Nella circolare vengono esposte le novità più interessanti pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Ministeriale del 2 marzo 2006, ha modificato la denominazione del «Comando Carabinieri ispettorato del lavoro» in «Comando Carabinieri per la tutela del lavoro».
La modifica della denominazione ha lo scopo di garantire uniformità di denominazione con gli altri Comandi Carabinieri funzionalmente dipendenti dai rispettivi Ministeri.
In vista dello scadenza della legislatura, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l’anno 2006 al fine di definire le priorità politiche del Ministero.
I cardini dell’azione amministrativa sono i seguenti:
Sistema coordinato di interventi per il completamento della riforma del mercato del lavoro e l’innalzamento dei tassi di occupazione regolare e di qualità; Interventi diretti a favorire l’emersione del lavoro sommerso;
Favorire il processo di diffusione della cultura della responsabilità sociale delle imprese e l’implementazione sul territorio di un sistema sperimentale di relazioni industriali innovativo;
Sviluppo delle politiche sociali in raccordo con le Regioni per garantire l’effettività dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento al “soggetto famiglia”;
Interventi diretti alla attuazione del nuovo sistema previdenziale;
Miglioramento della qualità dei servizi, semplificazione amministrativa, digitalizzazione delle amministrazioni, contenimento e razionalizzazione della spesa;
Programmazione dell’attività territoriale (Direzioni Regionali del Lavoro e Direzioni Provinciali del Lavoro) attraverso un sistema di obbiettivi e di monitoraggio della direttiva.
Ministero del Lavoro, Inps e Inail hanno elaborato il codice di comportamento ad uso degli ispettori, al fine di uniformare i profili comportamentali per tutti gli operatori che effettuano attività di verifica in materia di lavoro e previdenza.
Il codice di comportamento fornisce interessanti informazioni sia per i datori di lavoro soggetti a verifica che per i professionisti abilitati che effettuano attività di consulenza e di assistenza.
Il codice si articola in quattro capi: parte generale, principi di comportamento nei confronti del datore di lavoro, procedure e modalità ispettive, profili deontologici.
Ad esempio, il codice prevede che:
il personale ispettivo non può accedere presso i locali del soggetto da ispezionare se non esibisce la tessera di riconoscimento;
le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile alla svolgimento dell'attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento;
il personali ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato;
in fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista;
le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese dai prestatori di lavoro o da terzi;
ove possibile, il personale ispettivo avvia un tentativo di conciliazione al fine di dirimere le controversie tra il datore di lavoro e i prestatori di lavoro;
a conclusione della visita ispettiva il personale ispettivo redige il verbale di accertamento, utilizzando il modello unificato e, nei casi di accertamento di illeciti amministrativi, il relativo processo verbale di contestazione/notificazione;
le conclusioni finali del verbale d'accertamento alle quali è pervenuto l'ispettore devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
Il Ministero del Lavoro precisa che le disposizioni contenute nel codice di comportamento integrano e specificano quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Ammnistrazione (D.P.C.M. 28/11/2000) ed operano esclusivamente come disposizioni interne, eventualmente rilevanti sul piano disciplinare, senza che l'eventuale inosservanza delle stesse possa dar luogo a conseguenza di diversa natura sul piano della legittimità dei provvedimenti adottati.
Al fine di uniformare l'attività del personale ispettivo, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 9 del 23 marzo 2006, pubblica un elenco, ancorché non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.
La circolare precisa che “il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro, ove residuano competenze accertative dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di "legislazione sociale" ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, è bene ribadirlo, la regolarizzazione dell'inosservanza sarà ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica”.
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