La Società di Investimento Semplice SIS - Aiuti per investimenti in macchinari e impianti

La Società di Investimento Semplice (SIS): un nuovo veicolo di investimento societario per lo sviluppo del venture capital in Italia

Con il c.d. Decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), entrato in vigore il 1° maggio 2019, è stata introdotta nell’ordinamento italiano la società di investimento semplice ( SIS ), un nuovo veicolo di investimento creato per sviluppare il venture capital in Italia, incentivando il finanziamento delle piccole e medie imprese ( PMI ) non quotate.

Il modello societario con capitale minimo di 50 mila euro prevede gruppi di investitori che, associandosi, si impegnano collettivamente dei capitali per acquisire o finanziare una o più società target, su cui singolarmente non sarebbe possibile investire o vi sarebbe una eccessiva concentrazione del rischio. Il testo approvato dal Governo ha allontanato le SIS dal fenomeno dei club deal, collocandole  nell’ambito della gestione collettiva del risparmio, quindi riservato ad investitori professionali.

L’attività della SIS rientra nella definizione di gestione collettiva del risparmio di cui alla direttiva UE 2011/61/UE, per cui questo tipo di società fa parte dei soggetti gestori del risparmio, e in considerazione delle ridotte dimensioni della sua attività e dei vincoli operativi che la caratterizzano, è normata con talune agevolazioni, che sfruttano la discrezionalità concessa dalla citata direttiva Ue per regolamentare i gestori sotto soglia.

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Regione del Veneto – POR FESR 2014/2020 - Bando azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili” - Sub-Azione A “Settore Manifattura” Dgr n. 769 del 4 giugno 2019

Obiettivi: con il bando la Regione intende valorizzare i settori della produzione del sistema manifatturiero e dell’artigianato di servizi veneti, anche aumentando la “cultura d’impresa”, per un duraturo rilancio di essi, promuovendo interventi di sviluppo d’impresa. La dotazione finanziaria è pari ad euro 16.000.000. 

Beneficiari: gli interventi previsti dal bando devono essere realizzati nel territorio della Regione del Veneto. Possono fare domanda le micro, piccole e medie imprese dei settori manifatturiero e dell’artigianato di servizi, che al momento della domanda devono possedere i seguenti requisiti:
- essere regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda (in caso di imprese artigiane, l'impresa deve risultare inoltre iscritta all'Albo delle imprese artigiane);
- esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell’Allegato C al presente scheda (al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell’unità operativa in cui si realizza l’intervento, rilevato dalla visura camerale);
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali;
- non essere “in difficoltà”, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti comunitari;
- osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL);
- non essere beneficiaria di altre agevolazioni previste nell’ambito dell’Azione 3.1.1 del POR FESR Veneto 2014-2020;
- non essere iscritta nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative;
- possedere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dei progetti proposti;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 16/2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.

Spese ammesse: sono ammissibili i progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso lo sviluppo di business digitali. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso e operativo entro il 4 maggio 2021. L’intervento si considera concluso e operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute;
- ha realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

Non sono ammissibili i progetti portati a termine o attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione. Per gli investimenti materiali: è necessario che l’intervento comporti il miglioramento, per unità di prodotto o per il servizio offerto, delle prestazioni ambientali nell’area direttamente interessata (consumi energetici, idrici, di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti, etc.). Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, o  all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni tangibili, di beni intangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale rientranti nelle seguenti voci: 


a) Macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale nuovi di fabbrica funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti produttivi ammissibili
a contributo. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. Rientrano nella voce macchinari, purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso proprio,
anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lett. g) e n) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada”.


b) Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti e knowhow concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a) ed
entro il limite massimo di euro 100.000. 


c) Consulenze specialistiche relativamente a:
c.1) servizi a supporto di logistica, marketing, contrattualistica, pagamenti, gestione interna ed esterna (clienti, fornitori, progettisti, rivenditori, ecc.), gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori da parte dell’impresa (e-procurement nella forma del Business to Business – B2B);
c.2) implementazione di percorsi di eco-innovazione e percorsi di eco-design, limitatamente alle analisi dei prodotti, dei processi e dei servizi offerti dal punto di vista delle caratteristiche ambientali (Valutazione del ciclo di vita - LCA), dei costi, delle funzioni, della qualità e per introdurre soluzioni innovative “verdi” con il supporto delle tecniche di eco-progettazione;
c.3) servizi di consulenza tecnologica, manageriale e strategica mirati a specifici progetti unitari di sviluppo aziendale che possono prevedere anche la figura del Temporary Manager e/o del Manager di rete.
Le spese per consulenze specialistiche sono ammesse nel limite massimo del 20% delle spese di cui alla lettera a); è ammissibile una sola consulenza per tipologia e la relativa spesa è ammessa entro il limite massimo di euro 5.000. Per ogni consulenza deve essere stipulato apposito contratto scritto, nella forma di semplice scrittura privata, in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell’attività consulenziale con il progetto proposto, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. La natura di tali consulenze deve esulare dai normali costi di gestione del beneficiario connessi ad attività ordinarie quali ad esempio la consulenza fiscale o la consulenza legale;


d) Spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di sistemi di gestione e processi di valutazione (lifecycle- assessment) in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e/o del Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento EMAS III, UNI ISO 14040:2006 e UNI ISO 14044:2006.


e) Premi versati per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione finalizzata alla richiesta di anticipo del contributo. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 10% delle spese di cui alla lettera a). Le spese devono essere sostenute e pagate interamente dal beneficiario tra il 9 luglio 2019 e il 4 maggio 2021 (fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento). 


Agevolazione: '’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa:
 nel limite massimo di euro 150.000, corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000;
 nel limite minimo di euro 18.000, corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 60.000.

In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell’importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione, e non inferiore a euro 60.000. 
I contributi sono erogati in regime de minimis (massimo euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari).


Cumulabilità: possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato (ad esempio l’”iper-ammortamento” ).
Le agevolazioni sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

Domande: le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. La domanda di ammissione a contributo può essere presentata a valere su uno dei seguenti sportelli:
 Sportello A “Industria 4.0” – Interventi che prevedono spese ammissibili per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti al modello c.d. “Industria 4.0”: dalle ore 10.00 di martedì 9 luglio 2019 fino alle ore 17.00 di martedì 16 luglio 2019.
 Sportello B – Interventi che non prevedono spese ammissibili per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti al modello c.d. “Industria 4.0”: dalle ore 10.00 di giovedì 18 luglio 2019 fino alle ore 17.00 di giovedì 25 luglio 2019.
Non è consentita la partecipazione di una stessa impresa ad entrambi gli sportelli.