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SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Sistri: si comincia il 1° settembre con le grandi imprese

Ecco il comunicato del Ministero dell’Ambiente:

"Una intesa per rimodulare l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi è stato raggiunto ieri a tarda sera fra il Ministero dell’Ambi ente e le principali organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese.
L’accordo recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti.
"Abbiamo cercato e trovato una soluzione condivisa – afferma il Ministro Stefania Prestigiacomo – nel comune intento di mettere in campo un sistema capace di coniugare trasparenza, semplificazione amministrativa, tutela della legalità. Un sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata in vigore del Sistri sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche".

Secondo l’intesa raggiunta Il Sistri entrerà in vigore:

- il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e "Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania";
- il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema".

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo.

È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.

Dopo tanti rinvii legislativi, il il D.M. 22 dicembre 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Con tale D.M. si procrastinava il periodo transitorio per la effettiva operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti di cinque mesi, con la sospensione conseguente delle sanzioni a carico delle imprese che per carenze funzionali al sistema si trovano nell'impossibilità di operare nel rispetto delle leggi ; queste, in sintesi, le disposizioni previste:

1) fase transitoria di applicazione fino al 31 Maggio 2011, con duplice adempimento delle imprese: telematici e cartacei (registro carico/scarico e formulario di trasporto)

2) sospensione delle sanzioni specifiche del Sistri sino al 31 Maggio 2011; le sanzioni saranno applicate soltanto alle imprese obbligate alla tracciabilità dei rifiuti che sino alla data suddetta non adempieranno agli adempimenti cartacei richiesti, ex art 258 Dlgs 152/2006.


Pertanto,cosa bisogna fare entro il 31 Maggio p.v. ?
E' necessaro allineare il registro cronologico SISTRI alle reali giacenze (cito dal sito SISTRI: "Prima del 1° giugno gli utenti dovranno rimuovere dai propri registri cronologici tutte le operazioni effettuate per attività di test, e inserire nei registri cronologici le giacenze reali.
Allo scopo, dovranno procedere nel modo seguente:
- Annullamento delle operazioni effettuate per attività di test: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011 gli utenti dovranno selezionare ed annullare singolarmente le registrazioni del registro cronologico effettuate per attività di test, che intendono rendere inefficaci.
- Inserimento nel sistema delle giacenze reali: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011, una volta annullate le registrazioni effettuate per modalità di test secondo la procedura descritta al punto precedente, tutte le giacenze reali dovranno essere caricate sul registro cronologico del Sistri. Questo può essere fatto con una unica operazione di carico per codice CER, o con più operazioni di carico per codice CER, in funzione delle esigenze organizzative dell’impresa."
)
In pratica, l'obiettivo è che al 31Maggio p.v. si ritrovino SISTRI e cartaceo allineati in modo coerente, se una ditta non ha nulla in giacenza non occorrerà effettuare nessun carico


I nostri tecnici sono a Vs. disposizione per implementare il sistema.

E’ in fase di studio un corso pratico con utilizzo di Vs. PC e chiavette dedicate: restiamo in attesa delle Vs. adesioni all’indirizzo studiocavallari@infinito.it

Soggetti tenuti alla presentazione del MUD
sulla base della previgente normativa

Adempimento

Periodo di riferimento

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Nessuna
dichiarazione

A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010.

Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

Nessuna
dichiarazione

A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010.

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Dichiarazione SISTRI

Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1.01-31.05.2011.

Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

Nessuna
dichiarazione

Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'art. 224 D. Lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'art. 221, c. 3, lett. a) e c) del medesimo decreto legislativo.

Dichiarazione MUD

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a € 8.000,00.

Dichiarazione SISTRI

Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1.01-31.05.2011.

Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'art. 11, c. 3 D. Lgs. 24.06.2003, n. 209.

Dichiarazione MUD

- Dichiarazione MUD (Capitolo 2 - Veicoli fuori uso) per il 2010.

- Dichiarazione SISTRI relativa al periodo 1.01-31.05.2011.

Soggetti di cui all'art. 13, cc. 6 e 7 D. Lgs. 25.07.2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo.

Dichiarazione MUD

Dichiarazione MUD (Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il 2010

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lett. c), d) e g) D. Lgs. n. 152/2006 con più di 10 dipendenti.

Dichiarazione SISTRI

Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1.01-31.05.2011

Comuni o loro consorzi e comunità montane.

Dichiarazione MUD

Comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI.

Dichiarazione MUD

A decorrere dal 2° semestre 2011 le informazioni da rendere sono solo quelle relative ai costi di cui all'art. 189, c. 5, lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006.