DISCIPLINA IMMOBILI D.L. 223/2006
Settembre 2006, Approfondimenti Manovra bis D.l. Bersani
Riservato ai clienti in possesso di pwd o del programma di accesso completo distribuito dallo Studio Cavallari
Legge n. 248 del 4.8.06
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale
Circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 4.8.06
Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati (art. 35, commi da 8 a 10-sei). Primi chiarimenti
Circolare Agenzia delle entrate n. 28/E del 4.8.06
Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Primi chiarimenti
Qui sotto la vecchia versione originale del decreto
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Manovra bis D.L. 223/2006 formato pdf
Viene uniformato il trattamento fiscale per le cessioni di immobili acquisiti sia a titolo oneroso sia mediante donazione. Il periodo di cinque anni che rende imponibile la plusvalenza decorre non dalla data dell’acquisto a titolo gratuito, ma da quella di acquisto da parte del donante. Anche per il costo iniziale si fa riferimento a quello sostenuto dal donante.
Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l’accertamento è desunto in base al valore normale del bene medesimo.
Ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale degli atti aventi ad oggetto cessioni di immobili, si stabilisce l’obbligo, per le parti, di indicare nell’atto di cessione dell’immobile, il corrispettivo pattuito (la disposizione si inserisce nel co.497 della Finanziaria 2006).
Ai fini Iva, Registro, IIRR e Ici, è stabilito che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’appro-vazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Le agevolazioni sulla determinazione del reddito di fabbricati di interesse storico – artistico sono limitate alle unità immobiliari vincolate – locate o meno – ad uso abitativo e, pertanto, non classificate catastalmente come negozio, magazzino, laboratorio, ufficio, immobile a destinazione speciale (norma di interpretazione autentica).
E’ stabilito il principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali in conformità ai principi contabili nazionali ed agli Ias, secondo i quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo. E’ stata introdotta una misura percentuale di riduzione che misura in modo forfetario il costo del terreno.
E’ disposta l’esenzione Iva per tutte le cessioni e le locazioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato indipendentemente dalla tipologia (abitativa o strumentale) e dal soggetto locatore, fatta eccezione per le cessioni aventi ad oggetto immobili effettuate dal costruttore o dal soggetto che vi abbia effettuato interventi di ristrutturazione, purché intervenute entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento. La previsione determina di conseguenza l’indetraibilità dell’Iva assolta all’atto degli acquisti di beni e servizi inerenti.
Abrogazione dell’art.33, co.3 della L. n.388/00, che disponeva l’aliquota dell’1% ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi in piani particolareggiati, con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria dell’8%.
Il canone minimo da dichiarare per evitare l’accertamento dovrà essere pari almeno al 20% del valore catastale dell’immobile, salvo che il canone non sia maggiore.
Per poter beneficiare delle detrazioni loro concesse i conduttori delle abitazioni che fruiscono del beneficio prima casa devono versare il canone con bonifico bancario.
Le fatture dovranno espressamente indicare anche la manodopera.
introduzione dell’elenco clienti fornitori;
disposizioni agevolative in materia di imposta sul valore aggiunto (esonero dal versamento e dagli obblighi contabili) sui contribuenti minimi in franchigia;
applicazione del sistema del reverse-charge alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
a decorrere dal 1.09.06 l’attribuzione della P.Iva sarà subordinata a specifici controlli.
Sono state introdotte due nuove fattispecie delittuose:
mancato versamento dell’Iva dovuta a seguito di dichiarazione;
mancato versamento di somme complessivamente dovute per un anno solare, utilizzando, mediante il sistema della compensazione, crediti indebiti o inesistenti.
Dal 1 ottobre 2006, i titolari di partita Iva dovranno effettuare esclusivamente con modalità telematiche i propri versamenti fiscali e previdenziali.
A decorrere dal 2007, viene soppresso l’obbligo della dichiarazione Ici. L’imposta sarà liquidata con il modello Unico o 730.
Per gli esercenti arti e professioni , anche in forma associata, è fatto obbligo aprire uno o più conti correnti da dedicare esclusivamente alle operazioni connesse all’esercizio dell’attività. Per i compensi superiori a 100,00 euro sarà, inoltre, vietato il pagamento in contanti.
Introduzione dell’applicazione dell’accertamento con le stesse modalità dei contribuenti in contabilità semplificata anche per i contribuenti in contabilità ordinaria e per i professionisti. In via transitoria, per il periodo 2005 (nonché per quello il cui termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente all’entrata in vigore del decreto) è prevista la possibilità per i contribuenti di effettuare l’adeguamento agli studi di settore nel termine di presentazione della dichiarazione.
Abrogazione del concordato e dell’annesso condono fiscale per il 2003 e 2004.
E’ prevista l’esclusione delle deduzioni per carichi di famiglia per la determinazione dell’imponibile delle addizionali Irpef e l’esclusione della no tax area per i soggetti non residenti.
Riconduzione a tassazione ordinaria come redditi di lavoro dipendente delle plusvalenze maturate tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e le somme corrisposte dal lavoratore.
Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della norma in esame, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.
Vengono modificati i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e versamento delle imposte.
Nuove modalità di certificazione dei corrispettivi: a partire dal 1 gennaio 2007, la certificazione dei corrispettivi, effettuata generalmente mediante emissione di scontrini o di ricevute fiscali, viene sostituita dall’invio telematico degli importi all’A.F..
Viene esclusa la possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio dell’impresa.
Si introduce la possibilità di dedurre in un lasso temporale più breve il costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how.
E’ prevista la deduzione extracontabile delle spese relative a studi e ricerche di sviluppo.
Sono previste alcune misure di inasprimento.
Esclusione dal reddito delle imprese di tutti gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.
In deroga allo Statuto del contribuente, si prevede che nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini Ires, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto.
Vengono introdotte misure di contrasto al gioco illegale.
si eliminano i requisiti professionali previsti da leggi regionali per l’apertura di esercizi commerciali operanti in settori diversi da quello alimentare.
si sopprime il parametro della distanza minima tra un esercizio ed un altro, ai fini della concessione dell’autorizzazione all’apertura di una determinata attività commerciale;
scompare ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, alla libera scelta dell’imprenditore di determinare l’assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale, ritenuto più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori;
si cancellano i divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale per l’effettuazione di vendite promozionali scontate all’interno dei singoli esercizi commerciali, fatta eccezione delle tradizionali vendite di fine stagione e delle vendite sottocosto.
Creazione di programmi di rilevazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari al fine di rendere pubbliche le variazioni di prezzo.
Abrogazione dei limiti alla produzione di pane e al numero di panifici.
i farmaci da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica potranno essere venduti al pubblico presso gli esercizi commerciali
libertà di sconto sui farmaci
il farmacista può essere titolare di più farmacie, associarsi per gestire più esercizi e non e’ più tenuto a rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività
viene eliminata l’incompatibilità tra l’attività all’ingrosso e attività al dettaglio
abrogata la norma che consente all’erede di un farmacista di continuare ad essere titolari della farmacia di famiglia senza essere laureato ed iscritto all’albo.
i Comuni possono bandire pubblici concorsi e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza
taxi (in deroga alle attuali disposizioni) per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. I soggetti assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza.
Agenti plurimandatari: sono nulli gli accordi tra compagnie di assicurazioni ed agenti per la vendita in esclusiva delle polizze Rc auto
indennizzo diretto a carico della propria compagnia di assicurazione per danni a cose e persone di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità).
Abrogazione delle tariffe minime e di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (c.d. patto di quota lite, ex 2233, co.3 c.c.)
divieto di pubblicità
divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti,
adeguamento delle norme deontologiche al 1.01.07.
Si prevede che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche in Comune ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista che sono tenuti a rilasciarla, gratuitamente salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta.
A pena di inefficacia, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Si istituisce l’azione collettiva (c.d. class action) a tutela dei consumatori e degli utenti in conformità con la normativa comunitaria. In particolare, si prevede che le associazioni di consumatori e utenti riconosciute dal Ministro dello Sviluppo Economico, le associazioni di professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono richiedere al tribunale del luogo dove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La proposizione dell'azione collettiva produce l'effetto interruttivo della prescrizione dei crediti riguardanti il risarcimento del danno, anche nei confronti dei singoli consumatori o utenti