Si susseguono i chiarimenti in materia di contrasto al lavoro nero: l’Inps con circolare n. 111 del 13 ottobre 2006 fornisce ulteriori spunti di riflessione.
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 36 bis della legge n. 248/2006 i lavoratori in nero erano soltanto i lavoratori subordinati, dopo il 12 agosto sono da considerare lavoratori in nero anche i parasubordinati, nonché gli autonomi, sconosciuti agli istituti previdenziali.
Infatti l’indicazione di cui all’art. 36 bis di “lavoratori non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria” diversificandosi dalla precedente norma sopra richiamata (“lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatorie “) porta alla conclusione che lavoratore in nero è il soggetto (subordinato, parasubordinato, autonomo) che:
• non è registrato nei libri paga e matricola regolamentari;
• è anche sconosciuto come lavoratore della ditta ai competenti Servizi per l’Impiego a seguito di omessa comunicazione di denuncia di assunzione, denuncia che si può considerare quale documentazione obbligatoria, di data certa da cui si può trarre l’indicazione della effettiva esistenza del rapporto di lavoro e
della esatta data di assunzione del lavoratore.
Per lo stesso principio è da considerare altresì lavoratore in nero anche l’autonomo che presta attività lavorativa nel cantiere edile, non iscritto alla Camera di Commercio e ai relativi albi di categoria e quindi sconosciuto agli enti previdenziali.
La competenza alla irrogazione della sanzione amministrativa non appartiene più all’Agenzia delle Entrate (che applicava la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della violazione), ma dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 248/2006 la competenza fa capo alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Ne consegue che l’Ispettore dell’INPS, che rileverà la condotta punibile con la sanzione in discorso, dovrà procedere alla trasmissione alla Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio del verbale di accertamento, accompagnata da una esauriente nota illustrativa.
In linea generale resta fermo comunque il principio che la constatazione e la conseguente contestazione della violazione compete agli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
Per quanto attiene ai profili contributivi il settimo comma stabilisce altresì che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore c.d. in nero non può essere inferiore a euro 3000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa e non è diffidabile ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.124/2004.
Considerato che la sanzione civile nell’importo minimo di 3000 € è riferita all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, la disposizione è applicabile nel momento in cui sia già scaduto il termine per il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento e non prima della scadenza del predetto termine.
Inoltre ciascun ente (Inps, Inail), titolare dei contributi dovuti, è competente a ricevere la “sanzione civile” come sopra individuata in considerazione del fatto che i termini di scadenza per il versamento dei contributi previsto dall’art. 116, comma 8 e seguenti della legge n. 388/2000 sono messi in relazione al termine previsto per ciascuno dei predetti Enti.
Pertanto la verifica del calcolo delle sanzioni civili come formulate sopra dovrà essere effettuata dall’ispettore individualmente per ciascun lavoratore in nero e verificata con l’effettivo importo delle sanzioni dovute per l’evasione contributiva contestata.
Qualora l’ispettore di vigilanza, effettuati i conteggi per ciascun lavoratore interessato, rilevi che l’importo delle sanzioni civili per omesso versamento sia inferiore a euro 3000, deve addebitare tale importo facendo esplicito riferimento al comma 7 dell’art. 36 bis del d.l. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006.