra la Gran Bretagna e UE. Per concedere all'industria tempo extra per prendere le disposizioni necessarie, il governo del Regno Unito ha deciso di introdurre i nuovi controlli alle frontiere in 3 fasi (gennaio, aprile e luglio 2021), fino al 1.07.2021 in modo da poter stipulare i necessari accordi. Sarà necessario possedere un numero EORI per l’effettuazione delle operazioni doganali.

 

FASE 1

GENNAIO

2021

 

Il regime doganale di esportazione sarà obbligatorio per i beni unionali che escono dal territorio doganale dell'UE. Il venditore in qualità di esportatore dovrà essere in possesso di un codice EORI, da indicare nella casella 2 del DAU.

 

 

 

  • In primo luogo, l'esportatore presenterà i beni e una dichiarazione di pre-partenza (dichiarazione doganale, dichiarazione di riesportazione, dichiarazione sommaria di uscita) presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilito, ovvero dove i beni sono imballati o caricati per l'esportazione (ufficio doganale di esportazione).
  • Successivamente i beni saranno presentati all'ufficio doganale di uscita, che può esaminare i beni presentati sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di esportazione e vigilerà sulla loro uscita materiale dal territorio doganale UE.
  • I beni saranno non imponibili ai fini Iva, poichè spediti o trasportati verso una destinazione al di fuori dell'Unione.
  • Il fornitore dei beni esportati deve essere in grado di provare che i beni hanno lasciato l'Unione. A tale riguardo gli Stati membri generalmente si basano sulla certificazione di uscita consegnata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.

 

 

 

  • Se i beni rientrano nell'elenco delle merci “controlled” (elencati nell’Allegato C al Border Operating Model October 2020) o prodotti soggetti ad accisa, come alcool e prodotti del tabacco, dovrà essere presentata la dichiarazione doganale completa; diversamente, per merci “non-controlled”, gli acquirenti dovranno verificare come deve essere calcolata e pagata l’Iva sui beni importati; avranno successivamente fino a 6 mesi per completare la dichiarazione doganale. Le tariffe doganali saranno pagate, quando dovute, sui beni assoggettati, il pagamento potrà essere differito fino a quando non sarà conclusa la dichiarazione doganale.
  • I commercianti di animali vivi o piante e prodotti vegetali ad alta priorità devono essere preparati per la presentazione di documentazione aggiuntiva e controlli effettuati nel punto di destinazione.

 

 

 

  • Non occorre inviare:
  • dichiarazioni di Safety and Security;
  • dichiarazioni doganali complete al punto di importazione, se si sta importando un bene “non controlled” e si decide di ritardare la dichiarazione fino a 6 mesi.

 

 

 

FASE 2

APRILE

2021

 

  • I commercianti di tutti i prodotti di origine animale (POAO - products of animal origin), quali, per esempio, carne, miele, latte o uova e tutte le piante e prodotti vegetali regolamentati, dovranno presentare la pre-notifica e la documentazione sanitaria pertinente.
  • Ogni controllo fisico continuerà a essere effettuato al punto di destinazione fino a luglio 2021.

 

 

 

FASE 3

LUGLIO

2021

 

  • Dal 1.07.2021 i commercianti che spostano qualsiasi tipologia di merce (controllata o non controllata) dovranno effettuare:
  • una dichiarazione doganale completa al punto di importazione;
  • pagare le relative tariffe doganali senza alcuna possibilità di ritardo.

 

 

 

  • Saranno richieste dichiarazioni Safety and Security complete, mentre per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari (SPS), queste devono arrivare a un punto di ingresso stabilito con un BCP (Border Control Post) appropriato, con aumento dei controlli fisici e del prelievo di campioni. Controlli SPS per animali, piante e loro prodotti si svolgeranno presso un BCP inglese.
  • Il GVMS (Goods Vehicle Movement Service) sarà attivo per tutte le importazioni, esportazioni e movimenti di transito nelle località di frontiera che hanno scelto per introdurlo.

Principali novità dalla conversione dei 4 decreti Ristori

 

Il D.L. 137/2020 è stato convertito in legge, accorpando tutti e 4 i decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi tre (D.L. 149/2020, D.L. 154/2020, D.L. 157/2020), dei quali sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici scaturiti durante la loro vigenza.

Rispetto alla versione originaria non mancano le novità, tra cui: un rimborso del 50% per i proprietari che abbassano il canone di locazione agli inquilini in difficoltà; la possibilità di pagare in 4 quote la 2ª o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30.04; la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e venditori ambulanti.

 

CONTRIBUTO

PER RIDUZIONE

DEI CANONI

DI LOCAZIONE

 

  • Ai proprietari di unità immobiliari abitative che, per venire incontro alle difficoltà economiche degli inquilini, riducono il canone di affitto per i contratti in essere al 29.10.2020, lo Stato corrisponderà un contributo a fondo perduto, pari al 50% della riduzione pattuita, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.
  • Il beneficio spetta a condizione che:
  • l’immobile sia ubicato in un comune ad alta tensione abitativa;
  • l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario;
  • il locatore comunichi in via telematica all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

 

 

 

DETASSAZIONE

DI CONTRIBUTI

E INDENNITÀ

 

Fiscalmente irrilevanti tutte le somme (contributi e indennità di qualsiasi natura) ricevute in via eccezionale, a seguito dell’emergenza epidemiologica, dagli esercenti attività di impresa, arte o professione nonché dai lavoratori autonomi.

 

 

 

  • La detassazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” fissato dalla Commissione europea, in base al quale, tra l’altro, sono considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che:
  • non superano, per impresa, € 800.000, al lordo di imposte e oneri;
  • sono concessi a imprese non in difficoltà al 31.12.2019 o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia;
  • sono concessi entro il 31.12.2020.

 

 

 

2° ACCONTO 2020

ANCHE A RATE

 

  • Introdotta la possibilità di versare in maniera frazionata la 2ª o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (quindi, il 2020 per i contribuenti “solari”), che il decreto “Ristori-quater”, per determinate categorie di contribuenti, ha fatto slittare, senza applicazione di sanzioni e interessi, dallo scorso 30.11 al 30.04.2021.
  • Interessati dalla disposizione sono:
  • gli esercenti attività di impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a € 50 milioni e, nel 1° semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso;
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, i soggetti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 D.L. 149/2020 (decreto “Ristori-bis”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché i ristoranti nelle zone arancioni.

 

 

 

EQUO

COMPENSO

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

PER SUPERBONUS

 

Deve essere applicata la disciplina in materia di equo compenso ai professionisti incaricati di effettuare prestazioni per l’accesso del cliente al Superbonus 110% (il professionista abilitato assevera la regolarità degli interventi e attesta la congruità delle spese sostenute) e altri benefici fruibili, in alternativa, sotto forma di cessione del credito corrispondente o di sconto del corrispettivo.

 

ESENZIONE

COSAP E TOSAP

 

  • Gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, nonché esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, e similari) – che il Decreto Rilancio aveva già escluso dal pagamento di Cosap e Tosap per il periodo dal 1.05 al 31.12.2020 – sono esonerati dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche dal 1.01 al 31.03.2021.
  • Stesso esonero, dal 1.01 al 31.03.2021, anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (venditori ambulanti).

 

 

 

PROCEDURE

DI SOVRA-INDEBITAMENTO

PER IMPRESE

E CONSUMATORI

 

  • Per semplificare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento per imprese e consumatori, è stata modificata in più punti la L. 3/2012, di fatto anticipando l’applicazione di alcune norme sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, ancora non entrate in vigore.
  • Queste le principali novità, valide anche per le procedure pendenti:
  • nella definizione di “consumatore” è ricompresa la persona fisica che è anche socio di una società di persone, sempre che il sovraindebitamento riguardi soltanto i suoi debiti personali;
  • è soppressa la previsione secondo cui, relativamente ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’Iva e alle ritenute operate e non versate, era possibile esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche lo stralcio;
  • l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
  • possono essere oggetto di falcidia o ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione, nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
  • alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi va allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi;
  • il debitore persona fisica “meritevole” che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro 4 anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%.

 

 

 

SEQUESTRI E

PIGNORAMENTI

TERRITORI

TERREMOTATI

CENTRO ITALIA

 

  • Con l’obiettivo di assicurare la concreta attuazione degli interventi per la riparazione e ricostruzione, nonché per l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.08.2016, fino al 31.03.2021 non sono assoggettabili a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata:
  • le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;
  • le somme depositate su conti correnti attivati a tal fine o intestati alla gestione del commissario governativo per la ricostruzione;
  • i contributi e ogni altro finanziamento per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica di quei territori.
  • A tali risorse e contributi, inoltre, non si applicano le norme in materia di fallimento.

 

 

 

CREDITO

D’IMPOSTA

MUSICA

E SPETTACOLI

DAL VIVO

 

  • Modifiche alla disciplina del credito d’imposta spettante alle imprese di produzione musicale in relazione alle spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere:
  • l’importo massimo del bonus è aumentato da € 200.000 a 800.000 nei 3 anni d’imposta;
  • non è più richiesto che l’impresa esista dal 1.01.2012, bensì da almeno un anno prima della richiesta di accesso all’agevolazione;
  • non si applicano più i limiti comunitari in materia di aiuti de minimis, ma il nuovo regime di aiuti di Stato introdotto a seguito dell’emergenza sanitaria (“temporary framework ”);
  • è stato eliminato l’obbligo per l’impresa di non essere controllata da un editore di servizi media audiovisivi.

 

Comunicazione cessione dei crediti canoni locazione

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 250739/2020 sono state definite, tra l’altro, le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per:

  • botteghe e negozi (art. 65 D.L. 18/2020);
  • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 D.L. 34/2020).

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei suddetti crediti d’imposta è inviata dal 13.07.2020 al 31.12.2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ovvero avvalendosi di un intermediario.

Con provvedimento 14.12.2020 sono approvati il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni, utilizzabile dalla medesima data.

 

Obbligo del revisore legale o sindaco nelle S.r.l.

 

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Il D. Lgs. 14/2019 non solo ha abbassato le soglie per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle S.r.l., ma ha anche ridotto solo a uno il limite superato il quale scatta l’obbligo.

I nuovi valori, per i quali al superamento di uno solo di essi per 2 esercizi consecutivi scatta l’obbligo di nomina, sono i seguenti:

  • attivo patrimoniale, € 2.000.000;
  • ricavi, € 2.000.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 20 unità.

L’obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Per effetto di tali modifiche, le S.r.l. devono, al superamento di uno dei nuovi limiti, nominare l’organo di controllo.

Il termine entro cui provvedere, inizialmente fissato al 16.12.2019 e successivamente prorogato alla data di approvazione del bilancio 2019, è stato ulteriormente differito alla data di approvazione del bilancio 2021. Il Ministero dell’Economia ha precisato che tale differimento non consente la revoca per giusta causa dell’organo già nominato nel rispetto delle precedenti scadenze.

 

OBBLIGHI

PER MODIFICA

DEI LIMITI

 

Termine

per la

nomina

dell’organo

di controllo

 

  • Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data del 16.03.2019, quando ricorrono i nuovi requisiti, dovevano provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore (e, se necessario, a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto) alle disposizioni entro il 16.12.2019.
  • Il D.L. 162/2019 ha spostato il termine alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.
  • Il D.L. 34/2020 ha ulteriormente differito il termine alla data di approvazione del bilancio 2021.

 

 

 

 

 

Verifica

superamento

limiti

 

  • Ai fini della prima applicazione dei nuovi limiti, si ha riguardo ai 2 esercizi antecedenti la scadenza per la nomina.
  • Pertanto, i soggetti che hanno osservato il precedente termine del 16.12.2019, le annualità da considerare per la verifica del superamento dei limiti erano il 2017 e il 2018.
  • Per i soggetti che hanno provveduto alla nomina entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, la verifica del superamento dei limiti doveva essere effettuata sul 2018 e 2019.
  • Con l’ulteriore proroga, la verifica dell’obbligo dovrà essere effettuata considerando il superamento dei limiti negli esercizi 2020 e 2021.

 

 

 

 

 

EFFETTI

DEI

DIFFERIMENTI

 

Nomina

non ancora

avvenuta

 

Si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo di cui all’art. 2477 C.C. entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini.

 

 

 

 

 

Nomina

già

effettuata

 

  • Dubbi sono sorti in dottrina sulla possibilità che il differimento dell’obbligo rappresenti una causa per motivare la cessazione anticipata dell’incarico già attribuito entro i termini precedenti, essendo venuto meno il presupposto normativo per la nomina, rappresentato attualmente dal superamento dei parametri negli esercizi 2020 e 2021 e non negli esercizi 2018 e 2019 (ovvero 2017 e 2018).
  • La Fondazione nazionale dottori commercialisti ha concluso che, non avendo previsto il legislatore la revoca dei revisori legali nominati da parte delle società che, in epoca anteriore alla data di pubblicazione dell’art. 51-bis D.L. 34/2020 hanno ottemperato agli obblighi di legge, le nuove previsioni non sembrano rappresentare una circostanza da cui desumere l’intervenuta insussistenza dell’obbligo legale della revisione.
  • Non si tratta, infatti, di disposizioni destinate a modificare i parametri dimensionali da cui deriva l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, bensì di previsioni finalizzate unicamente a dilatare i termini entro cui le società, laddove non vi abbiano già provveduto, possano procedere a effettuare le prime nomine dell’organo di controllo o del revisore legale.

 

Chiarimenti ministeriali

Per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica, infatti, un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo (“entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021”, recita testualmente l’art. 379 D. Lgs. 14/2019), ma avere provveduto anticipatamente oppure perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore.

 

 

 

 

 

  • “L’assenza dell’organo di controllo - anche monocratico - o del revisore legale, pur comportando per le società un temporaneo risparmio di costi, rappresentato dalla mancata corresponsione della retribuzione, potrebbe rivelarsi scelta azzardata e sotto alcuni profili immotivata, a fronte sia dell’entità dei compensi pattuiti con i professionisti (che, peraltro, in non rari casi è irrisorio), sia dell’assenza di un soggetto esperto e indipendente quale interlocutore dell’organo di amministrazione.
  • È opinabile, infatti, che l’abbattimento del costo rappresentato dalla retribuzione dell’organo di controllo o del revisore legale si riveli uno strumento utile per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica e che, al contrario, non diventi concausa di tali negatività, sia negli esercizi direttamente interessati dall’emergenza sia in quelli immediatamente successivi, dal momento che l’organizzazione societaria, privata del controllo sulla gestione svolto dai sindaci ovvero dell’apporto costruttivo del revisore legale realizzato grazie allo scambio informativo con gli organi societari, risulterebbe sprovvista di un importante presidio di legalità e di un altrettanto rilevante strumento per prevenire future insolvenze”.
 

Credito d’imposta per aumenti di capitale delle medie imprese

L’art. 26 D.L. 34/2020 ha previsto che, per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale, di una o più società, spetta un credito d’imposta pari al 20%. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere € 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1.01.2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Beneficiari

 

  • Aumenti di capitale delle Spa, Sapa, Srl, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee.
  • Sono esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione e quelle che esercitano attività assicurative.

 

 

 

 

 

 

 

  • Aventi sede legale in Italia.
  • Regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese.

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione

UE

 

L’efficacia delle misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

REQUISITI

 

Ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro nel caso di fruizione della misura prevista per l’emissione di obbligazioni o titoli di debito, e fino a 50 milioni di euro1.

 

 

 

Riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%1, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

 

 

 

 

  • Deliberato ed eseguito, dopo il 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
  • Per l’accesso alla misura prevista per l’emissione di obbligazioni o titoli di debito, l’aumento di capitale non deve essere inferiore a € 250.000.

 

CREDITO

D’IMPOSTA

PER SOCIO

 

Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, spetta un credito d’imposta pari al 20%.

 

 

 

  • L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere € 2.000.000.
  • La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023.
  • La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

 

 

 

 

 

L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non avere superato il limite dell’importo complessivo agevolabile ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta.

 

CREDITO

D’IMPOSTA

PER SOCIETÀ

 

Alle società, che soddisfano le condizioni previste è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al:

 

50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale eseguito ai sensi dell’agevolazione, e comunque nei limiti previsti.

 

 

 

 

 

Decadenza

 

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

 

Nota1

Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo.

 

STRUMENTI OPERATIVI

Autocertificazione investimenti in beni strumentali

entro fine anno

 

Ai fini del nuovo credito di imposta per investimenti in beni strumentali (Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica) si ricorda che il perfezionamento entro il 31.12. della perizia asseverata/attestazione del tecnico o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (quest’ultima per i beni di importo inferiore a € 300.000,00) e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà risultare da un atto avente data certa, inviando (ad esempio) la perizia asseverata e/o la autocertificazione in plico raccomandato senza busta oppure tramite Pec per poterne beneficiare nell’esercizio di interconnessione del bene. Diversamente il credito d’imposta sarà fruito nell’esercizio in cui i requisiti documentali sono soddisfatti. Si propone la traccia di un fac-simile di autocertificazione, da adattare alle diverse circostanze.

 

 

 

Il sottoscritto ............................., nato a .......................... (......), il ..................., residente a ..................... (......), in via ................., n. ...... in qualità di legale rappresentante della società .............................., con sede in .................... (......), via ............................, n. ...... C.F. e P. Iva ................................., carta identità n. .......................... rilasciata da ......................... in data ...................... consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

visti:

  • i contenuti della L. 11.12.2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21.12.2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’art. 7-novies del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” - Articolo 1, commi da 8 a 13 - Industria 4.0 e della legge di bilancio per l’anno 2019 ed art. 1, cc. 184-197 L. 27.12.2019, n. 160;
  • i contenuti della Circolare 4/E emanata dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello sviluppo economico il 30.03.2017,

premesso:

  • di avere effettuato investimenti ammessi all’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1, cc. 187-190 della L. 160/2019, così come indicati nella documentazione e nei contratti di acquisto di cui ho preso visione;
  • che i costi di tali investimenti, imputabili ai sensi dell’art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir al periodo d’imposta agevolabile, sono stati determinati secondo corretti criteri fiscali e contabili e sono stati correttamente iscritti in bilancio e nel libro cespiti;
  • che gli investimenti effettuati rispondono al requisito della novità richiesto dalla norma agevolativa, così come precisato nelle istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 del 30.03.2017;

attesta

che il bene in valutazione:

PRODUTTORE: ....................................................... MODELLO: .....................................  MATRICOLA: .....................................................

DESCRIZIONE: ................................................................................................................................................................................................

Acquisito dall’azienda:

AZIENDA ACQUIRENTE: RAGIONE SOCIALE ……………....................... SEDE: Indirizzo 1 ........................... Indirizzo 2 .........................

SITO DI MESSA IN FUNZIONE: Indirizzo 3 ..................................... REPARTO: Produzione .....................................

così come risultante dalle attività di verifica ultimate in data .................................. (che si assume come data di validazione della configurazione, delle dotazioni e dello stato dell’arte del bene in esame) possiede caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi della L. 11.12.2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21.12.2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’art. 7-novies del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18.

RIENTRA tra quelli elencati dall’art. 1, e precisamente:

ALLEGATO A  ¨

Gruppo I      ¨ 12 voci+R    1 ¨    2 ¨    3 ¨   4 ¨    5 ¨    6 ¨    7 ¨    8 ¨   9 ¨    10 ¨    11 ¨    12 ¨    13 ¨  (Revamping)

SODDISFA I SEGUENTI REQUISITI OBBLIGATORI

  • O1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
  • O2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
  • O3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
  • O4. interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva
  • O5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

SODDISFA I SEGUENTI REQUISITI ULTERIORI (almeno 2 di 3)

  • U1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
  • U2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
  • U3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Il bene è stato MESSO IN FUNZIONE il ........................

Il bene è stato INTERCONNESSO NEL   ¨ 2020      ¨ 2021

L’INTERCONNESSIONE è stata verificata in data ...................

Preso atto che il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e accessori) rilevante ai fini dell’agevolazione, così come indicato dalla società stessa, è pari a un importo lordo complessivo di €: ......................

Attesta inoltre

di sottoscrivere la presente autocertificazione confermando la veridicità, la correttezza e la certezza delle affermazioni, rilevazioni e più in generale dei contenuti in essa riportati.

 

Data e luogo ....................., ...............................                                                 Firma ..........................................

 

Nota

Con la circolare direttoriale 15.12.2017, n. 547750 il Mise ha predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione e uno schema tipo di analisi tecnica. Adattando tale schema, allegato al circolare citata, è stato predisposto il fac-simile sopra riportato, precisando, peraltro, che l’adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

 

 

 

 

 

 

 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato un regime di determinazione del reddito “per cassa” (con l’eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisione finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell’attività.

Delibera dei compensi agli amministratori

 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di norme generali sui componenti del redito di impresa vige il principio che pone, a carico del contribuente, la prova dei presupposti e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi. Peraltro, l’onere della prova dell’inerenza ha per oggetto la congruità dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di congruità si risolve in un difetto di inerenza. La prova investe, quindi, certezza, competenza e inerenza, al fine di assicurare la corretta imputazione del costo sostenuto in base alla normativa vigente.

L’art. 109, c. 4 Tuir dispone, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri oneri specificamente afferenti i ricavi egli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

Si ricorda che il compenso deve essere pagato, al massimo, entro il 12.01 per la deducibilità ai fini fiscali nell’esercizio precedente.

 

Esempio

 

Verbale di assemblea per la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione

 

 

Chiamaci !

 

 

Riconciliazione saldi bancari al 31.12

 

I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio. I saldi dei conti bancari devono tenere conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio, nonché degli incassi effettuati dalle banche o altre istituzioni creditizie e accreditati nei conti prima della chiusura dell’esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell’esercizio successivo.

Alla chiusura dell’esercizio è necessario controllare la corrispondenza tra il saldo contabile e quello risultante dall’estratto conto inviato dalla banca. Le eventuali differenze, per operazioni effettuate ma non contabilizzate dalla banca o dall’azienda, devono risultare da un prospetto.

Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta

 

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l’apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d’acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.

 

INVIO DELLA

DICHIARAZIONE

 

  • La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta, redatta in carta semplice, deve essere spedita alla ditta committente, preponente o mandante entro il 31.12 dell’anno precedente a quello di applicazione mediante plico raccomandato (preferibilmente “aperto” e non in busta), con avviso di ricevimento, da parte dell’intermediario di commercio.
  • Deve essere conservata agli atti la documentazione attestante la regolare trasmissione postale per almeno 5 anni.

 

  • La comunicazione:
  • è valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti;
  • l’omissione della comunicazione della revoca comporta l’applicazione della sanzione da
    € 250,00 a € 2.000,00
    ;
  • può essere trasmessa via Pec.

 

Esempio n. 1

 

Esempio di dichiarazione

 

 

Committente,

preponente

o mandante

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione

Alfa S.n.c. di Rossi Alberto & C.

Domicilio

fiscale

Via

Numero civico

Roma

290

Cap

Comune

Provincia

20100

Milano

MI

Codice fiscale n.

01234567891

Partita Iva n.

01234567891

Registro Imprese di

Milano

n.

01234567891

Rea C.C.I.A.A. di

Milano

n.

3456

               

 

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione

Intermediario

di commercio

Verdi Luigi

Domicilio

fiscale

Via

Numero civico

Del Roseto

15

Cap

Comune

Provincia

20100

Milano

MI

Codice fiscale n.

VRD LGU 54R16 E897 H

Partita Iva n.

00286210403

Registro Imprese di

Milano

n.

VRD LGU 54R16 E897 H

Rea C.C.I.A.A. di

Milano

n.

6789

               

 

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell’attività di intermediari di commercio.

Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal 1.01.2021, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. n. 175/2014, ha validità fino a revoca.

 

Milano, 17.12.2020

 

Luigi Verdi

Luogo e data

 

Timbro e firma

 

 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Autofattura per splafonamento

L’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prevede la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi rese a esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell’imposta.

L’effettuazione di operazioni senza addebito dell’imposta, oltre il limite del plafond disponibile, determina l’applicazione, nei confronti del cessionario/committente, della sanzione dal 100% al 200% dell’Iva, oltre al recupero dell’imposta non assolta e degli interessi (art. 7, c. 4 D. Lgs. 471/1997).

Le procedure utilizzabili per regolarizzare lo “splafonamento” (risoluzione 6.02.2017, n. 16/E) prevedono anche la possibilità di emettere un’autofattura, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata. Tale fattura va emessa in formato elettronico, da trasmettere al SdI. Qualora sia il fornitore dell’esportatore ad emettere fatture non imponibili oltre il limite indicato nella dichiarazione di intento, è possibile ritenere che le sanzioni e i relativi interessi siano dovuti dal fornitore stesso. In tal caso è consigliabile coordinarsi con l’esportatore abituale al fine di evitare ulteriori errori rischiando di pagare più di quanto sarebbe previsto per la regolarizzazione.

 

STATUS DI

ESPORTATORE

ABITUALE

 

L’esportatore abituale può acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento (plafond), al fine di attenuare la formazione di un credito Iva strutturale.

 

 

 

SPLAFONAMENTO

E SANZIONI

 

Acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’Iva oltre il limite del plafond disponibile.

 

 

 

Qualora siano effettuate operazioni senza addebito dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile, nei confronti del cessionario/committente si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, oltre al recupero dell’imposta non assolta e degli interessi.

 

 

 

ADEMPIMENTI

PER

L’ESPORTATORE

ABITUALE

 

  • Per la regolarizzazione dello splafonamento le ipotesi alternative sono:
  • richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al proprio cedente, ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/1972. Resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997;
  • emissione di autofattura con versamento diretto dell’imposta (con modello F24 con specifico codice tributo), delle sanzioni e degli interessi. Occorre indicare in dichiarazione Iva una posta a debito pari all’imposta assolta (nel quadro VE), al fine di evitare una doppia detrazione (sia tra gli acquisti che tra i versamenti);
  • emissione di autofattura con assolvimento dell’imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica (entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento). Occorre annotare la maggiore imposta dell’autofattura e i relativi interessi nel registro delle fatture emesse.

 

 

 

AUTOFATTURA

PER

SPLAFONAMENTO

Contenuto

e registrazione

 

  • Emissione di un’autofattura contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata.
  • Versamento dell’imposta e degli interessi.
  • Annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti.
  • Trasmissione dell’autofattura al Sistema di Interscambio (in luogo della presentazione dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate).
  • Versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione di cui all’art. 7, c. 4 D. Lgs. 471/1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 D. Lgs. 472/1997.
  • Il “TipoDocumento” - ossia la “tipologia del documento oggetto della trasmissione” (fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, autofattura) - per questa tipologia di autofattura è costituito da “TD01” fino alla versione 1.5.
  • Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica - versione 1.6.2 - aggiornate al 23.11.2020 prevedono uno specifico “TipoDocumento” nel caso di autofattura per splafonamento “TD21” (utilizzabile dal 1.10.2020 ed obbligatorio dal 1.1.2021).
  • Conseguentemente, è introdotto anche uno specifico codice errore - Codice: 00472 - in base al quale “il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente (il tipo documento ‘autofattura per splafonamento’ non ammette l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario)”.

 

Pertanto, i dati del cedente/prestatore devono essere inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

 

 

Limiti per contabilità ordinaria e semplificata

 

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno non abbiano superato l’ammontare di € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

L’art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.

Si ricorda che i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, mentre, il “regime forfetario” rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, qualora abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata.

 

CONTRIBUENTI

 

ATTIVITÀ

ESERCITATA

 

LIMITE DI RICAVI O COMPENSI

(anno precedente)

 

REGIME

CONTABILE

“NATURALE”

 

 

 

 

 

 

 

  • Imprenditori
    individuali
  • Società di

persone

  • Enti non

commerciali

 

Prestazioni di servizi

 

Fino a € 400.000,00

 

Semplificato

 

 

 

 

Altre attività

 

Fino a € 700.000,00

 

 

 

 

 

 

 

  • Esercenti arti

e professioni

 

---------------

 

Qualsiasi

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Imprenditori

individuali

  • Società di

persone

  • Enti non

commerciali

 

Prestazioni di servizi

 

Oltre € 400.000,00

 

Ordinario

 

 

 

 

Altre attività

 

Oltre € 700.000,00

 

 

 

 

 

 

 

  • Società
    di capitali
  • Cooperative
  • Enti

commerciali

 

Qualsiasi attività

 

Nessun limite di ricavi

 

 

Trattamento di fine mandato per amministratori

Con crescente frequenza le società attribuiscono agli amministratori, oltre al compenso ordinario fissato dall’atto costitutivo o da successive delibere assembleari, un trattamento di fine mandato correlato alla cessazione del rapporto. L’art. 105, c. 4 del Tuir consente, in ordine alla determinazione del reddito d’impresa, la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, c. 2, lett. c-bis dello stesso Tuir, ossia le indennità dovute “in relazione agli uffici di amministratore”.

 

PRINCIPIO

GENERALE

DI

DEDUCIBILITÀ

 

Criterio di

competenza

 

Accantonamenti

di quiescenza

e previdenza.

 

Deducibili

nei limiti

delle quote

maturate

nell’esercizio.

 

In conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro tra le parti.

 

 

 

 

 

 

 

Indennità percepite per la cessazione

dei rapporti di collaborazione.

 

La disposizione dell’art. 105, c. 1 Tuir, che prevede la deducibilità delle quote “maturate” nell’esercizio, vale anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto [art. 17, c. 1, lett. c) Tuir] percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

 

 

 

 

 

DEDUCIBILITÀ

ACCANTONAMENTO

AL FONDO PER

TRATTAMENTO

DI FINE

MANDATO

AMMINISTRATORI

 

TFM

 

Criterio

di competenza

 

  • Se il diritto all’indennità risulta da atto:
  • di data certa;
  • anteriore all’inizio del rapporto.

 

 

 

 

 

Criterio

di cassa

 

Secondo la norma di comportamento ADC Milano n. 125, in assenza delle condizioni prescritte dall’art. 17 c. 1 lett. c) Tuir, qualora cioé non ricorra la data certa anteriore all’inizio del rapporto, la deducibilità del TFM seguirebbe le regole previste dall’art. 95, c. 5 Tuir: i compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (risoluzione 211/E/2008).

 

 

 

 

 

PARAMETRI

 

  • Ancorché la normativa tributaria e civilistica non disponga espressamente in merito, nella prassi si determina il trattamento di fine mandato avendo riguardo ai seguenti aspetti aziendali, secondo criteri di ragionevolezza e congruità:
  • capacità reddituale;
  • volume d’affari;
  • realtà operativa economica.

 

La misura dell’accantonamento può essere stabilita sia in termini percentuali sia in valore assoluto; nel caso delle società a responsabilità limitata, dove il mandato è generalmente conferito a tempo indeterminato, la misura dell’accantonamento può essere stabilita in termini percentuali del compenso annuo.

 

Previsione statutaria o mediante delibera assemblearee dei soci.

 

 

 

 

 

PROCEDURA

 

  • Emettere una delibera con data certa anteriore all’inizio del rapporto.
  • Accantonare in bilancio la quota di indennità di competenza per ciascun esercizio.
  • Applicare, quale sostituto d’imposta, la ritenuta sulla somma corrisposta (al momento del pagamento) in ragione della qualifica del percettore; deve essere applicato anche il contributo alla gestione separata Inps sulle somme assoggettabili a tassazione separata.
  • Compilazione del modello 770 relativo al periodo in cui l’emolumento è corrisposto.
                 

 

Trattamento di fine mandato per amministratori (segue)

Esempio n. 1

 

Scritture contabili - Trattamento di fine rapporto (senza accensione di polizza assicurativa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Accantonamento di fine esercizio

 

 

 

 

 

31.12.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E B 7

P B 1

Trattamento fine mandato

per amministratori

a

Fondo trattamento di fine

mandato amministratori

 

1.000,00

 

 

Accantonamento quota trattamento fine mandato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Cessazione del rapporto e liquidazione dell’indennità
    accantonata

 

 

 

 

 

5.01.n+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P B 1

P D 14

Fondo trattamento di fine

mandato amministratori

a

Amministratori c/compensi

 

10.000,00

 

 

Liquidazione all’amministratore dell’indennità accantonata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.01.n+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversi

a

Diversi

 

 

P D 14

 

Amministratori c/compensi

 

 

10.000,00

 

E B 7

 

Contributo gestione separata (2/3)

 

 

2.282,00

12.282,00

 

P D 13

 

a

Inps gestione separata

3.423,00

 

P D 12

 

a

Ritenute Irpef lavoratori

autonomi

1.771,80

 

 

P C IV 1

 

a

Banca c/c ordinario

7.087,20

 

 

 

Corresponsione dell’indennità all’amministratore con applicazione della ritenuta del 20%, al netto del contributo previdenziale (gestione separata) del 34,23% (1/3).

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Esempio n. 2

 

Fac-simile stralcio di delibera assembleare per società di capitali (con eventuale stipula di polizza assicurativa)

 

 

L’Assemblea delibera (“all’unanimità” oppure “a maggioranza”) di fissare un’indennità, da riconoscere a ciascun componente del Consiglio di amministrazione all’atto della cessazione del rapporto con la Società.

L’indennità, qualificata di “fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”, è predeterminata nell’entità e nelle modalità di corresponsione secondo i seguenti criteri.

... omissis ...

 

 

 

Tavola

 

Tassazione rinuncia TFM

 

 

 

Amministratore

Effetto in capo alla società

Effetto in capo all’amministratore

Socio

Nessuna tassazione.

  • Tassazione (reddito di lavoro dipendente / autonomo).
  • Obbligo della società di operare la ritenuta d’acconto.

Non socio

Sopravvenienza

attiva.

Imponibile (se la società ha dedotto l’accantonamento TFM).

Nessuna tassazione.

Non imponibile (se la società non ha dedotto l’accantonamento TFM).

 

 

 

 

Rimborso dell’accisa per i consumi di gasolio nell’autotrasporto

 

Il recupero dell’accisa sul gasolio per l’autotrazione spetta agli esercenti l’attività di trasporto merci, per conto proprio o per conto terzi, con automezzi di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Sono esclusi gli automezzi di categoria Euro 2 o inferiori. Mediante l’istanza trimestrale, che riveste natura di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’impresa attesta che il gasolio consumato non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

Il “credito accisa” può essere richiesto in compensazione mediante F24 nell’anno di maturazione del credito, con utilizzo del codice tributo 6740 e, comunque, entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione.

Per ottenere il credito occorre presentare una domanda all’Agenzia delle Dogane competente per territorio a cadenza trimestrale, corredata da copie dei titoli di possesso (carta di circolazione) dei mezzi e carta di identità del firmatario (non devono essere allegate le fatture di acquisto del carburante).

La richiesta di rimborso dell’accisa ha cadenza trimestrale.

 

SOGGETTI

AVENTI

DIRITTO

 

  • Esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
  • Enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto (di cui al D. Lgs. 19.11.1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione).
  • Imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale [di cui alla L. 28.09.1939, n. 1822, al Regolamento (CLE) Consiglio 16.03.1992, n. 684/92 e al D. Lgs. n. 422/1997 (compresi tutti soggetti pubblici e privati che svolgono l’attività di trasporto scolastico sulla base di apposita licenza comunale)].
  • Enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

 

 

 

Gli automezzi e autoveicoli agevolati, utilizzati da parte di tutti i soggetti beneficiari, possono essere posseduti a titolo di proprietà, locati con facoltà di acquisto (leasing) o locati senza conducente.

 

 

 

REDAZIONE

DELLA DOMANDA

 

  • Per la redazione della domanda deve essere utilizzato il software predisposto dall’Agenzia delle Dogane, liberamente scaricabile dal sito stesso.
  • In particolare, il software per la compilazione dell’istanza è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane, nella sezione Accise > Benefici per il gasolio da autotrazione > Benefici gasolio da autotrazione.

 

 

 

  • La dichiarazione può essere inoltrata telematicamente tramite il Servizio Telematico Doganale - EDI, previa abilitazione.
  • In alternativa, la dichiarazione può essere stampata e presentata agli uffici, corredata dai file su supporto informatico (CD-rom, DVD, Pen drive). In tal caso occorre presentare il modello cartaceo e il file predisposto dal software.

In pratica, l’impiego di tale software non deve essere confuso con l’eventuale modalità di presentazione telematica della dichiarazione, possibile a decorrere dal 3.05.2010. L’impiego del software, quindi, facilita sia la compilazione da parte dell’utente, prevedendo controlli e calcoli automatici e minimizzando la possibilità di commettere errori e/o omissioni, sia l’acquisizione dei dati e l’emanazione del provvedimento di riaccredito da parte dell’Ufficio.

 

 

 

 

 

TERMINI DI

PRESENTAZIONE

 

Termine

non perentorio

 

  • La domanda di recupero deve essere presentata entro la fine del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

 

Scadenza

Trimestre

30.04

1° trimestre

31.07

2° trimestre

31.10

3° trimestre

31.01 anno successivo

4° trimestre

 

  • La scadenza non è perentoria; pertanto, è possibile recuperare il credito accisa di un trimestre anche nei trimestri successivi.

In sostanza, il sopraindicato termine non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso.

 

 

 

 

 

Presentazione

tardiva

 

In tale evenienza il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo, per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane.

 

NON SOLO IMPRESA

Lotteria degli scontrini

La lotteria nazionale degli scontrini è il concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico. Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro, attraverso le estrazioni annuali e mensili (con decorrenza da determinare, anche settimanali). Prima dell’emissione dello scontrino è necessario chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il proprio “codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo all’area pubblica del “Portale lotteria” (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’inizio della lotteria era previsto originariamente al 1.07.2020, ma è stato differito dal “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020) al 1.01.2021. Il decreto Milleproroghe, ancora in discussione, sembra prorogare la decorrenza dal 1.02.2021.

 

FUNZIONAMENTO

 

  • Il funzionamento della lotteria, che parte il 1.01.2021, è riportato nel provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, sul quale il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole.
  • Per partecipare alla lotteria occorre mostrare al negoziante, al momento dell’acquisto di importo pari o superiori a 1 euro, il proprio “codice lotteria” che verrà abbinato allo scontrino.
  • L’esercente, attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate, in pratica come accade in farmacia con la Tessera sanitaria.

 

  • Ogni scontrino genera un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio, con € 1,50 si ottengono due biglietti).
  • Maggiore è l’importo speso maggiore sarà il numero di biglietti associati che vengono emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a € 1.000.

 

 

 

 

 

  • Il codice lotteria è un codice “pseudonimo” alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore in maniera univoca e casuale (random), senza alcun obbligo di identificarsi.
  • Ogni consumatore può generare più codici, tutti ugualmente validi per partecipare alla lotteria.

 

Chi si registra sull’area riservata del Portale Lotteria, inoltre, può controllare i propri scontrini, trasmessi all’Agenzia delle Entrate, come pure il numero dei biglietti virtuali a essi associati e il numero totale di biglietti della prossima estrazione. Spetta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicare al consumatore l’eventuale vincita.

 

 

 

 

 

Nota

bene

 

Non occorre conservare gli scontrini sia per partecipare alla lotteria sia per riscuotere i premi (conviene custodire gli scontrini solo a fini di garanzia, cambio merce, ecc.).

 

 

 

 

 

AMBITO

APPLICATIVO

 

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia, che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

 

Non partecipano alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti online e quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

 

 

 

 

 

Nella fase di avvio non sono coinvolti nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale).

 

Inoltre, non partecipano alla lotteria degli scontrini gli ulteriori acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI

CEDENTE

 

Il cedente, al fine di consentire al cliente di partecipare alla “Lotteria degli scontrini”, deve disporre di un registratore telematico in grado, anche mediante lettura ottica, di acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione, corrispondente con quello di effettuazione dell’operazione.

 

La configurazione del registratore deve essere aggiornata alla versione 7.0 delle specifiche tecniche del file dei dati da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2020.

 

 

 

 

 

  • I soggetti che utilizzano la procedura web “Documento commerciale on line” dovranno procedere con l’inserimento manuale durante la compilazione dello “scontrino elettronico”.
  • Ogni corrispettivo deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, generando un biglietto lotteria per ciascun euro pagato, associato univocamente al documento commerciale mediante il relativo identificativo.

 

Attenzione

Si ricorda che la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento in cui si effettua l’operazione.

 

 

 

 

 

L’esercente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate anche l’eventuale operazione di reso o annullo dell’operazione originaria, relativo ai documenti commerciali “madre” con codice lotteria precedentemente trasmessi al sistema Lotteria.

 

I documenti successivamente oggetto di reso o annullo non danno diritto ai premi (l’estrazione di un codice lotteria abbinato a uno di tali documenti è considerata nulla).

 

 

 

 

 

La trasmissione dei dati dell’operazione è effettuata secondo le modalità previste dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.10.2019, n. 739122.

                 

Misure premiali per pagamenti elettronici (cashback)

 

Con D.M. 24.11.2020 il Ministero dell’Economia, in applicazione dell'art. 1, cc. 288-290 L. 160/2019, ha disciplinato le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici. Gli aderenti possono partecipare e visualizzare la graduatoria mediante l’applicazione APP IO.

Sul sito istituzionale https://io.italia.it/cashback/ sono disponibili l'applicazione e le Faq.

 

RIMBORSO

CASHBACK

 

Riconoscimento

 

Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici.

 

 

 

 

 

Periodi

 

  • La misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi:
  • 1.01.2021 - 30.06.2021;
  • 1.07.2021 - 31.12.2021;
  • 1.01.2022 - 30.06.2022.

 

 

 

 

 

Numero

minimo

transazioni

 

Per ciascuno dei periodi citati accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

 

 

 

 

 

Misura

 

  • In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di € 150 per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a € 150 concorrono fino all'importo di € 150.
  • La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a € 1.500,00 in ciascun periodo.

 

 

 

 

 

Erogazione

 

I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

 

 

 

 

 

RIMBORSO

CASHBACK

NEL PERIODO

SPERIMENTALE

 

Periodo

 

Compatibilmente con la piena operatività delle convenzioni, le disposizioni si applicano in via sperimentale anche con riferimento al periodo compreso tra l'8.12.2020 e il 31.12.2020.

 

 

 

 

 

Numero minimo

transazioni

 

Nel periodo sperimentale, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

 

 

 

 

 

Misura

 

  • In tali casi il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di € 150 per singola transazione.
  • Le transazioni di importo superiore a € 150 concorrono fino all'importo di € 150. La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a € 1.500,00.

 

 

 

 

 

Erogazione

 

Il rimborso è erogato nel mese di febbraio 2021.

 

 

 

 

 

RIMBORSO

SPECIALE

 

Misura

 

Fermo restando il rimborso a regime e il rimborso nella fase sperimentale, ai primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi citati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici, è attribuito un rimborso speciale pari a € 1.500,00.

 

Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.

 

A parità di numero di transazioni effettuate, è prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni.

 

 

 

 

 

 

 

Erogazione

 

I rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2021

 

Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l’autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, mentre l’obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni scade il 28.02. L’Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all’assicurazione in corso e all’oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall’Inail, in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi.

Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l’istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente e fino al termine di presentazione dell’autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall’Istituto.

 

MODELLO

20SM

 

  • Indica, per ogni lavorazione assicurata:
  • il tasso di premio da applicare;
  • i relativi elementi di calcolo;
  • la classe di rischio per i soggetti autonomi artigiani.

 

È inviato alle aziende entro il 31.12 di ogni anno tramite Pec.

 

Per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa, per effetto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, l’istanza (modulo OT23) deve essere inviata entro il 29.02 (salvo Covid).

 

 

 

 

 

 

RICORSO

ON LINE

 

Alla

sede

territoriale

Inail

 

  • I ricorsi riguardano i provvedimenti dalla stessa emessi in merito:
  • all’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, limitatamente al 1° biennio di attività, e per andamento infortunistico;
  • all’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi.

 

 

 

 

 

 

 

Al

presidente dell’Inail

 

Il ricorso deve essere indirizzato tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall’Inail.

 

 

 

 

 

 

 

Termini

 

  • Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati.
  • Si consiglia di contattare preventivamente gli sportelli Inail.

 

 

 

 

 

 

 

BASI

DI CALCOLO

DEI PREMI

Consultabile

solo sul sito

Inail

 

  • È un prospetto dal quale si evincono gli elementi utili per il calcolo:
  • della regolazione e della rata di premio;
  • dei contributi associativi.

 

  • Sono riportati:
  • i dati per l’applicazione delle disposizioni di legge;
  • il codice PIN1 identificativo del cliente, da utilizzare per i contatti con l’Inail e l’accesso alle funzioni Internet.

 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONE

DEL

PRESUNTO

 

In caso di fondata presunzione di una flessione occupazionale (o altre cause), per l’anno 2021, con la conseguente presunta riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata.

 

  • Tramite l’invio on line, entro il 16.02.2021, di apposita comunicazione all’Inail che precisi, per ciascuna area di lavoro:
  • le retribuzioni imponibili ridotte;
  • la motivazione di tale riduzione.

 

                   

Quote albo autotrasportatori 2021

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le quote che le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori alla data del 31.12.2020 devono corrispondere per l’anno 2021, pena la sospensione dell’iscrizione all’Albo. La scadenza per il versamento è fissata al 31.12.2020.

 

QUOTE DA VERSARE PER L’ANNO 2021

 

1.

Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all’Albo:

30,00

2.

Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto.

a.

Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 2 a 5:

5,16

b.

Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 6 a 10:

10,33

c.

Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 11 a 50:

25,82

d.

Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 51 a 100:

103,29

e.

Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 101 a 200:

258,23

f.

Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli superiore a 200:

516,46

3.

Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare.

a.

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg:

5,16

b.

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da  11.501 a 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg:

7,75

c.

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg:

10,33

 

TERMINI DI

PAGAMENTO

 

  • Entro il 31.12.2020.
  • Il pagamento è effettuato in via telematica, attraverso l’apposito servizio di pagamento quote presente sul portale: www.alboautotrasporto.it, oppure tramite bollettino postale cartaceo precompilato generato dal sistema informatico.
  • Al fine di procedere al pagamento è necessario prima registrarsi.

 

RICEVUTA DI

VERSAMENTO

 

  • Una volta concluso il pagamento con esito positivo, il cliente riceverà all’indirizzo e-mail indicato:
  • l’attestato di pagamento;
  • conferma dell’avvenuto pagamento con allegata la ricevuta di pagamento.

 

Tavola

 

Fac simile ricevuta di versamento on line

 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

 

COMITATO CENTRALE PER L’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO

L’AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

 

 

Ricevuta di versamento – Quota di iscrizione all’Albo Autotrasportatori

 

Codice di Iscrizione all’Albo: …………………………………………………

Quota versata: € ………………………………………………………………

 


Quota per l’anno: ……………………………………………………………..

 

 

Assicurazione contro gli infortuni domestici

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

 

ASSICURAZIONE

OBBLIGATORIA

CONTRO

GLI INFORTUNI

 

Soggetti

obbligati

 

Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.

 

 

 

 

 

Dal 1.01.2020 i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.

 

 

 

 

 

Attività

esercitata

 

Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora.

 

 

 

 

 

L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

 

 

 

 

 

Infortuni

 

  • L’assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell’ambito domestico e dai quali derivi un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%.
  • Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l’assegno funerario.

 

 

 

 

 

Rendita

vitalizia

 

La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.

 

 

 

 

 

Una tantum

 

Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.

 

 

 

 

 

PREMIO ASSICURATIVO

 

Importo

 

Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.

 

 

 

 

 

Versamento

 

Entro il 31.01

di ogni anno.

 

Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell’Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.

 

 

 

 

 

 

 

Esenzioni

 

  • Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  • titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui;
  • appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.

 

 

 

 

 

  • La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, dal 1.01.2020, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.
  • Non è più prevista la modalità automatica di rinnovo.

 

 

 

 

 

Sanzioni

 

  • È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all’ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.

 

AGEVOLAZIONI

Incentivi a fondo perduto per la sicurezza sul lavoro

Sulla G.U. n. 297 del 30.11.2020, è apparso il comunicato dell’Inail di avviso pubblico ISI 2020, finalizzato all’erogazione di finanziamenti per le imprese che realizzino progetti per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando è stato emanato per effetto dell’art. 95, c. 6-bis D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19.07.2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. L’Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

Il Bando ISI 2020 mira a incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso ISI 2020, entro il 26.02.2021. Le risorse totali con l’avviso 2020, pari a € 211.226.450, vengono ripartite su base regionale e per aree di intervento. Lo scopo è comune: migliorare le condizione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 2, gli enti del terzo settore.

 

OBIETTIVO

 

Attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

L’obiettivo è incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

 

 

 

  • Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e le medio/grandi imprese dell'agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento, anche gli enti del terzo settore.
  • Sono escluse le micro e piccole imprese dell'agricoltura primaria, alle quali è riservato il bando Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6.07.2020.

 

 

 

PROGETTI

AMMESSI

 

  • Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:
  • progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1);
  • progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di finanziamento 2);
  • progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3);
  • progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4).

 

Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'Inail utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 8, c. 15 D.L. 31.05.2010, n. 78, pari a € 200 milioni.

 

 

 

 

 

RISORSE

DESTINATE

AI

FINANZIAMENTI

 

  • Le risorse finanziarie destinate dall'Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
  • Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato «ISI 2020 - risorse economiche», parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati sul sito web istituzionale.

 

  • L’ammontare del finanziamento, erogato in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili, al netto dell’Iva.
  • Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:
  • Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di € 130.000,00 e un finanziamento minimo ammissibile pari a € 5.000,00. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento;
  • Asse 4, fino al massimo erogabile di € 50.000,00 e un finanziamento minimo ammissibile pari a € 2.000,00.

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA

 

  • La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione.
  • Sul sito www.inail.it - Accedi ai servizi on line - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali.

 

 

 

  • Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso ISI 2020, entro il 26.02.2021.
  • Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati sul sito Internet dell'Istituto; per informazioni ed assistenza è possibile fare riferimento al Contact center Inail.
             

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2021

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Venerdì 1

gennaio

 

Contabilità

di magazzino

 

Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2018 e 2019, i seguenti limiti:

  • ricavi € 5.164.568,99 in ciascun esercizio;
  • rimanenze finali € 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio.

 

Corrispettivi

telematici

 

Entrata in vigore - A decorrere dal 1.01.2021 anche i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione (art. 17 D.L. 119/2018).

 

Iva

 

Fattura elettronica - Dal 1.01.2021 devono essere utilizzate le nuove specifiche tecniche per gestire i flussi di fatturazione elettronica verso Sdi.

 

Sistema tessera

sanitaria

 

Spese mediche e veterinarie - Dal 1.01.2021 dovrà essere effettuata con cadenza mensile la trasmissione al sistema Tessera Sanitaria delle spese mediche e veterinarie (D.M. 19.10.2020).

 

Domenica1 10

gennaio

 

Previdenza

 

Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2020.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2020.

 

Giovedì 14 gennaio

 

Contributo

a fondo perduto

 

Centri storici - Fino al 14.01.2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 104/2020 per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall’emergenza “Covid 19”.

 

Venerdì

15

gennaio

 

Imposte

dirette

 

Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l’assistenza fiscale nel 2021.

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Contributo a fondo perduto

 

Richiesta - Fino al 15.01.2021 i titolari di partita Iva potranno inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis”.

 

Inps

 

Sgravio edili - Termine di invio delle domande all’Inps per l’applicazione della riduzione contributiva 2020 (Circ. Inps 110/2020).

 

Sabato1

16

gennaio

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di dicembre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2020.

Principali adempimenti mese di gennaio 2021 (segue)

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Sabato1

16

gennaio

(segue)

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

 

Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2020.

 

 

Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 1ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020).

 

Mercoledì

20

gennaio

 

Iva

 

Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2020.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2020.

Le imprese che, in riferimento al 2020, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 2.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per tale materiale. A partire dalle dichiarazioni del contributo ambientale per l’anno 2020 la soglia di esenzione è elevata a € 100,00 per materiale (guida Conai 2020).

 

Lunedì

25 gennaio

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.

 

Venerdì

29 gennaio

 

Imposte dirette

 

Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2020.

 

Sabato1

30 gennaio

 

Imposta

di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Domenica1

31

gennaio

 

Sospensione

Covid-19

 

Cartelle, avvisi di addebito e accertamento - Entro il 31.01.2021 deve essere effettuato il pagamento delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza dall’8.03 al 31.12.2020 sospesi per Covid-19 fino al 31.12.2020 (D.L. 129/2020).

 

Iva

 

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.

 

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2020 e non restituiti.

 

Mod. 730

precompilato

 

Spese sanitarie - Gli operatori che erogano prestazioni socio-sanitarie inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2020 con l’indicazione della spesa a carico dell’assistito (D. Lgs. 175/2014 - D.M. 2.08.2016 - D.M. 16.09.2016).

Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie mediante apposito modello.

 

Vendita di beni

on line

 

Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019).

 

Imposta di bollo

virtuale

 

Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento.

Scad. 2021

 

Tributo Contributo

 

1BDescrizione

 

Domenica1

31

gennaio

 

Imposta

sulla pubblicità

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità.

Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Inail

 

Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l’anno 2021.

 

Collocamento

obbligatorio

 

Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).

 

Lavoratori

somministrati

 

Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Concessioni

governative

 

Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.

 

Catasto

Terreni

 

Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente.

 

Variazioni colturali

 

Adempimento - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2020. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).

 

Contributo

revisori

contabili

 

Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell’apposito registro.

 

Erogazioni

liberali

alla cultura

 

Comunicazioni - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta.

 

Auto-

trasporto

 

Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2020.

 

Tasse Auto-mobilistiche

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2020 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.

 

Canone RAI

 

Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2020 al 31.01.2021 esonera dal pagamento per l’intero anno 2021.

 

Moratoria

finanziamenti

PMI

 

Richiesta - è consentito alle Micro e alle Piccole e Medie Imprese, beneficiarie delle agevolazioni gestite da Invitalia e non già oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento, di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in scadenza fino al 31.01.2021 (Comunicato Invitalia 13.10.2020).

 

Titoli

abilitativi

edilizi

 

Proroga - Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31.01.2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti tra il 1.08.2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 125/2020 (4.12.2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla predetta disciplina (art. 103 D.L. 18/2020 come modificato dalla L. 159/2020 di conversione del D.L. 125/2020).

 

Nota1

  • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

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