DIRITTO E FISCO
Di Marcello Pollio
DECRETO
ANTICRISITASSI LIMITE SUL MASSIMO SCOPERTO tratto da ItaliaOggi
Numero 010 pag. 35 del 13/1/2009
ANTICRISI/Misure antiusura nel rapporto banca-clienti. Addio ai calcoli sul picco del trimestre
La commissione dovrà restare entro i saggi effettivi globali medi
La commissione di massimo scoperto (cms) in conto corrente sarà valida ma solo a certe condizioni e sarà rilevante anche ai fini dell'usura perché predeterminata e trasparente, dovendo Bankitalia modificare le rilevazioni periodiche dei tassi effettivi globali medi (tegm), che finalmente saranno confrontabili con il costo effettivo e globale inclusivo della cms. La conversione del decreto anti crisi, infatti, cerca di mettere definitivamente, pace tra banche e clienti, sia per quanto riguarda la modalità di applicazione della commissione, sia per quanto riguarda l'inclusione e la rilevazione della stessa nel calcolo dell'usura ai sensi della legge 108/96. Le novità arrivano dalle modifiche apportate dalle commissioni che propongono di introdurre, dopo l'articolo 2 sui mutui prima casa, l'art. 2 bis, rubricato «Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari».
Il primo comma dell'art. 2 bis proposto, infatti, prevede la nullità delle clausole contrattuali relative alla cms se lo scoperto del conto corrente risulti essere a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero in mancanza di un fido concordato con il cliente. Andrebbe così in soffitta la più diffusa modalità di calcolo della cms che prevedeva la determinazione secca della stessa sul picco massimo del trimestre anche quando il conto corrente era stato a debito per un solo giorno, con la conseguenza che il costo del denaro lievitava spropositatamente a danno del cliente.
Vi è di più, secondo il testo proposto dalle commissioni, qualsiasi clausola contrattuale, comunque denominata, sarebbe da ritenersi nulla se prevede una remunerazione a favore della banca per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento ovvero per l'utilizzo di somme di denaro indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione della somma.
L'eccezione a tale generale nullità potrebbe operare soltanto qualora la banca concordi preventivamente, facendo sottoscrivere apposita clausola al cliente, un corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme. La remunerazione dovrà essere predeterminata unitamente al tasso debitore in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, ovvero dovrà essere chiaro anteriormente all'utilizzo effettivo delle somme quale sarà il costo complessivo per il cliente. La banca, inoltre, dovrà informare e rendicontare al cliente con cadenza massima annuale quale sia l'effettivo utilizzo avvenuto nel periodo ed il cliente avrà sempre facoltà di recedere in ogni momento.
Una disposizione, quella contenuta nel nuovo testo dell'art. 2 bis che potrebbe finalmente mettere pace tra gli operatori e fare uscire di scena ogni contestazione circa la più antipatica delle commissioni bancarie, pagata da molti clienti senza comprenderne mai né l'applicazione né la ragione. La nuova norma obbliga gli istituti alla preventiva informativa, quale è il suo effettivo peso sul costo richiesto al cliente.
Infine, ed è questo il passo in avanti, che cerca di fare il decreto anti crisi, il secondo comma del nuovo art. 2 bis stabilisce che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ovvero qualunque clausola che riguarderà la nuova cms, dalla data di conversione del decreto, saranno rilevanti ai fini dell'usura (artt. 1815 cc e 614 cp), per stabilire il livello dei tassi effettivi medi oltre il quale gli interessi si intendono usurari. La Banca d'Italia, inoltre, dovrà emanare nuove disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 della legge 108/96, per stabilire le modalità di rilevazione dei nuovi tassi usurari. E per il passato, la norma chiarisce, che le istruzioni di via Nazionale restano valide essendo regolata la disciplina secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 185/2008 fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
Sino alla introduzione delle nuove regole, cioè, varranno le istruzioni precedenti, come aveva per altro puntualizzato Bankitalia con la propria circolare 1166966 del 2 dicembre 2005.
Il tegm inclusivo del costo della cms, come oggi applicata dalle banche, può essere rilevato solo ex post, ovvero dopo che l'andamento dello scoperto effettivo del conto si è manifestato. La cms, invece, nel futuro sarà un commissione nota a priori, o quasi, cosicché i tassi medi rilevati ai sensi della legge 108/96 saranno confrontabili con il costo effettivo del rapporto bancario anteriormente e non ci saranno scusanti in caso di superamento. Le banche avranno centocinquanta giorni per adeguare i contratti in corso alla nuova normativa e sarà salvo il periodo transitorio anche ai sensi del testo unico bancario (dlgs 385/93).
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Lo studio esegue perizie econometriche per Adusbef Padova e analisi tecniche sui conti correnti in materia di: anatocismo, usura , commissioni di massimo scoperto, derivati finanziari e corretta applicazione del contratto di c/c bancario.