Il restyling del regime forfettario: analisi ed esempi

Il restyling del regime forfettario: analisi ed esempi

03/01/2023

Nella legge di Bilancio 2023 sono contenute due importanti novità sul regime forfettario per i contribuenti titolari di partita IVA: sale a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi per l'accesso e la permanenza nel regime e viene introdotta una clausola antielusione per chi supera i 100.000 euro.

La Finanziaria 2023 interviene nel mondo delle flat tax con una modifica sostanziale all'attuale regime forfetario di cui alla Legge 194/2014 e con una novità assoluta per il solo 2023 rappresentata dalla “flat tax incrementale” con imposta sostitutiva del 15% per imprenditori individuali e professionisti che non adottano il regime forfetario, applicabile ad una base imponibile corrispondente all'aumento di reddito registrato nel 2023 rispetto al maggiore fra quelli del 2020, 2021 e 2022 e comunque non superiore a 40.000 euro.

Modifiche al regime forfetario

Due le modifiche di rilievo:

 

Incremento limite di ricavi/compensi

La modifica, che porta il limite di ricavi/compensi a 85.000 euro conferma, da una parte, la convenienza fiscale dell'imposizione sostitutiva rispetto alla tassazione ordinaria e, dall'altra, aumenta il divario di tassazione rispetto al regime di tassazione ordinario di tutte le altre categorie reddituali (dipendenti, pensionati, liberi professionisti e imprese).

Per comprendere il vantaggio di questo ulteriore innalzamento del limite di accesso e permanenza nel regime sostitutivo si propone un esempio numerico che dimostra il risparmio di imposta che consegue all'applicazione della flat tax, rammentando che nel regime forfetario le aliquote dell'imposta sostitutiva sono due: la prima al 5% per cento i forfetari “start up” e la seconda, quella ordinaria, al 15%.

Esempio: professionista iscritto a Cassa con compensi pari a 85.000 euro e contributi previdenziali per 9.000 euro, con il regime forfetario il reddito imponibile è pari a 57.300 euro e l'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali ammonta a 8.595 euro. Tale risultato si ottiene applicando all'importo dei compensi l'abbattimento forfetario dei costi del 22% e sottraendo dal risultato ottenuto i contributi deducibili. Nell'ipotesi in cui lo stesso professionista si trovasse nei primi 5 anni di attività, l'aliquota da applicare non sarebbe il 15% bensì il 5% e l'ammontare dell'imposta da pagare scenderebbe a 2.865 euro.

Applicando, invece, la tassazione ordinaria alle medesime condizioni e ipotizzando i costi effettivi equivalenti a quelli stimati nel regime forfetario, il carico complessivo sarebbe di 19.258 euro, con l'IRPEF a 17.539 euro (aliquota media 30,61%) e le addizionali a 1.719 euro se stimate nel 3%.

Il risparmio di imposte che il professionista avrebbe aderendo al regime forfetario con l'applicazione dell'aliquota del 15% è pari a:

19.258 - 8.595 = 10.663 risparmio di imposta.

Il risparmio di imposte che il professionista avrebbe aderendo al regime forfetario con l'applicazione dell'aliquota del 5% è pari:

19.258 - 2.865 = 16.393 risparmio di imposta.

La matematica tributaria, nella sua semplicità, rende evidente il divario in termini impositivi tra regime forfetario e ordinario e potrebbe ingenerare comportamenti distorsivi volti a "catastizzare" i ricavi/compensi entro la soglia di 85.000 euro scoprendo il fianco alla tenuta costituzionale del sistema sia con riferimento ai principi di capacità contributiva che a quello di uguaglianza.

Superamento di 100.000 euro di ricavi/compensi in corso d'anno

L'ulteriore modifica al regime forfetario, in deroga alla regola generale della fuoriuscita dal periodo di imposta successivo, viene stabilito l'immediata cessazione del regime e, quindi, dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 100.000 euro.

Due le conseguenze immediate:

Il dato letterale della norma stabilisce che l'IVA è dovuta solo a partire dall'operazione che determina il superamento del limite e per quelle successive, facendo salva l'esclusione dall'imposta per le operazioni precedenti già fatturate: in tal modo si attua la soluzione più semplice rispetto al regime di vantaggio in cui la fuoriuscita immediata determinava l'applicazione dell'IVA per l'intero anno solare, con previsione di scorporo per le operazioni già effettuate. L'applicazione pratica di tale principio non sembra tuttavia immediata per quelle operazioni unitarie che si porranno a cavallo del limite di 100.000 euro, per cui è probabile che si dovrà provvedere alla suddivisione della base imponibile.

Fattura elettronica e regime forfetario

Sono obbligati a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in regime forfetario che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021.

Con la Faq 150, pubblicata lo scorso 22 dicembre nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica del proprio portale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti “nell'anno precedente” va riferito esclusivamente a quelli relativi al 2021, in quanto “anno precedente” a quello di introduzione dell'obbligo.

Nella sostanza e con un esempio, coloro che hanno superato la soglia dei 25.000 euro nel 2022 non saranno invece tenuti all'emissione di fattura elettronica nel 2023, potendo attendere sino al 1° gennaio 2024.