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La sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese


l D.L. n.78/09 (decreto anticrisi), permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari aderenti alla convenzione Abi - Mef:

  • la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui >18mesi;

  • la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing immobiliare

  • la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing mobiliare

  • l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine (minore di 18 mesi), con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;

  • un apposito finanziamento finalizzato a supportare il rafforzamento patrimoniale delle imprese, per importo pari ad un multiplo dell’aumento di capitale versato dai soci

Le domande possono essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2010.

Condizioni per le Pmi residenti in Italia con prospettive di continuazione di attività:

  • un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;

  • un fatturato annuo minore di € 50 milioni (o tot. attivo di bilancio minore di € 43 milioni).

  • dichiarare di non usufruire sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici di agevolazioni pubbliche nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale

  • Alla data del 30 settembre 2008 l’azienda doveva essere “in bonis” nei confronti della banca/intermediario a cui viene presentata la domanda e che alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti non abbiano posizioni classificate come ristrutturate, in sofferenza, incagliate ovvero procedure esecutive in corso,
    ossia tutte le procedure immobiliari e mobiliari sia su iniziativa della banca/intermediario sia su iniziativa di terzi.

Possono beneficiare della sospensione:

  1. tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno stipulati prima del 3 agosto 2009;

  2. tutti i leasing finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari stipulati prima del 3 agosto 2009.

L’impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Durante la sospensione, l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito, al termine rimborserà le quote capitali interessate dalla sospensione.

L’impresa potrà beneficiare dell’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei leasing finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/leasing non subisca variazioni.

Per le modalità di presentazione della domanda www.studiocavallari.it è a Vs. disposizione.