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Valutazione del "rischio stress lavoro-correlato"

Si avvicina la scadenza del 31 Dicembre 2010 per ottemperare alla valutazione del "rischio stress lavoro-correlato" (ai sensi del D. Lgs. 81/200),  ma tante aziende (soprattutto le piccole e medie ) sono in alto mare...

Fino a poco tempo fa lo stress legato al lavoro, in tutte le sue forme, veniva considerato come una sorta di “male necessario” ed in certi casi quasi uno scotto da pagare per svolgere alcuni tipi di lavoro e di mansioni, soprattutto di livello medio-alto.
In realtà, da quando è entrato in vigore il c.d. T.U. sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), le cose sono cambiate.
Infatti il Datore di Lavoro (anche ai sensi dell'art. 2087 del c.c.) è tenuto a prendere in considerazione, tra i rischi presenti sul luogo di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche quello dello stress lavoro-correlato; quindi deve inserirlo nella valutazione dei rischi e prevedere e attuare tutte le misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare o quanto meno ridurre questo tipo di rischio.
Ciò significa evidentemente che il datore può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni che il lavoratore dovesse riportare in conseguenza della mancata previsione e/o attuazione delle misure idonee a prevenire lo stress lavoro-correlato.
Si tratta quindi di un piccolo-grande cambiamento che potenzialmente ha una portata culturale non da poco e che potrebbe costringere molti datori di lavoro a rivedere assetti e abitudini sino ad oggi mai messi in discussione.
Solo che, mentre le aziende di medie e grandi dimensioni si sono generalmente adeguate - o almeno hanno tentato di farlo, in assenza di parametri certi in base ai quali fare la valutazione - nelle piccole e medie imprese (che in Italia, si sa, sono la stragrande maggioranza) la situazione è ancora piuttosto in alto mare e, come si suol dire, i nodi stanno per venire al pettine in quanto la scadenza del 31 Dicembre si stà avvicinando.
Poi non ci dimentichiamo che tutte le aziende, di qualunque dimensione , anche se impiegano solo collaboratori (cococo e cocopro), compreso gli studi professionali, sono tenute ad osservare le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).  

Ci rivolgiamo in particolare alle aziende che, allo stato attuale, non sono ancora in regola , cioè non hanno provveduto alla valutazione dei rischi, alla stesura del documento, all'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, alla nomina degli addetti, ai corsi di formazione, ecc. e ricordiamo che il mancato adempimento prevede sanzioni prevalentemente di carattere penale.

Tali aziende dovranno regolarizzare al più presto la loro posizione contattando esperti del settore e medici del lavoro (se tenuti all'obbligo delle visite preventive e periodiche) in quanto adempimenti già previsti dall'ex D.Lgs. 626 del 19 settembre 1994 .

Ad esempio l'omessa valutazione dei rischi e la stesura del relativo documento sono puniti con l' arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5 mila a 15 mila euro.

Gli adempimenti del D. Lgs. 81/2008 – cd. Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro - sono:

  1. comunicazione all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art. 18, c. 1, lettera aa) - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – “ comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.
    La comunicazione all'INAIL andrà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno .
    L'operazione dovrà essere realizzata via web, utilizzando il nuovo modello “Dichiarazione RLS” scaricabile dal sito dell'Istituto o, in caso di problemi tecnici anche via fax al n. 800657657.
    Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato dai lavoratori, nelle aziende in cui tale designazione non è stata effettuata il datore di lavoro non dovrà procedere ad alcuna comunicazione.
    La sanzione è di euro 500,00, ovviamente non applicabile in caso di mancata designazione del RLS.
    Siamo a disposizione per tale adempimento purché vengano comunicati tempestivamente i dati dei RLS, precisamente: Cognome e Nome - Codice Fiscale - Data inizio incarico.
  2. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e "data certa" del DVR (art. 28, c. 2 ) – “ Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
    a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    e ) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”
  3. comunicazione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18,         c.1, lettera r) - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente , Il datore di lavoro, che esercita le attività' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività' secondo le attribuzioni e   competenze ad essi conferite, devono: r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive   competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;” .
    La mancata denuncia comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 a 7.500,00 euro.
  4. Informazione, formazione ed addestramento obbligatori per tutti i dipendenti (artt. 36 e  37 del D.Lgs. 81/2008)
  5. Formazione ed addestramento obbligatori per tutti i dipendenti  che utilizzano  attrezzature/macchine "pericolose" (es. carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.... ; vedi art.             73 del D.Lgs. 81/2008)

Quindi, ATTENZIONE :

  • il "DVR" deve essere realizzato e deve avere data certa;
  • informazione, formazione ed addestramento obbligatori per tutti i dipendenti ;
  • nei contratti d'appalto necessità del “DUVRI” (Documento Unificato della Valutazione dei Rischi Interferenziali) o a seconda dei casi del "PSC" (Piano di Sicurezza e Coordinamento) [OBBLIGO nei contratti di appalto e subappalto di indicare, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento allo specifico appalto].

Come abbiamo ricordato più volte le norme sulla sicurezza sul lavoro si riflettono anche sull'informativa di bilancio (con obblighi di controllo a carico dei collegi sindacali), sui contratti di appalto e subappalto (con obbligo di indicazione dei costi relativi alla sicurezza, pena nullità degli stessi) sui contratti a termine (non stipulabili da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi), sulla formazione degli apprendisti (per il finanziamento del 50% del costo sostenuto mediante “voucher” Regionale).

Lo Studio Cavallari è a disposizione per ogni chiarimento


Valutazione stress da lavoro, si avvicina la scadenza: al 31 dicembre l'obbligo della valutazione

argomento all'interno Valutazione stress da lavoro, si avvicina la scadenza: al 31 dicembre l'obbligo della valutazione

C'è tempo ancora fino al 31 Dicembre per rilevare e valutare il nuovo rischio da stress lavoro-correlato: il Senato ha infatti approvato il rinvio della scadenza a tale data. Dal 31 Dicembre 2010, dunque, diventerà pienamente operativa la disposizione sanzionatoria che vede i datori di lavoro obbligati alla valutazione rischio da stress lavoro-correlato nelle proprie aziende. Tale valutazione è parte integrante del Testo Unico della sicurezza sul lavoro.