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Debiti Inps e Inail più cari dall'08/03/2006 - Polizze assicurative per il t.f.r




pdfCircolare Inps n. 42 del 14.03.2006

file formato wordCircolare Inail n. 16 del 22.03.06

Debiti Inps e Inail più cari dall'08/03/2006 - Polizze assicurative per il t.f.r.


A seguito dell'aumento del tasso ufficiale di riferimento, ora pari al 2,5%, Inps e Inail informano che hanno aumentato gli interessi e le sanzioni civili per il ritardato od omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Polizze assicurative per il trattamento di fine rapporto.

Ai sensi dell'art. 2120 del cod. civ. in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. La Suprema Corte si è pronunciata al riguardo (Cass. 04/04/2002, n. 4822; Cass. 25/03/2002, n. 4222), precisando che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il t.f.r. immediatamente al momento della cessazione del rapporto.

Le aziende, a volte si trovino in difficoltà economiche perché non sono in grado di far fronte al pagamento del t.f.r. per le improvvise dimissioni dei lavoratori che hanno una maggiore anzianità. Per far fronte a tale problema, le aziende devono:

  • controllare il t.f.r. maturato dai singoli lavoratori ponendo particolare attenzione per quelli che hanno una maggiore anzianità;

  • accantonare nel fondo t.f.r. le quote maturate dai lavoratori.

Spesso le aziende non accantonano le somme maturate dai lavoratori nel fondo t.f.r. ma li rinvestono nell'attività.
Esiste un'alternativa?
Le aziende possono ricorrere a forme assicurative dei capitali da corrispondere quale indennità di fine rapporto.
I premi versati dalle aziende alle imprese assicurative garantiscono un certo rendimento.
Il datore di lavoro rimane tenuto ad effettuare i necessari accantonamenti di bilancio fiscalmente deducibili ma non può dedurre le somme versate alla compagnia di assicurazione, in quanto non si tratta di costi di esercizio. Il datore di lavoro anche se ricorre alle imprese assicurative per la corresponsione del t.f.r. mantiene la qualifica di sostituto d'imposta ed è tenuto a versare la ritenuta d'acconto sulle somme corrisposte al lavoratore dalla compagnia di assicurazione.

Questo obbligo comporta:

  • che il datore di lavoro comunichi alla compagnia di assicurazione l'ammontare delle ritenute;

  • che la compagnia di assicurazioni storni dalle somme da corrispondere al dipendente l'ammontare indicato dal datore di lavoro al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare il versamento, le certificazioni e la dichiarazione del sostituto d'imposta. Nel caso in cui la polizza a favore del dipendente sia atto spontaneo del datore di lavoro, estraneo agli obblighi legali relativi al trattamento di fine rapporto, i premi corrisposti dall'impresa di assicurazione sono soggetti al normale regime tributario delle retribuzioni, e rientrano quindi nel reddito di lavoro soggetto a tassazione ordinaria (M.F. circ. 17/06/1987, n. 14; M.F. circ. 29/07/1981, n. 26). .