Il d.l. 78/2009, al fine di evitare indebite compensazioni, impone l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione iva per i crediti iva da compensare superiori ai 15.000 euro annui. Il visto di conformità è apponibile solo da professionisti abilitati con una speciale iscrizione presso la Direzione Regionale delle Entrate, previo domanda e con allegata specifica copertura assicurativa quinquennale.
Il visto di conformità può essere apposto dai commercialisti per compensazioni iva oltre 15.000 euro se:
I commercialisti hanno tenuto in proprio la contabilità del cliente
I commercialisti ha tenuto la contabilità tramite proprio CED
Il cliente ha tenuto in proprio la contabilità e vuole utilizzare commercialisti solo per far apporre il visto di conformità
In tutti i casi vanno espletati tutti i controlli previsti dalla normativa sul visto di conformità; in caso contrario il visto non deve essere posto e non si può compensare l’iva ma solo riportarla per il normale utilizzo verticale in liquidazione periodica.
www.studiocavallari.it è a Vs. disposizione per ogni chiarimento.