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In caso di insolvenza dell'intermediario


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titolo Rivolgersi ad un sistema di indennizzo riconosciuto

I clienti di intermediari posti in liquidazione coatta amministrativa (ad es., sim e banche), ovvero dichiarati falliti o ammessi al concordato preventivo (ad es., agenti di cambio o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario) possono chiedere al Fondo Nazionale di Garanzia un indennizzo dei propri crediti.

I crediti, rappresentati da strumenti finanziari o denaro, devono derivare dalla prestazione di servizi di investimento (nonché del servizio accessorio di custodia e amministrazione) per i quali l'intermediario risultava autorizzato o abilitato. E' importante quindi verificare l'esistenza dell'autorizzazione, perché in caso di soggetto non autorizzato il sistema non opera.

Gli interventi del Fondo sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, ovvero della sentenza dichiarativa del fallimento o di omologazione del concordato preventivo. Sono indennizzati solo i crediti riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale.

Per l'indennizzo, linvestitore deve presentare un'istanza al Fondo a mezzo raccomandata R/R - indicando l'importo dei crediti e allegando la necessaria documentazione, prevista dallart. 11 del regolamento operativo del Fondo; l'art. 10 del regolamento indica il termine entro il quale presentare l'istanza.

Riscontrata l'esistenza dei presupposti, il Fondo indennizza gli aventi diritto; vi è però un limite all'importo rimborsabile, pari a 20.000 euro.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del Fondo:
Fondo Nazionale di Garanzia Via del Corso, 184 - 00186 ROMA
tel.: 066787800-066793762
Indirizzo elettronico:
www.fondonazionaledigaranzia.it