Sito dello Contatti







 

Dove ti trovi: Home> Bancari e Finanziari > Per investire: al momento di concludere il contratto



Cerca un'impresa

Cerca un'impresa
per nome:
per prodotti:






Per investire
Al momento di concludere il contratto


freccia menuPrima di investire
freccia menuAl momento di conlcudere il contratto
freccia menuUna volta concluso il contratto
freccia menuIn caso di insolvenza dell'intermediario
freccia menuInternet bella invenzione, ma.....
pdfPer investire

titoloPretendere che il contratto sia concluso nelle forme dovute


La prestazione di un servizio di investimento va pattuita in forma scritta, salvo le eccezioni previste da regolamenti Consob (ad esempio, per il servizio di collocamento). Non è una questione solamente formale: l'esistenza di un contratto scritto consente di provare in ogni momento il reale contenuto del rapporto; la firma di un modulo, poi, consente di prestare la dovuta attenzione al contenuto delle clausole (ovviamente se lette attentamente prima della firma).

Per l'adesione ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio (sottoscrizione di azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.) la forma scritta può essere sostituita da modalità equivalenti, ad esempio, come vedremo, l'acquisto on-line via internet.

Può sembrare incredibile, ma a volte capita che risparmiatori rilascino moduli firmati "in bianco" delegando l'intermediario a riempirli.
E' una prassi pericolosissima, che apre la possibilità ad operatori disonesti di commettere abusi (e del resto chi mai si sognerebbe di consegnare un assegno con la cifra in bianco?)


titoloConsegnare il denaro nelle forme previste

Il controvalore dell'investimento deve essere consegnato utilizzando esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dal contratto.

Nel caso si venga contattati da un promotore finanziario, poi, non bisogna mai effettuare versamenti di denaro in contante, ne' con assegni privi di intestazione oppure intestati al promotore; bisogna utilizzare sempre, invece, assegni bancari o circolari, con clausola "non trasferibile" e intestati (o girati) esclusivamente a nome dell'intermediario per il quale il promotore opera ovvero del soggetto i cui servizi o prodotti sono offerti. E' anche possibile utilizzare il bonifico o strumenti similari, ma anche in questo caso mai a favore del promotore finanziario. Seguire queste prescrizioni diminuisce il rischio di brutte sorprese .

Il promotore deve sempre rilasciare copia al cliente dei documenti e degli atti da questi sottoscritti.