16 FEBBRAIO 2007
Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2011
Art. 1 – Sfera di applicazione
Art. 2 – Inscindibilità della presente regolamentazione
Art. 3 – Condizioni di miglior favore
Art. 4 – Documenti di lavoro
Art. 5 – Assunzione
Art. 6 – Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione)
Art. 7 – Assunzione a tempo determinato
Art. 8 – Lavoro ripartito
Art. 9 – Permessi per formazione professionale
Art. 10 – Inquadramento dei lavoratori
Art. 11 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Art. 12 – Prestazioni esclusivamente d’attesa
Art. 13 – Periodo di prova
Art. 14 – Riposo settimanale
Art. 15 – Orario di lavoro
Art. 16 – Lavoro straordinario
Art. 17 – Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 18 – Ferie
Art. 19 – Sospensioni di lavoro extraferiali
Art. 20 – Permessi
Art. 21 – Assenze
Art. 22 – Diritto allo studio
Art. 23 – Matrimonio
Art. 24 – Tutela delle lavoratrici madri
Art. 25 – Tutela del lavoro minorile
Art. 26 – Malattia
Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 28 – Tutele previdenziali
Art. 29 – Servizio militare
Art. 30 – Trasferimenti
Art. 31 – Trasferte
Art. 32 – Retribuzione e prospetto paga
Art. 33 – Minimi retributivi
Art. 34 – Vitto e alloggio
Art. 35 – Scatti di anzianità
Art. 36 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio
Art. 37 – Tredicesima mensilità
Art. 38 – Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 39 – Trattamento di fine rapporto
Art. 40 – Indennità in caso di morte
Art. 41 – Permessi sindacali
Art. 42 – Interpretazione del Contratto
Art. 43 – Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo
Art. 44 – Commissione paritetica nazionale
Art. 45 – Commissioni territoriali di conciliazione
Art. 46 – Ente bilaterale
Art. 47 – Cassa malattia Colf
Art. 48 – Previdenza complementare
Art. 49 – Contributi di assistenza contrattuale
Art. 50 – Decorrenza e durata
Chiarimenti a verbale
Tabelle dei minimi retributivi dal 1 marzo 2007 al 31 dicembre 2007.
Art. 1 - Sfera di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
- Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico,
- Domina, Associazione nazionale datori di lavoro domestico aderente a Federcasalinghe,
da una parte,
e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,
dall'altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione
1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.
Art. 4 - Documenti di lavoro
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
Art. 5 - Assunzione
1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.
Art. 7- Assunzione a tempo determinato
1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici.
2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni.
4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
- per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 8 - Lavoro ripartito
1. E’ consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.
6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
Nota a verbale: la Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 44 predisporrà il regolamento per l’attuazione del riproporzionamento di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 9 - Permessi per formazione professionale
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.
Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori
1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”:
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Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.
2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:
A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità
b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R..
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Art. 40 - Indennità in caso di morte
1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.
3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.
Art. 41 - Permessi sindacali
1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
Art. 42 – Interpretazione del Contratto
1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 44.
2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 43 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo
1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presenti contratto.
2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all’unanimità.
3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 33, 34 e 36.
Art. 44 - Commissione paritetica nazionale
1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 46 è costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 42:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 43.
Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione
1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima dell’azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell’Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.
2. Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt.. 410 e seguenti c.p.c..
Art. 46 - Ente bilaterale
1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%, da Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo vengono indicati esclusivamente da Fidaldo stessa.
2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del CCNL nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;
- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
Art. 47 - Cassa malattia Colf
1. La Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia.
2. Le Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30 aprile 2007, tempi e modalità delle prestazioni.
Art. 48 - Previdenza complementare
1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 49 - Contributi di assistenza contrattuale
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 42,43, 44, 45, 46 e 47 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007.
Art. 50 - Decorrenza e durata
1. Il presente contratto decorre dal 1 marzo 2007, fatte salve le diverse decorrenze previste nel contratto stesso e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
Chiarimenti a verbale.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
...continua ..... file pdf integrale