Contribuenti minimi e marginali: dal 2008 le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni cha hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 30.000 euro all'anno, con investimenti in beni strumentali inferiori ai 15.000 euro nell'ultimo triennio e senza dipendenti potranno godere della franchigia dall'Iva e dalla relativa documentazione e dell'esenzione dall'Irap. Il reddito imponibile si calcolerà sottraendo dal valore del giro d'affari annuale quello dei costi sostenuti per l'impresa, arte o professione e applicando alla differenza un'aliquota forfetaria del 20% al posto di irpef ed irap; rimangono ovviamente inalterati i contributi inps (20% artigiani e commercianti e 24,70% per la gestione separata) e/o casse di previdenza professionali.
Il nuovo regime dei minimi introdotto dalla Finanziaria 2008 è perciò conveniente, rispetto ai soggetti irpef normali, solo per chi arriva vicino alla soglia dei 30.000 euro (calcolato per cassa) e non effettua importanti acquisti inerenti con iva detraibile, in quanto per tali soggetti l'iva diventa indetraibile e diventa parte del costo. Chi ha invecie i requisiti per chiedere le normali agevolazioni triennali "nuove iniziative produttive" (10% imposta sostitutiva fissa e 3,9% Irap con franchigia di 9.500 euro, perciò un totale medio del 12,5%) continua ad averne vantaggio rispetto ai nuovi minimi. Rispetto ai normali soggetti irpef si aggiunga che con l'imposta sostitutiva non si tiene conto delle detrazioni tipiche invece della normale Irpef come nel caso di spese mediche, premi assicurativi, mutui ecc., che nei seguenti calcoli non vengono considerate e che potrebbero ridurre ulteriormente la convenienza del nuovo regime
I professionisti e mediatori che scelgono il nuovo regime dei minimi, al contrario delle normali "nuove iniziative produttive", rimangono soggetti a ritenuta d'acconto, con il rischio di trovarsi in situazione di credito costante; pur vero che possono compensare il credito (dopo la liquidazione della dichiarazione dei redditi), non si capisce con quale altro tributo si debba compensare, dato che non ne debbono versare di altro tipo oltre a quello del 20%, a parte i contributi inps. Nel caso di superamento del limite di 30.000 euro per oltre il 50%, il malcapitato dovrà inoltre versare tutta l'iva non applicata.
Lo Studio è a Vs. disposizione per confrontare conteggi personalizzati e verificare la convenienza di ogni Vs. scelta, nei quali assume notevole importanza la presenza o meno di altri redditi diversi (dipendente, cococo, occasionali, affitti ecc.)
Nella eventuale scelta del nuovo regime, lo Studio potrà recepire direttamente i totali da Voi estratti ai fini della dichiarazione dei redditi.
Ipotesi con acquisti di beni o servizi ad iva detraibile pari a euro 2.000 |
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| Nuovi minimi | Semplificati | |
| Ricavi | 29.000 | 29.000 |
| Costi | 12.000 iva compresa | 10.000 iva detratta |
| Reddito | 17.000 | 19.000 |
| Contributi deducibili | 4.000 | 4.000 |
| Reddito imponibile | 13.000 | 15.000 |
| Imposte | 2.600 | 3.450 |
| Val.produzione Irap | 0 | 9.500 |
| Irap 3,9% | 0 | 371 |
| Iva non detraibile | 2.000 | 0 |
| Pressione fiscale | 4.600 | 3.821 |
| Risparmio effettivo | 0 | 779 |
Ipotesi senza acquisti di beni o servizi ad iva detraibile |
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Caso 1 |
Caso 2 |
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| Ricavi | 29.000 |
15.000 |
| Reddito impresa | 23.000 |
9.000 |
| Contributi Inps | 4.000 |
2.000 |
| Reddito imp.al netto detr. Irpef | 17.389 |
5.698 |
| Imposte Irpef+Irap | 5.072 |
1.692 |
| Imposta sost.20% Nuovi Minimi | 3.800 |
1.400 |
| Risparmio | 1.272 |
292 |
L'applicazione o meno dello studio di settore sarà determinante; nel caso del nuovo regime infatti non si applicano studi di settore.