Credito d’imposta pubblicità: il decreto attuativo 31/07/2018

31 luglio 2018

Credito d’imposta pubblicità: il decreto attuativo

Il credito d’imposta, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, è destinato:
  • ad imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli enti non commerciali,
  • che abbiamo effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line,  e sulle  emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali,  analogiche  o digitali, a partire dal 1° gennaio  2018, e il  cui  valore superi di almeno l’1% gli analoghi  investimenti  effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Gli stessi soggetti sopra indicati possono beneficiare dell’agevolazione anche con riferimento agli  investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa  quotidiana  e  periodica,  anche  on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017,  purché il loro valore superi almeno dell’1%  l’ammontare  degli  analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi  mezzi  di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (nel limite massimo complessivo   delle   risorse   di   bilancio   annualmente appositamente stanziate), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative, una volta perfezionata con esito positivo la procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75%.

Gli investimenti agevolabili devono riguardare l’acquisto di spazi pubblicitari  e  inserzioni commerciali,  effettuati  esclusivamente  su  giornali  quotidiani  e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero  editi  in  formato digitale,  ovvero  nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e  radiofoniche  localianalogiche o digitali.  Sono invece escluse dal credito d’imposta le spese  sostenute per l’acquisto  di  spazi  nell’ambito  della  programmazione  o  dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere  televendite  di beni  e  servizi  di  qualunque  tipologia  nonché  quelle  per   la trasmissione  o  per  l’acquisto  di  spot  radio  e  televisivi   di inserzioni o spazi promozionali relativi  a  servizi  di  pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro,  di  messaggeria  vocale  o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di  intermediazione  e  di  ogni  altra  spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche  se  ad  esso funzionale o connessa.

Per accedere al credito di imposta i soggetti  interessati devono presentare, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, un’apposita comunicazione telematica con le modalità che saranno  definite  con specifico provvedimento amministrativo del Dipartimento  per  l’informazione  e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; inoltre entro il  30  aprile  di  ciascun  anno,  il  Dipartimento  stesso predisporrà un elenco  dei  soggetti  richiedenti  il  credito  di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale  provvisoria  di riparto  in  caso  di  insufficienza  delle   risorse   e   l’importo teoricamente fruibile  da  ciascun  soggetto  dopo  la  realizzazione dell’investimento   incrementale.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile sarà disposto dal medesimo Dipartimento, con proprio provvedimento, dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

Per il 2018 la comunicazione telematica va presentata a decorrere dal sessantesimo  giorno  ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del D.P.C.M., ovvero dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, anche con riferimento agli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, che devono formare oggetto di istanza separata.

Il credito d’imposta va infine riportato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito e  nelle  dichiarazioni  dei  redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.