Sospensioni dal lavoro per crisi aziendali e occupazionali
Le numerose richieste di cassa integrazione guadagni che le aziende stanno rivolgendo all'Inps avranno tempi di risposta tra 9/12 mesi.
Nel frattempo le aziende dovranno anticipare la CIG (se hanno credito dalle banche) o farla a zero ore con i gravi problemi conseguenti.
Evidenziamo quindi due opportunità di flessibilità lavorative per le piccole aziende, alternative alla CIG, introdotte recentemente e di veloce utilizzo
La legge di conversione del DL 185/95 ha introdotto per i datori di lavoro in crisi che non possono utilizzare la Cassa integrazione guadagni la possibilità di sospendere l’attività lavorativa consentendo ai lavoratori sospesi ( compresi gli apprendisti assunti da almeno 3 mesi) di beneficiare dell’indennità di disoccupazione per 90 giornate.
Per le aziende interessate è previsto l’obbligo di comunicazione delle sospensioni, con i nominativi dei lavoratori , al Centro per l’Impiego del proprio territorio e all’INPS. Per i lavoratori sospesi, oltre alla presentazione della domanda di indennità direttamente all’INPS ( scarica la domanda dal sito www.inps.it ), è obbligatorio il rilascio della "dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a percorsi di riqualificazione aziendali”.
In attesa del Decreto Ministeriale e dell’adeguamento del Sistema informativo regionale, la Regione Veneto con la nota 81515 del 13/2/09 ha disposto che la comunicazione aziendale avvenga con l’apposito fac- simile e che i lavoratori interessati possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente tramite lo stesso modulo di comunicazione aziendale senza obbligo di presentazione al Centro per l’Impiego. Contattare lo 049/613584
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