Agevolazioni e Novità Fiscali

Gli approfondimenti del Dottor Cavallari sulle agevolazioni e novità fiscali

 

Newsletter di Aprile 2026

  • In evidenza Regione Veneto: aperto sportello per incentivi alle PMI

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In evidenza

Da oggi è possibile presentare le domande di contributo a valere sul Fondo di rotazione Anticrisi Attività Produttive FSC della Regione Veneto.

Le risorse complessive messe a disposizioni sono pari a 35 milioni di euro. Possono essere finanziati:

·        Investimenti Immobiliari:  Acquisto, ristrutturazione, rinnovo, trasformazione, ampliamento ed adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività.  Acquisto di terreni funzionali alla realizzazione di interventi di ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività.

·        Investimenti Mobiliari:  Acquisto di impianti produttivi macchinari, attrezzature e hardware. Acquisto di arredi. Realizzazione/adeguamento di impianti tecnologici (inclusa fornitura e l'installazione di impianti fotovoltaici, ivi compresi il sistema combinato di inverter con batterie, l'allacciamento alla rete dell'energia elettrica e l'eventuale impianto di accumulo).  Acquisto di automezzi targati e natanti a esclusivo uso aziendale.

·        Immobilizzazioni Immateriali: Registrazione e acquisto di diritti di brevetto; sviluppo software, acquisto licenze software, riconoscimento di marchi di prodotto, acquisizione di know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

·        Spese tecniche:  Spese di direzione lavori, studi, progettazioni, consulenze affidate all'esterno, connessi con il programma di investimento e finalizzati anche ad iniziative di commercializzazione e promozione nonché all'ottenimento di certificazioni di qualità.

Beneficiari:

PMI aventi la sede operativa (luogo dell'investimento) in Veneto:

·        PMI (rif. Codici ATECO 2007): A01.61, C, D, E, F, G, H, I56, J, K66, L68, M69, M70, M71, M72, M73, M74.10, M74.20, M74.30, M74.90, M75.00, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, Q87, Q88, R90.02, R90.03.02, R90.03.09, R91, R92, R93, S95, S96.;

·        Artigiane in TUTTI i settori;

·        Cooperative in TUTTI i settori;

Regolarmente iscritte nel registro imprese/albo delle imprese artigiane;

In attività alla data di presentazione della domanda;

Economicamente e finanziariamente sane

Intensità dell'aiuto

L'agevolazione consiste in una quota a fondo perduto e in un finanziamento agevolato, fino al 100% dell'investimento ammesso.

Il fondo perduto può arrivare a massimo il 15% dell'investimento ammesso per le Piccole imprese o al 10% per le medie. Nel caso di impianti fotovoltaici tale percentuale è aumentata al 20% per le Piccole imprese, nei limiti di €/kW massimali stabiliti dal bando.

Il finanziamento agevolato è invece suddiviso in due quote, una a tasso zero (Quota Fondo) pari al massimo al 50% del finanziamento ammesso, e una a tasso banca (Quota banca).

Presentazione domande

La domanda è presentata per il tramite di soggetti finanziatori convenzionati con Veneto Sviluppo.

AFFITTI BREVI

 

  • L’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Sardegna, con la risposta all’interpello n. 921-15/2026, ha chiarito che la motivazione al passaggio all’attività d’impresa nelle locazioni brevi è esclusivamente il numero di unità immobiliari catastalmente autonome destinate a questo tipo di contratto e, quindi, è irrilevante il frazionamento delle stesse o il numero di annunci pubblicati

Termini di presentazione delle dichiarazioni 2026 e versamenti

 

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Si riepilogano le scadenze del 2026, relative al periodo d’imposta 2025.

 

 

 

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2026 - PER ANNO 20251

Soggetti interessati

Dichiarazioni

Pagamenti

(saldo e 1ª rata acconto)

Presentazione

tramite uffici

postali

Trasmissione

telematica

diretta o tramite

intermediari

Senza

maggiorazione

0,40%

Con

maggiorazione

0,40%

Persone fisiche

Dal 15.04

al 30.06

Dal 15.04

al 31.10

30.06.2026

30.07.20263

Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate).

Soggetti

Ires

Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Non ammessa

Dal 15.04 ed entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.06.2026).

Entro i 30

giorni

successivi

Senza obbligo di redazione del bilancio.

Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 codice civile.

Dal 15.04 ed entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione (31.07.2026)1-2

Entro i 30

giorni

successivi

Note

  1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06 (28.06 se anno bisestile).
  2. Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).
  3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).
  4. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 2 e 8 D.P.R. 22.07.1998, n. 322. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

 

 

 

 

SCADENZE E INTERESSI PER LA RATEIZZAZIONE

 

Scadenze Modello 730/2026

 

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo; può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.

 

Tavola

 

Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti

 

 

 

 

 

Scadenze

Sostituto d’imposta

Caf o professionista

Contribuente

Entro

il 16.03

  • Invia all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche rilasciate.
  • Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

---

Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

A partire

dal 30.04

---

---

Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.

Entro

il 15.06

  • Rilascia la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Rilascia la ricevuta dell’avve-nuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.

Entro

il 29.06

  • Rilascia la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Rilascia la ricevuta dell’avve-nuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
  • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.
  • Riceve la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.
  • Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.

- omissis -

 

 

 

 

 

Decreto Milleproroghe

 

La legge di conversione del decreto Milleproroghe è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28.02.2026 n. 49, Serie generale, in vigore dal 1.03.2026. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

 

Trasmissione

ai portali

delle spese connesse

a interventi edilizi

agevolati

 

  • È prorogato anche all’anno 2026 l’obbligo di trasmissione all’ENEA dell’ammontare delle spese per gli interventi edilizi agevolabili con il Superbonus sostenute successivamente al 30.03.2024.
  • È prorogato anche all’anno 2026 l’obbligo di trasmissione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal dipartimento Casa Italia dell’ammontare delle spese sostenute successivamente al 30.03.2024 relative agli interventi antisismici agevolabili.
  • Le proroghe all’anno 2026 sono tuttavia limitate agli interventi di cui all’art. 2, c. 3-ter.1 D.L. 11/2023, ossia quelli effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016.

 

Rinvio entrata

in vigore

dei testi unici

in materia

tributaria

 

  • È posticipata al 1.01.2027 l’entrata in vigore dei seguenti testi unici in materia tributaria:
  • testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali;
  • testo unico dei tributi erariali minori;
  • testo unico della giustizia tributaria;
  • testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
  • testo unico delle disposizioni legislative in materia di registro e di altri tributi indiretti.

 

Svolgimento delle assemblee

di società

ed enti

 

È estesa alle assemblee sociali tenute entro il 30.09.2026 l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti con modalità telematiche, disposte dall’art. 106 D.L. 18/2020.

 

Proroga

del termine per le delibere della TARI

 

  • Limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della Tari, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6.03.2026.
  • Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16.03.2026.

 

Proroga modifiche alla disciplina della rettifica IVA della detrazione

 

  • È prorogata dal 13.12.2025 al 1.01.2027 la decorrenza della disposizione di cui all’art. 9 D.Lgs. 186/2025, concernente l’abrogazione della disciplina in materia di rettifica della detrazione dell’imposta da seguire in caso di cambio di regime Iva. Pertanto, a decorrere dal 1.01.2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione Iva “per massa”). In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione Iva in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione Iva “analitica”).
  • Sono salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1.01.2027.

 

Fatture

elettroniche relative

a prodotti

di filiera

 

È prorogato fino al 31.12.2028 l’obbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche concernenti prodotti che rientrano nell’ambito di competenza delle Commissioni Uniche Nazionali (si tratta, in sostanza, della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro).

 

Assicurazione dei rischi

catastrofali

 

Imprese

della pesca

e acqua-coltura

 

È prorogato fino al 31.03.2026 il termine, originariamente previsto al 31.12.2025 dall’art. 1, c. 101 della L. 213/2023, per l’adempimento dell’obbligo assicurativo per le calamità naturali e gli eventi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

 

 

 

 

 

PMI

 

È differito al 31.03.2026 il termine dal quale decorre l’obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive.

 

Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

 

La legge di Bilancio 2025 ha apportato alcune modifiche in materia di detrazione per carichi di famiglia con decorrenza dal 1.01.2025. In particolare, sono introdotte ulteriori specifiche in relazione alla spettanza della detrazione per i figli a carico, legata a parametri di età o a particolari condizioni psico-fisiche.

 

DETRAZIONI

PER

FAMILIARI

A CARICO

 

Art. 12 Tuir

 

Coniuge

 

  • La detrazione spetta per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato.
  • Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, c. 20 L. 76/2016).

 

 

 

 

 

Figli

 

  • Sono destinatari della detrazione per i figli a carico i contribuenti che abbiano:
  • figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi, affiliati o affidati, e figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni;
  • figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 L. 5.02.1992, n. 104.

 

 

 

 

 

Ascendenti

 

Spetta una detrazione, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

 

 

 

 

 

Condizioni

 

  • Le detrazioni per familiari a carico spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
  • Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a € 4.000.
  • Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

 

FAMILIARI

A CARICO

 

  • Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento ai familiari a carico, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché  le altre persone elencate nell’art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
  • Se la disposizione fiscale fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i medesimi soggetti conviventi che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati (4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni, o € 2.840,51 nei casi di altri familiari).

 

 

 

 

 

Altre

persone ex

art. 433 c.c.

 

  • Discendenti dei figli (nipoti).
  • Genitori e ascendenti prossimi (nonni).
  • Generi e nuore.
  • Suocero e suocera.
  • Fratelli e sorelle germani o unilaterali.

  

Check list Assirevi per controlli sul bilancio

 

Assirevi ha messo a disposizione sul proprio sito Internet la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio di esercizio delle società in cui si applicano le disposizioni dell’art. 2423 e successivi del Codice civile e i principi contabili nazionali.

 

Bilancio in forma abbreviata

 

L’art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati, la facoltà di redigere, a determinate condizioni, il bilancio in forma abbreviata. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’art. 2426 c.c., possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, anziché adottare il criterio del costo ammortizzato. Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle microimprese). Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali. Per effetto della direttiva UE 2775/2023 gli Stati membri hanno dovuto recepire entro il 31.12.2024, i nuovi e più alti limiti previsti per la definizione delle imprese in micro, piccole, medie e grandi dimensioni. Le previsioni, che estendono l’accesso al bilancio abbreviato a un numero maggiore di imprese, sono applicabili ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio dal 1.01.2024.

 

SOGGETTI

 

Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

 

Che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).

 

DOCUMENTI

 

Stato

patrimoniale

 

  • Devono essere indicate solo le voci con:
  • lettere maiuscole;
  • numeri romani.
  • Sono possibili alcuni raggruppamenti.

 

 

 

 

 

Conto

economico

 

Alcune voci possono essere raggruppate.

 

 

 

 

 

Nota

integrativa

 

  • Fermo restando le indicazioni richieste dall’art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4 e 6, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste:
  • dall’art. 2427, c. 1, nn. 1, 2, 6 (per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica);
  • dall’art. 2427, c. 1, nn. 8, 9, 13, 15 (per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria);
  • dall’art. 2427, c. 1, nn. 16, 22-bis, 22-ter (per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici);
  • dall’art. 2427, c. 1, nn. 22-quater, 22-sexies (per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato);
  • dall’art. 2427-bis, c. 1, n. 1.

 

 

 

 

 

 

 

Rendiconto

finanziario

 

Esonero dall’obbligo (in vigore dal 1.01.2016).

 

 

 

 

 

 

 

Relazione

gestione

 

Esonero

 

Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 2428 c.c. siano indicate in nota integrativa.

 

DEROGHE

A CRITERI

DI

VALUTAZIONE

 

  • Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 c.c., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, anche se con durata oltre 12 mesi e senza interessi o con interessi non di mercato (anziché al costo ammortizzato).
  • Anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono riconosciuti, ai fini fiscali (principio di derivazione rafforzata), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione derivanti dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti (Telefisco 2018).

 

  • Le società con bilancio abbreviato che non usano il costo ammortizzato iscrivono le spese di transazione su finanziamenti (perizie, commissioni, ecc.) sostenute nei risconti attivi (non più negli oneri pluriennali).
  • Il risconto attivo è computato nel conto economico per la durata del finanziamento a quote costanti con contropartita gli interessi passivi (che sono integrati).

 

 

LIMITI

DA NON

SUPERARE

 

Descrizione

Valori di bilancio

Totale attivo stato patrimoniale

€ 5.500.000,00

Totale ricavi delle vendite e prestazioni

€ 11.000.000,00

N. dipendenti occupati in media nell’esercizio

50

  

Mensa e indennità sostitutive dal 2026

 

Il servizio di somministrazione di alimenti ai dipendenti può essere realizzato con diverse modalità, anche affidandolo in appalto ad apposita società; in alcuni casi il datore di lavoro può, in mancanza del servizio, concedere un’indennità sostitutiva. Il servizio di mensa aziendale e interaziendale non è assoggettato a imposizione per il dipendente, mentre le prestazioni sostitutive, come i buoni pasto, sono escluse dalla base imponibile fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (dal 1.01.2020, anziché € 5,29). Tale importo è aumentato a € 10 (dal 1.01.2026, anziché € 8) nel caso in cui i buoni siano emessi in forma elettronica.

I buoni pasto sono utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione eventualmente non subordinato. Inoltre, il buono pasto non costituisce erogazione in natura poiché, ai sensi dell’art. 51, c. 2 Tuir, il limite di esclusione fino a € 4 deve essere verificato rispetto al valore nominale; pertanto, il valore nominale eccedente € 4 non è assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dall’art. 51, c. 3 Tuir, esclusivamente per i compensi in natura.

I buoni pasto possono essere sia “cumulati” fino a un massimo di 10 al giorno sia utilizzati non soltanto come strumento per il pagamento del pranzo durante l’orario di lavoro o al supermercato, ma anche in agriturismi, mercatini e spacci aziendali.

 

 

Imposte -

Contributi

Tipologie

 

Gestione diretta

della mensa

 

Mense

interaziendali

 

Esercizi

convenzionati10

 

Buoni pasto

(sostitutivi

della mensa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iva

Aliquota

ð

4%1

ð

4%1

ð

4%

ð

4%2

Detraibilità3

4

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte

sui redditi

Deducibilità5

per l’azienda

ð

6

ð

6

ð

ð

Imponibilità per

il dipendente

ð

No

ð

No

ð

No8

ð

Oltre € 4,007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi previdenziali

ð

No

ð

No

ð

No8

ð

Oltre € 4,007

 

Note

  1. Sia sui corrispettivi eventualmente addebitati al dipendente dal datore, sia sui corrispettivi dovuti da questo agli appaltatori del servizio di mensa.
  2. Sul corrispettivo pagato dal datore di lavoro alla società emittente, mentre sul corrispettivo pagato dalla società emittente all’esercizio convenzionato si applica l’aliquota del 10%, detraibile per la società emittente.
  3. Per il datore di lavoro.
  4. Sia sugli acquisti di beni e servizi da parte del datore sia sui corrispettivi da questo dovuti per l’appalto dei servizi di mensa a terzi in locali dell’impresa.
  5. Per il datore di lavoro, con riguardo ai costi sostenuti.
  6. A condizione che il servizio sia destinato alla generalità dei dipendenti.
  7. Per ogni giornata di lavoro; valore ridotto dal 1.01.2020. L’importo è pari a € 10 nel caso di buoni in formato elettronico (valore aumentato dal 1.01.2026).
  8. Cfr. C.M. 23.12.1997, n. 316.
  9. Dal 1.09.2008, per effetto delle modifiche all’art. 19-bis 1 D.P.R. 633/1972 a opera del D.L. 112/2008.
  10. Possibile anche mediante concessione di badge o card elettroniche che consentano di fruire di una prestazione giornaliera senza la possibilità di ottenere denaro o prestazioni diverse da quelle stabilite nel contratto. Diversamente, tali badge sono assimilabili ai ticket restaurant.

 

 

Contributi I.V.S. 2026 per artigiani e commercianti

 

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2026, sono pari al 24%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Continuano ad applicarsi, anche per il 2026, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati. L’art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si sono iscritti nel corso dell’anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

 

SCADENZE

ORDINARIE

2026

 

Quote fisse sul minimale di reddito.

 

18.05.2026

 

 

 

 

 

20.08.2026

 

 

 

 

 

16.11.2026

 

 

 

 

 

16.02.2027

 

 

 

 

 

Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2026).

 

30.06.20261

 

 

 

 

 

30.11.2026

 

 

 

 

 

Saldo anno 2025.

 

30.06.20261

 

contribuzione

a saldo

 

  • Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti2:
  • è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
  • è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (per i contributi dell’anno 2026, ai redditi 2026, da denunciare nel 2027).

 

Note

  1. Termine prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, applicabile a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo “API” (artigiani) o “CPI” (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.
  2. Il concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024.

 

Tavola n. 1

 

Artigiani

 

 

 

Fasce di reddito

Annuale

Fino a

18.808,00

1

24%

Oltre

18.808,00

 

24%

fino a

56.224,00

 

Oltre

56.224,00

 

25%

fino a

93.707,00

2

Contributo minimo3

Annuale

€ 4.521,36

Contributo massimo

Annuale

€ 22.864,51

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 122.295,00, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.011,51).
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
           

 

 

 

 

Tavola n. 2

 

Commercianti

 

 

 

Fasce di reddito

Annuale

Fino a

18.808,00

1

24,48%

Oltre

18.808,00

 

24,48%

fino a

56.224,00

 

Oltre

56.224,00

 

25,48%

fino a

93.707,00

2

Contributo minimo3

Annuale

€ 4.611,64

Contributo massimo

Annuale

€ 23.314,31

Note

  • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese.
  1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
  2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 122.295,00, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuale € 30.598,53).
  3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.
           

 

 

 

 

Piani di rateazione fra debiti rottamabili e non rottamabili

 

Nell’ambito della Rottamazione-quinquies di cui all’art. 1, cc. da 82 a 100 L. 30.12.2025 n. 199 può capitare che un contribuente abbia un piano di dilazione in regolare corso presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativo sia a “debiti rottamabili” sia a “debiti non rottamabili”.

Qualora lo stesso decidesse di presentare istanza di adesione alla definizione agevolata, si tratterà di gestire le sorti del piano di dilazione che rimarrà in essere, “orfano” dei “debiti rottamabili”.

Si fa presente, infatti, che tale piano di rateazione non viene “rimodulato” automaticamente; in buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non invia un nuovo piano (senza i “debiti rottamabili”) né invia nuovi bollettini che tengano conto dei soli “debiti non rottamabili”.

In base ai chiarimenti forniti, il debitore che si trova in questa situazione potrà proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione dei debiti “non rottamabili”:

  1. utilizzando il servizio “Paga online”, presente sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e sull’App Equiclick, con le relative indicazioni per effettuare il versamento;
  2. oppure recandosi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

 

PIANO

DI RATEAZIONE

CON DEBITI

TUTTI

ROTTAMABILI

 

Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies

 

  • Per i debiti rientranti nella misura agevolativa, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata del 31.07.2026.
  • Alla stessa data del 31.07.2026, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

 

PIANO DI

RATEAZIONE

CON DEBITI

PARZIALMENTE

ROTTAMABILI

 

Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-

quinquies

 

Per i “debiti definibili” è prevista la sospensione fino al 31.07.2026 (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata) degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

 

 

 

 

 

  • Per i “debiti non definibili”, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione già in essere, il contribuente:
  • potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento;
  • oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

RIMODULAZIONE

E PAGAMENTO

RATA

 

Considerato l’esiguo numero degli appuntamenti giornalieri a disposizione a fronte della ingente richiesta da parte dei contribuenti che rende molto difficoltoso acquisire un appuntamento in presenza, soprattutto in questa fase di adesione alla rottamazione, potrebbe essere preferibile adottare la procedura di pagamento online.

 

Particolarità

Per i debiti “parzialmente definibili” (cartelle/avvisi che contengono anche carichi che non rientrano nella definizione agevolata), non è possibile procedere con il pagamento tramite il servizio “paga online” ma solamente rivolgendosi agli sportelli.

 

 

 

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di aprile 2026

 

Scadenza

 

Tributo/

Contributo

 

Descrizione

 

Venerdì

10 aprile

 

Contributo

 

Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2026.

 

Inps

 

Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2026.

 

Esercenti

commercio

al dettaglio

e agenzie

viaggio

 

Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente.

 

5 per mille 2026

 

Iscrizione - Termine iscrizione nell’elenco dei beneficiari.

 

Lunedì

13 aprile

 

Inail

 

Bando Isi 2025 - Dal 13.04.2026 al 28.05.2026 è aperta la procedura di compilazione e registrazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2025.

 

Martedì

14 aprile

 

Società di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2025 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2026.1

 

Mercoledì

15 aprile

 

Iva

 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

 

 

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

 

Operazioni con l’estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Associazioni

sportive

dilettantistiche

 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

 

Imposta

di bollo

 

Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).

 

Società di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Per le Spa e Sapa con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025, termine per pubblicare l’avviso di convocazione dell’assemblea: sulla G.U. o su un quotidiano.

 

Bonus ZES Unica

 

Contributo aggiuntivo - Dal 15.04.2026 al 15.05.2026 deve essere inviata la comunicazione all’Agenzia Entrate per richiedere il contributo aggiuntivo per gli investimenti realizzati entro il 15.11.2025 (art. 1, cc. 448/452 L. 199.2025).

 

Giovedì

16 aprile

 

Imposte

dirette

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

 

 

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

 

 

Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.

Giovedì

16 aprile

(segue)

 

Iva

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

 

 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

 

 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di marzo 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2026.

 

 

Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. In particolare, devono versare l’Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d’imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.

 

Imposta sugli

intrattenimenti

 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

 

Imposta sulle

transazioni

finanziarie

 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

 

Inps

 

Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

 

 

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

 

 

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

Ragionieri

commercialisti

 

Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2026.

 

Lunedì

20 aprile

 

Iva

 

Collegamento Pos - Registratore di cassa - Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1.01.2026 o utilizzati tra l’1 e il 31.01.2026, la registrazione deve essere completata entro il 20.04.2026.

 

Esercenti

commercio

al dettaglio

e agenzie viaggio

 

Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente.

 

Conai

 

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.

 

Mercoledì

22 aprile

 

Assemblea

di bilancio

 

Convocazione - Per le Srl termine di spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione dell’assemblea di bilancio fissata al 30.04.2026.

 

Enea

 

Bonus fiscali - Fino al 22.04.2026 è possibile trasmettere all’Enea i dati inerenti agli interventi che possono accedere alle detrazioni fiscali di cui all’Ecobonus e al Bonus casa, conclusi tra il 1.01 e il 22.01.2026 nonché per quelli conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026 (avviso Enea 22.01.2026).

 

Sabato

25 aprile2

 

Iva

 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

 

Giovedì

30 aprile

 

Imposte dirette

 

Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata.

 

 

Mod. Redditi per eredi - Termine di presentazione telematica della dichiarazione da parte degli eredi qualora il decesso sia avvenuto dal 1.07.2025 al 31.10.2025.

 

Iva

 

Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2025.

 

 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

 

 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

 

 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

 

 

Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell’imposta in relazione al 1° trimestre 2026 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).

 

 

Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

 

 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2026, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

Giovedì

30 aprile

(segue)

 

Iva

(segue)

 

Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l’annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all’art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).

 

Imposta di bollo

 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entr. n. 12/E/2015).

 

 

Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).

 

 

Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2025 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).

 

Ici Enc

 

Recupero Ici 2006-2011 - Termine per il versamento delle somme oggetto di recupero relativo all’Ici degli enti non commerciali per il periodo 2006-2011.

 

Imposta di registro

 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

 

Rottamazione

quinquies

 

Domanda - Termine di trasmissione telematica della domanda di adesione.

 

Inps

 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.  Con il flusso UniEmens di competenza marzo 2026 entrano in vigore le nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso UniEmens (Messaggio Inps 3743/2025).

 

 

Parità di genere - Termine di presentazione della domanda per la fruizione dell’esonero contributivo (mess. Inps 3804/2025).

 

Certificazione

Unica

 

Lavoro autonomo - Termine di trasmissione all’Agenzia Entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e a provvigioni per prestazioni non occasionali.

 

Rapporto per le

pari opportunità

 

Trasmissione - Termine di trasmissione del rapporto in relazione al biennio 2024-2025.

 

Libro unico

del lavoro

 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

 

Società di capitali

e cooperative

 

Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all’art. 2364 c.c., fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

Termine per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per pubblicare in nota integrativa le informazioni relative ai contributi pubblici di importo pari o superiore a € 10.000 ricevuti nel 2025.

 

Revisori

enti locali

 

Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.

 

Agenti

 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente.

 

Enasarco Firr

 

Riepilogo - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2025 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2025.

 

Strutture

sanitarie private

 

Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2025.

 

Gestori di servizi

di pubblica utilità

 

Comunicazione - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2025.

 

Autotrasportatori

 

Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2026.

 

Gestori crisi

d’impresa

 

Contributo annuale - Termine di invio al Ministero della Giustizia dell’attestazione di pagamento del contributo annuale effettuato entro il 31.01.


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