Via libera al Sostegni Ter

Via libera al Sostegni-ter: guida alle novità e riapertura delle cessioni dei crediti da bonus

Le disposizioni fiscali, introdotte o modificate, durante l'iter hanno riflessi di immediato interesse. Fra queste di certo la rimessione in termini per i decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio”; 29 aprile termine per l'invio delle comunicazioni per optare, tra sconto in fattura o cessione del credito, nel caso di bonus edilizi; il posticipo al 23 maggio del termine a partire dalla quale saranno messe a disposizione le dichiarazioni precompilate; il potenziamento del bonus affitti che potrà essere fruito anche dagli esercenti attività di gestione di piscine; la proroga al 30 giugno per poter fruire del bonus terme; in tema di ammortamenti la possibilità di sospenderli interessa anche l'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, mentre i contribuenti potranno “neutralizzare” civilisticamente la rivalutazione di marchi e avviamenti.

In tema di bonus edilizi segnaliamo che, tra le novità, vi è la possibilità di effettuare in totale tre cessioni del credito spettante, in luogo della previgente previsione di una sola cessione; inoltre, si segnala che, nel corso dell'iter di conversione in prima lettura, è confluito nel provvedimento in esame il testo del decreto “anti-frodi” (DL 13/2022) che è stato, dunque, abrogato salvando gli effetti prodotti medio tempore.

Ecco una sintesi delle più rilevanti disposizioni fiscali oggetto di “novità” durante l'esame del decreto Sostegni-ter.
 

Stop ai versamenti per le attività chiuse

Sono sospesi dall'articolo 1 per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui attività sono vietate o sospese - ai sensi dell'art. 6 c. 2 DL 221/2021, secondo le modifiche effettuate nel corso dell'esame al Senato - fino al 31 marzo 2022 i termini relativi ai versamenti:

- delle ritenute alla fonte;

- dell'imposta sul valore aggiunto.

I predetti versamenti sospesi andranno effettuati entro il 16 ottobre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.

È opportuno segnalare al lettore quanto evidenziato nel Dossier di accompagno al ddl in commento relativamente alla modifica descritta introdotta con l'articolo 1, visto che essa fa riferimento alle attività sospese fino al 31 marzo “ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221”; tuttavia tale articolo, come modificato dalla legge di conversione , prevede la sospensione delle discoteche “solo” fino al 10 febbraio 2022. Poiché non risultano proroghe della sospensione delle attività delle discoteche fino al 31 marzo, appare opportuna una verifica della formulazione indicando la data del 10 febbraio 2022 nel decreto in esame, in modo che sia omogeneo alla disciplina vigente.
 

I l nuovo calendario per rottamazione ter e saldo e stralcio

Scatta la riammissione in termini per i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione-ter e saldo e stralcio) grazie all'articolo 10-quinquies, introdotto al Senato, che ne rimodula anche le scadenze.

Definito il nuovo calendario per gli istituti di definizione agevolata, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi, se effettuati nel termine del:

N.B. Per le nuove scadenze restano applicabili le disposizioni dell'art. 3 c. 14-bis DL 119/2018 e, dunque, si considerano tempestivi i versamenti effettuati in ogni caso entro i 5 giorni successivi.

Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme versate prima del 27 gennaio 2022.
 

Sisma: redditi esteri e IMU

Segnaliamo ancora la disposizione inserita durante l'iter approvativo dell'articolo 6-ter, grazie alla quale si potrà optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, anche con riferimento ai comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017. Si tratta in dettaglio dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e i comuni elencati dagli allegati 1, 2 e 2-bis DL 189/2016: quelli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, quelli colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Inoltre, si dispone la proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili. In particolare, all'articolo 22-bis viene disposta la proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
 

Decreto anti-frode e cessione crediti

L'articolo 1 c. 2 e 3 del ddl di conversione in commento ha come oggetto sia l'abrogazione, sia al contempo la salvezza degli effetti, del decreto Anti-frode (DL 13/2022).

Le norme per la cessione dei bonus edilizi e dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell'emergenza da Covid-19 entrano a tutto campo nel Sostegni-ter definitivo e le disposizioni in merito, già in vigore per effetto del DL 13/2022, sono riprodotte nel nuovo articolo 28 del Ddl di conversione, dopo il c. 3.

In particolare, vogliamo evidenziare le novità che interessano il divieto di cessione multipla di qualunque tipo di credito d'imposta. Se il contribuente usufruisce delle detrazioni per interventi edilizi, sotto forma di sconto sul corrispettivo oppure opta per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, le cessioni ammesse sono fino a un massimo di 3. In particolare:

- la prima cessione sarà possibile nei confronti di qualunque cessionario;

- le ulteriori due cessioni sanno possibili solo a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ossia a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Sotto un profilo temporale, le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate a decorrere dal 1° maggio 2022.

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Tale termine è stato oggetto di proroga, come noto, grazie al Provv. AE 4 febbraio 2022 n. 37381 e le nuove date di riferimento sono:

N.B. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento, come modificate in sede referente (comma 3).

Ricordiamo che, come noto, l'articolo 10-quater, introdotto al Senato, ha prorogato il termine entro il quale deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l'Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata.

NUOVI TERMINI

OGGETTO ADEMPIMENTO

La comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022

La Comunicazione delle spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite relative alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici)

L'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la precompilata entro il 23 maggio 2022

La dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente vale a dire del 2021


Frodi edilizie: le nuove sanzioni per i tecnici

Un importante intervento è stato introdotto al Senato al c. 2 dell'art. 28-bis in base al quale sono state disposte nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni.

Le sanzioni per i professionisti incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi di applicazione:

- del Superbonus del 110%, in particolare:

- per alcuni bonus edilizi la congruità delle spese ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Il tecnico abilitato il quale, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto (rispettivamente c. 13 dell'art. 119 e c. 1-ter, lettera b) dell'art. 121 del richiamato decreto Rilancio), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso o attesta falsamente la congruità delle spese è punito con:

- la reclusione da due a cinque anni;

- la multa da 50.000 a 100.000 €.

N.B. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Si prevede, inoltre, che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all'importo dei lavori stessi ovvero pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazione. Pertanto, è soppressa la previsione di un importo non inferiore a € 500.000.
 

Le novità in tema di bilancio

Due novità sono rilevanti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, la prima attiene alla “nuova” possibile neutralità civilistica della revoca della rivalutazione, la seconda riguarda la sospensione temporanea degli ammortamenti.

L'articolo 3, comma 3-bis dispone la neutralità civilistica della revoca della rivalutazione. In particolare, il comma introdotto al Senato, aggiunge un nuovo c 6.24-bis nella legge di bilancio 2022, grazie al quale si consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista economico-patrimoniale anche ai fini civilistici come conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale.

Si consente, dunque, di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei c. 1 e 2 dell'art. 110 DL 104/2020. Nelle note al bilancio si dovrà fornire adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

L'articolo 5-bis modifica, sotto il profilo temporale e non solo, la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60 c. 7-bis e s. decreto Agosto.

In particolare, si estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporne l'estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

Inoltre, viene eliminata la condizione che subordina l'estensione del beneficio al non aver effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi.
 

Piano transizione 4.0

In tema di credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, l'articolo 10 riconosce per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, un tex credit nella misura del 5% (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da € 20 a 50 milioni.

Si segnala, in tale contesto, che l'articolo 10-ter, introdotto nell'esame presso il Senato, reca modificazioni alla normativa vigente in materia di perizia tecnica con riferimento al settore agricolo.
 

Transazioni finanziarie

Novità anche in tema di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie disciplinata dall'art. 1 c. 491-500 della Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012).

Si dispone al nuovo c. 3-bis dell'art. 28 una modifica all'art. 17 D.Lgs. 241/97 grazie alla quale è previsto l'utilizzo di tali modalità di versamento, o mediante modello F24, anche per l'imposta sulle transazioni finanziarie.
 

Le misure per il rilancio dei dettaglianti

Il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio è conseguito grazie alle disposizioni dell'articolo 2 e l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche" con una dotazione di 200 milioni € per l'anno 2022.

Si dispone la concessione di aiuti, sotto forma di contributo a fondo perduto, a favore delle imprese che:

- svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;

- hanno un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a € 2 milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

N.B. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Alle imprese aventi diritto sarà riconosciuto un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

L'importo del contributo può essere ridotto per rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato e anche qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione.
 

Le misure per il settore turistico

Per il comparto turistico sono molti gli interventi a sostegno e le misure disposte dal ddl in esame, grazie anche all'incremento della dotazione disposta dall'articolo 4 c. 1 che incrementa di € 105 milioni per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente (ex art. 1 c. 366 L. 234/2021). Specifiche disposizioni riguardano retribuzioni e contributi, tra essi ricordiamo l'esonero contributivo in favore del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Tra le misure destinate al settore, tra quelle fiscali, segnaliamo le novità disposte per:

La cessione del credito: all'articolo 28 in cui al comma 3-ter modifiche ai limiti alla cessione del credito d'imposta. Si prevede, in particolare, per:

- le imprese operanti nel settore turistico la modifica alla disciplina della cessione del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto attribuito alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in ragione delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa realizzati fino al 31 dicembre 2024 (art. 1 DL 152/2021);

- per agenzie di viaggi e tour operator novità sulla disciplina della cessione del credito d'imposta attribuito, fino al 31 dicembre 2024 - in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale – di cui all'art. 4 del citato DL 152/2021.

In dettaglio, si dispone che i predetti crediti d'imposta potranno essere ceduti una sola volta, per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte solo a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.

BONUS LOCAZIONE: in tema di Credito d'imposta quello previsto per i canoni di locazione di immobili, si amplia la portata applicativa, sia in termini di soggetti ammessi che sotto il profilo temporale. Di significativo interesse per gli addetti ai lavori sono le novità previste all'articolo 5, c. 1-5, riguardanti la proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 della possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato l'applicazione di tale disposizione è stata estesa anche alle imprese dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 - gestione di piscine.
 

Gli altri aiuti a favore dei settori colpiti dalla pandemia

Sono molteplici le misure di sostegno delle diverse attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e, precisamente, il decreto in esame prevede:

Segnaliamo che, inoltre, il comma 2-bis dell'articolo 3 - inserito dal Senato - impone all'ISTAT la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati.