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Dichiarazioni Unico 2009 redditi 2008
Liberalizzazioni Bersani
Unico 2007 Raccolta dati
La Finanziaria 2007 prevede un ritorno al passato per il metodo di calcolo dell’Irpef, reintroducendo i meccanismi e sistemi di determinazione dell’imposta vigenti al 31 dicembre 2002.
In particolare le novità possono essere così sintetizzate:
rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
sostituzione delle deduzioni per oneri di famiglia con le detrazioni per carichi di famiglia;
sostituzione della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione con apposite detrazioni riconosciute in funzione della tipologia di reddito prodotto e dell’ammontare del reddito complessivo.
Con riferimento al primo punto è prevista nel nuovo sistema, che sarà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2007, una suddivisione su cinque aliquote variabili dal 23% al 43%.
SCAGLIONI IRPEF |
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ANNO 2006 |
ANNO 2007 |
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fino a € 26.000 |
23% |
fino a € 15.000 |
23% |
oltre € 26.000 e fino a € 33.500 |
33% |
oltre € 15.000 e fino a € 28.000 |
27% |
oltre € 33.500 e fino a € 100.000 |
39% |
oltre € 28.000 e fino a € 55.000 |
38% |
oltre € 100.000 |
43% |
oltre € 55.000 e fino a € 75.000 |
41% |
|
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oltre € 75.000 |
43% |
Per quanto concerne le altre due novità, invece, è previsto che dall’imposta lorda, calcolata con i citati scaglioni, vengano operate delle detrazioni d’imposta che saranno quantificate in relazione alla tipologia ed entità del reddito conseguito (detrazioni per assicurare la progressività dell’imposta) ovvero in relazione al reddito e al numero dei familiari a carico (detrazioni per carichi di famiglia).
Con riferimento alla prima tipologia (detrazioni per assicurare la progressività dell’imposta) si segnala sono state previste detrazioni anche con riferimento a nuove tipologie di reddito (ad esempio esercizio occasionale di attività di lavoro autonomo o di attività commerciale) che nel 2002 non beneficiavo di questa agevolazione.
Per quanto concerne, invece, la detrazione per familiari a carico si segnala che la quota effettivamente spettante andrà calcolata sulla base di una funzione matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell’avente diritto, fino ad annullarsi.
La principale novità rispetto agli anni precedenti, sarà costituita dalla modalità di attribuzione delle detrazioni fra i genitori. E’ stata, infatti, soppressa la possibilità di ripartire liberamente la detrazione fra i coniugi cosa che consentiva di massimizzare il beneficio corrispondente. A partire dal 2007 la detrazione dovrà essere ripartita nella misura del 50% fra i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, previo accordo fra gli stessi, potrà spettare al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è invece stabilito che la detrazione spetta per intero al genitore affidatario. Ciò penalizzerà il genitore non affidatario eventualmente tenuto al mantenimento dei figli: in tale circostanza, infatti, lo stesso non solo non potrà dedurre la parte dell’assegno di mantenimento destinato ai figli, ma non potrà nemmeno fruire delle detrazioni in parola.
Secondo i primi calcoli effettuati, tenendo conto del nuovo meccanismo di determinazione dell’imposta, è stato evidenziato come per un lavoratore dipendente il risparmio d’imposta si attesti su di un livello di reddito pari a € 40.000 oltre tale limite la situazione si inverte e la penalizzazione può arrivare ad un importo massimo di € 1.780 per coloro che hanno redditi pari o superiore a € 100.000.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Oggetto: ROMANIA E BULGARIA ENTRANO NELLA UE
A decorrere dal 1 gennaio 2007 Romania e Bulgaria diventano stati membri dell’Unione Europea; ciò comporta ovvie modificazioni alle abitudini dei clienti che operano nei confronti di detti Paesi.
Adempimenti contabili
Prima di tutto occorre segnalare che le cessioni verso soggetti residenti in tali Paesi non dovranno essere considerate esportazioni, bensì cessioni comunitarie e pertanto il titolo di non imponibilità da indicare nelle fatture emesse sarà l’art.41 del D.L. n.331/93.
Allo stesso modo gli acquisti da operatori residenti in uno di detti Paesi non dovranno essere qualificati quali importazioni,bensì dovranno essere considerati acquisti comunitari, con obbligo di integrazione della fattura di acquisto come avviene per qualunque fattura ricevuta da un operatore residente nella Comunità Europea.
Intrastat
L’ingresso di Romania e Bulgaria nella UE comporta la necessità di comprendere le operazioni realizzate nei confronti di soggetti residenti in uno di detti Paesi nel novero di quelle che devono essere indicate all’interno dei modelli Intrastat; dal 1 gennaio 2007 occorrerà, pertanto, tenere monitorati gli scambi con tali Paesi per verificare il superamento dei limiti che regolano la periodicità di presentazione del modello.
Si coglie l’occasione per ricordare gli attuali limiti al superamento dei quali l’obbligo di presentazione del modello passa da annuale a trimestrale/mensile.
PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT |
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Vendite |
Acquisti |
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Volume degli scambi dell’anno precedente |
Periodicità presentazione |
Volume degli scambi dell’anno precedente |
Periodicità presentazione |
Superiore a € 250.000 |
MENSILE |
Superiore ad € 180.000 |
MENSILE |
Tra € 40.000 ed € 250.000 |
TRIMESTRALE |
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Fino ad € 40.000 |
ANNUALE |
Fino ad € 180.000 |
ANNUALE |
Dal 2003 è stata eliminata la periodicità di presentazione trimestrale per gli acquisti.
I termini indicati nella tabella sono aggiornati con il decreto del Ministero dell'Economia del 20 dicembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2006: tali termini hanno decorrenza dal 1 gennaio 2007.