Dove ti trovi: Home > Lavoro e Previdenza > Il modello 730/2006: soggetti esclusi ed esonerati



Cerca un'impresa

Cerca un'impresa
per nome:
per prodotti:






Il modello 730/2006: soggetti esclusi ed esonerati


pdfIstruzioni 730 / 2006

Il modello 730 è la dichiarazione semplificata per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
I contribuenti che possono utilizzare il modello 730 devono avere un sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio e devono possedere determinate tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730.
Non tutti i contribuenti sono tenuti alla presentazione del modello 730, bisogna pertanto distinguere i soggetti esclusi da quelli esonerati:

Soggetti esclusi

I soggetti esclusi sono quelli che non possono utilizzare il modello 730 perché sono tenuti alla presentazione del modello Unico.
•Redditi d’impresa.
•Redditi di partecipazione in società di persone.
•Arti e professioni.
•Altri redditi non compresi nel quadro D.

Inoltre, non possono utilizzare il modello 730 i seguenti soggetti:
•I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
•I soggetti possessori di reddito di lavoro dipendente corrisposto nell’anno nel quale si intende richiedere l’assistenza esclusivamente da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute come nel caso di collaboratrici familiari, a meno che non lo presentino come coniuge dichiarante.
•I soggetti non residenti in Italia nel 2005 e/o nel 2006.
•I contribuenti che sono tenuti a presentare anche una tra le dichiarazioni IVA, IRAP, sostituti d’imposta (modelli 770 ordinario e semplificato).
•Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
•I soggetti che nel 2005 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

Soggetti esonerati

I soggetti esonerati non sono tenuti alla presentazione del modello 730.
Tali soggetti possono comunque presentare facoltativamente la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite e per richiedere il rimborso di eccedenze d’imposta relative alla dichiarazione dei redditi 2004 o acconti versati nel 2005.
•Possessori di redditi di qualsiasi natura (terreni, fabbricati, pensione, ecc…) di importo complessivo non superiore a € 3.000,00 se non obbligati alla tenuta delle scritture contabili; non va mai computato il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
•Redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico datore di lavoro o ente pensionistico obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto.
•Redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro, solo nel caso in cui il lavoratore abbia chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti.
•Redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto intrattenuti con uno o più sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di: società e associazioni sportive dilettantistiche, cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
•Redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue pertinenze (box, cantina).
•Possessori di soli redditi di lavoro dipendente corrisposti anche da più datori di lavoro ma certificati dall’ultimo di questi che ha effettuato il conguaglio e il reddito di fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc…).
•Possessori di soli redditi esenti, come ad esempio le rendite INAIL esclusivamente per inabilità permanente o per morte, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità (comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili), sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali.
•Possessori di soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad esempio, interessi sui conti correnti bancari e postali).
•Possessori di soli redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi sui Bot o sugli titoli del debito pubblico).
•Possessori di un reddito complessivo non superiore a € 7.500,00 alle seguenti condizioni:
1) il reddito va computato al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze;
2) deve concorrere un reddito da lavoro dipendente o assimilato, purché il periodo di lavoro sia pari all’anno intero;
3) non siano state operate ritenute.
•Possessori di soli redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a € 7.500,00 ed eventualmente anche redditi: dei terreni, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
•Possessori di compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente:
1) non superiore a € 7.500,00 (fino a tale importo il compenso percepito è esente);
2) non superiore a € 28.158,28 (fino a tale importo il compenso percepito è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta).

•Sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi i contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze o della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (no tax area), della deduzione per carichi di famiglia (family area) che diminuita delle ritenute non supera € 10,33.
_______________________________________________________________________________
Le informazioni pubblicate hanno un carattere puramente informativo, lo Studio consiglia di avvalersi dell’assistenza fiscale dei seguenti soggetti:
1) del proprio datore di lavoro;
2) dell’ente che eroga la pensione;
3) dai Centri di assistenza fiscale (CAF) costituti dalle associazioni sindacali;
3) da un professionista abilitato (Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro).