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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le quattro sentenze n.12108, n.12109, n.12110 e n.12111 del 12 maggio 2009, estendono ad agenti di commercio e a promotori finanziari le considerazioni che, per il passato, consentivano ad alcuni professionisti di non essere assoggettati a Irap.
In breve, si ricorda intanto che:
i professionisti che, per l’esercizio della loro attività, utilizzano modesti beni strumentali, possono ritenersi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Irap.
Questo deriva da una giurisprudenza abbastanza consolidata, anche se la posizione dell’Amministrazione Finanziaria è, sul punto, tendenzialmente contraria, a meno che il professionista non rivesta alcune caratteristiche proprie dei contribuenti minimi.
Comunque, seppure con le dovute cautele, e dovendosi valutare il singolo caso, si può ritenere che la presenza di beni strumentali minimi possa supportare l’esonero da Irap del professionista.
Quanto agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, le SS. UU. della Cassazione affermano che:
essi sono esclusi da Irap quando la loro attività non è autonomamente organizzata, cioè non impiega ne beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per esercitare l’attività medesima, ne impiega lavoro altrui.
La sussistenza di tali requisiti, se del caso, dovrà essere dimostrata dal contribuente.
Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:
compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso |
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è la scelta che evita l’irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso; |
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non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla |
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è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all’irrogazione di sanzioni. |
Qualora si opti per la seconda scelta, si prega di restituire debitamente compilato il fac simile 1, se professionisti, o il fac simile 2, se agenti o promotori.
Agenzia Entrate - Determinazione dei versamenti rateali - esempio
Finanziarsi con lo Stato costa meno della banca: nessuna spesa né commissione di massimo scoperto , e non va in Centrale Rischi
Con l’emanazione del D.M. 22 maggio 2009, l’Amministrazione Finanziaria ha ridefinito le misure degli interessi relativi ad imposte e tasse, primi fra tutti quelli relativi ai pagamenti rateizzati delle somme dovute in dipendenza delle dichiarazioni fiscali. In particolare, con riguardo a questa fattispecie, il decreto (il quale, si sottolinea, manca ancora della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede che per i pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni che saranno presentate a partire dal prossimo 1° luglio, sulle rate successive alla prima gli interessi saranno dovuti nella misura del 4% annuo, anziché del 6%.
In pratica, atteso che a parte il particolare modello semplificato “Unico-mini 2009” e l’Unico PF 2009 presentato in forma cartacea, tutte le altre dichiarazioni hanno termine di scadenza successivo al 1° luglio, i contribuenti che decideranno di versare a rate si troveranno a dover pagare meno interessi rispetto a quanto originariamente previsto.
Con riferimento agli omessi o ritardati versamenti la sanzione prevista è pari al 30%, che può essere così ridotta:
nel caso del ravvedimento breve ====>>> (entro 30 giorni dalla violazione) la riduzione passa da 1/8 a 1/12 e cioè dal 3,75% al 2,5%
nel caso del ravvedimento lungo ====>>> (entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva) la riduzione passa da 1/5 a 1/10 e cioé dal 6% al 3%.
Le nuove percentuali si applicano a partire dai ravvedimenti perfezionati dal 29.11.08, anche se riferite a fattispecie di omessi versamenti afferenti scadenze precedenti: ad esempio, nel caso in cui un contribuente abbia deciso di corrispondere il primo acconto 2008 in forma rateale, e non abbia versato una o più rate, potrà ricorrere al ravvedimento operoso con la sanzione ridotta per effetto dell’intervento posto in essere con il D.L. n.185/08.
I contribuenti soggetti agli studi di settore possono versare senza alcuna maggiorazione entro il 06/07/09, ottenendo più tempo per utilizzare i calcoli correttivi anticrisi per la congruità appena emanati.
Ora è possibile applicare l'art.7 del D.L. n.185/08 (manovra anticrisi) con il quale è possibile rinviare il pagamento dell’Iva sino al momento dell’incasso della fattura per chi cede un bene o presta un servizio, con limitazione alla detrazione da parte di chi acquista fino al momento del pagamento della fattura stessa.
Soggetti ammessi: imprese e professionisti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 200.000;
In caso di superamento del limite di € 200.000 di volume d’affari, il meccanismo dell’Iva per cassa non sarà più applicabile per le operazioni successivamente al superamento; restano quindi salve le fatture emesse prima del superamento di tale limite con applicazione del meccanismo dell’Iva per cassa.
Sono escluse dal meccanismo dell’Iva per cassa le:
operazioni poste in essere nei confronti di privati consumatori o di imprenditori ma in veste di consumatori
operazioni poste in essere dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’Iva;
operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’Iva applicando il cosiddetto sistema dell’inversione contabile (detto comunemente “reverse charge”);
operazioni poste in essere nei confronti di enti non commerciali che acquistano beni o servizi da utilizzare nella sola “sfera istituzionale” della loro attività.
Rinvio dell’esigibilità al momento del pagamento: l’imposta diviene esigibile all’atto dell’incasso del corrispettivo: è fondamentale quindi individuare il momento dell’incasso;
Rinvio della detraibilità all’atto del pagamento: i soggetti che riceveranno le fatture con l’imposta ad esigibilità differita dovranno tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell’Iva;
Acconti: in caso di incasso o pagamento parziale del corrispettivo, l’imposta diviene esigibile (dovuta o detratta) nella proporzione esistente fra la somma incassata/pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione;
Rinvio dell’esigibilità non oltre 1 anno: l’Iva indicata in fattura diviene in ogni caso esigibile (dovuta e detratta) decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione salvo procedure concorsuali o esecutive;
Applicazione facoltativa per singola operazione: il differimento dell’esigibilità dell’Iva è facoltativo e non obbligatorio, pertanto si potrà scegliere quali fatture avranno il differimento; la scelta si esprime obbligatoriamente in fattura con la dicitura: “operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art.7 decreto legge 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009”.