L’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° aprile 2021, ha predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS (senza limite di importo) e IOSS (utilizzabile solo per i beni di valore modesto, ovvero fino a 150 euro), di effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

 Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;

  dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;

  collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

 Dal 1° luglio 2021 saranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

In particolare, verrà introdotto il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, e il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore pari o inferiore a 150 euro (insomma, la singola vendita non deve superare le 150 euro). Verrà quindi più utilizzato l’OSS.

In particolare, dal 1° aprile 2021 si possono registrare:

al regime “OSS non-UE”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;

al regime “OSS UE”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;

al regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

Con l’adozione dei regimi opzionali Oss e Ioss l’Italia da attuazione al c.d. “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

 L’entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 il 1° gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021 a causa del Covid-19. Una volta entrati in vigore, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS. I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;

vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica; vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;

prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali). Attenzione: i soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021. Il mini sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a consumatori nell'UE di dichiarare e versare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell'UE in un unico Stato membro.

A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS sarà esteso a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni e diventerà quindi uno sportello unico (OSS).

Dal 1° luglio 2021 l'IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto. Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS). Se si ricorre all'IOSS, l'importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro) nell'UE è esente da IVA. L'IVA è dovuta come parte del prezzo di versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS). Se si ricorre all'IOSS, l'importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto nell'UE è esente da IVA. L'IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente. Il ricorso a tale regime speciale (IOSS) non è obbligatorio.

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