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Dichiarazioni Unico 2009 redditi 2008
Novità
Circolare Aprile 2006: Novità e notiziario; nuovo modello di detrazione per ristrutturazioni al 41%; schede e guida raccolta dati e oneri deducibili per la dichiarazione dei redditi 2006; scadenze e incentivi, agevolazioni e contributi per il fotovoltaico e gpl.
vai al file pdf completo: 730 UNICO 2006 – Base 2005,
Prime informazioni
Guida alla detrazione dei mutui
Nella bozza del modello Unico 2006, per il 2005, apparso nel sito delle Entrate,
compaiono le nuove deduzioni per carichi di famiglia, la scelta del 5 per mille per le Onlus
e la possibilità di optare per la comunicazione sulle liquidazioni delle dichiarazioni
direttamente dall’intermediario telematico.
Il nuovo modello, che potrà ancora subire modifiche, dovrà essere presentato dal 2
maggio al 31 luglio 2006 alle poste o in banca, mentre, entro il 31 ottobre 06 dovrà essere
inviato in modalità telematica, direttamente o per mezzo dell’intermediario telematico. I
versamenti dovranno essere effettuati entro il 20 giugno oppure, 20 luglio maggiorati dello
0,40%. È comunque possibile rateizzare il debito fiscale a saldo come anche il primo
acconto.
Le aliquote Irpef da applicare per il 2005 sono:
23% sino a 26 mila euro;
33% da 26 mila a 33.500 euro;
39% oltre 33.500 euro
4% di contributo di solidarietà per la parte di reddito che eccede i 100 mila euro.
Le addizionali regionale e comunale si determinano con riferimento al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili e della family area riconosciuta. Mentre la no tax area non influisce sulla base imponibile delle addizionali che comunque non sono dovute se per il 2005 non esiste Irpef a debito.
Con questo Unico spariscono le detrazioni per i figli a carico che vengono sostituite
dalle deduzioni per oneri di famiglia che abbatteranno il reddito che dopo verrà tassato. Gli
importi sono:
» 3.200 € per il coniuge a carico;
» 2.900 € per ciascun figlio a carico, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi e
affidati o affiliati, come per ogni altro familiare a carico convivente o che
percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria;
» 3.450 € per ciascun figlio inferiore ai tre anni;
» 3.200 € per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli;
» 3.700 € per ciascun figlio portatore di handicap.
Tali maggiori deduzioni sostituiscono la deduzione di € 2.900 e sono tra loro
alternative. Tali importi sono però solo teorici infatti, per determinare il reale beneficio si
deve necessariamente ricorrere alla formula di cui al comma 4 ter dell’art.12 del TU, in
base alla quale le deduzioni reali sono inversamente proporzionali all’aumentare del
reddito.
Spariscono anche le speciali detrazioni previste per i lavoratori dipendenti,
pensionati, gli autonomi e i titolari di reddito d’impresa minore di cui all’art.14 del TU nella
versione vigente nel 2003 e 2004.
Le vecchie detrazioni potranno essere applicate nei seguenti casi:
utilizzo della clausola di salvaguardia 2002 (cioè le detrazioni originarie di cui
all’art.13 del TU);
utilizzo della clausola di salvaguardia 2004 (le particolari detrazioni di cui all’art.14
del TU nella versione vigente nel 2003 e 2004).
Tale nuova deduzione renderà i calcoli più complicati, ma porterà ad una
diminuzione del peso delle addizionali regionali e comunali all’Irpef.
Nel calcolo delle imposte per il 2005, si dovrà così tenere conto sia della vecchia no
tax area che della nuova no tax family, perché nel calcolo del suo importo hanno rilevanza
le nuove deduzioni per carichi di famiglia. Entrambe queste deduzioni dipendono dal tipo e
dall’importo del reddito personale.
Ciò che è successo per i redditi del 2003 e 2004, accadrà anche per i redditi del
2005, si avranno cioè due imponibili. Ai fini Irpef per il 2003 e 2004 un imponibile al netto
della no tax area, e un imponibile per le addizionali regionali e comunali al lordo della no
tax area. Per il 2005 si avranno comunque due imponibili, uno al netto sia della no tax
area che della no tax family, e un imponibile per le addizionali al lordo della no tax area ma
al netto della nuova no tax family.
Con la modifica da detrazione per familiari a carico, di importo fisso che variava a
secondo della Tipologia e numero dei familiari a carico, si è passato ad una deduzione che
inizialmente è solo teorica e che, al momento dell’attribuzione e in relazione al reddito del
contribuente diventa infine definitiva. Con essa è nata anche la possibilità di ripartire,
senza una regola fissa, tale deduzione tra i coniugi conseguentemente, sarà necessario
fare svariati tentativi prima di trovare la Suddivisione più conveniente, la cosa certa è, che
la divisione al 50% non è sempre la più Conveniente.
Direttamente collegate a tale nuova deduzione sono le nuove deduzioni collegate
alle spese sostenute per l’assistenza alle persone non autosufficienti. Anch’esse sono
delle deduzioni, per così dire, teoriche infatti il reale beneficio passa anch’esso per il
rapporto che determina le deduzioni per i familiari a carico e quindi, risente dell’importo del
reddito, della conseguente capienza e delle aliquote risparmiate.
Da non dimenticare a tale proposito, quanto affermato dalla circolare 10/2005, dove
afferma che sono deducibili le spese sostenute nei confronti di case di cura o riposo, a
condizione che nella certificazione del relativo costo si tenga separato quello relativo
all’assistenza personale.
È stata istituita una nuova deduzione sino al massimo di spesa di € 1.820 per i
soggetti non autosufficienti che si avvalgono dell’opera di una colf. Anche questa
deduzione è teorica in quanto è sempre necessario l’utilizzo della formula di cui al comma
4 ter dell’art.12 del TU. Pertanto la deduzione è inversamente proporzionale al crescere
del reddito con la naturale conseguenza, che nel caso di più soggetti che beneficiano delle
prestazioni della colf, l’attribuzione della deduzione si dovrà valutare in relazione sia ai
redditi che alle aliquote marginali degli stessi beneficiari. Chi volesse utilizzare
l’agevolazione dovrà ottenere dalla ASL una certificazione che attesti la non
autosufficienza e quindi la necessità ell’assistenza della colf. Hanno diritto alla deduzione
sia i contribuenti per la loro assistenza personale e sia chi sostiene la spesa per uno dei
familiari anche non a carico o non convivente.
Della family area spettante in teoria, compresa la deduzione per le badanti, si
determina la parte effettivamente spettante al contribuente e deducibile dal reddito,
applicando la formula seguente:
€ 78.000 + deduzione teorica per badanti + altre deduzioni teoriche familiari a carico + oneri deducibili – reddito complessivo
78.000
Se il risultato è maggiore o uguale a 1, le deduzioni spettano per intero; mentre non
spettano se il risultato è uguale o inferiore a zero; se il risultato è compreso tra zero e 1, la
deduzione effettiva si ottiene moltiplicando il risultato del rapporto (tenendo conto delle
prime quattro cifre decimali con troncamento) per gli sconti per oneri familiari.
È istituito, solo per il 2005, uno sconto specifico sull’Irpef concesso per le spese
sostenute per la frequenza dell’asilo nido. L’importo massimo detraibile per un tetto del
19% è di € 632 per ogni figlio. L’Assonime sostiene che tale detrazione spetta per i figli
naturali, adottati, affiliati o affidati e in relazione alle somme versate a qualsiasi
organizzazione per l’infanzia, sia pubblica che privata.
Quest’anno sarà possibile abbattere il proprio reddito imponibile deducendo le
donazioni fatte alle onlus o alle associazioni di ricerca. La deduzione riconosciuta è
ammessa sino al 10% del proprio reddito complessivo dichiarato e comunque sino ad un
massimo di 70 mila euro. Da non dimenticare che la possibilità di deduzione è alternativa
alla detrazione per lo stesso tipo di onere. Inoltre è possibile dedurre, senza limite di
importo, le erogazioni effettuate dal 17 marzo 2005 ad enti universitari e di ricerca e a enti
parco regionali e nazionali.
Per la deduzione conseguente alle erogazioni effettuate a favore delle ONLUS, è il
caso di segnalare la necessità di verificare, da parte del contribuente la serietà, credibilità
e attendibilità delle ONLUS stesse, visto il regime sanzionatorio per le indebite deduzioni.
È prevista infatti, in capo al soggetto che effettua la erogazione, nel caso di indebite
deduzioni a seguito di violazioni contestate alle stesse ONLUS, la sanzione pari alla
maggiorazione pari al 200% di cui al comma 2, del dlgs 471 del 18/12/97 (dal 100 al 200%
della maggiore imposta o della differenza del credito).
Nel modello Unico 2006, appare per la prima volta la casella per indicare, solo volontariamente, il codice fiscale dell’associazione non profit cui si vuole devolvere il 5 per mille dell’Irpef.
Nel calcolare gli interessi per i quali spetta la detrazione, in riferimento a mutui
contratti per l’acquisto della prima casa, ferme restando le altre condizioni, è necessario
tenere conto di quanto contenuto nelle circolari 15 e 26 del 2005, dove affermano che nel
caso il mutuo sia superiore al valore di acquisto dell’immobile dichiarato nell’atto, l’importo
degli interessi deve essere calcolato in base al rapporto tra il costo di acquisto
dell’immobile, comprensivo anche degli oneri accessori validamente certificati e degli altri
costi conseguenti all’acquisto, compresi anche quelli di mediazione, e il capitale dato a
mutuo.
Conseguenza di quanto detto è che, al momento di predisporre la dichiarazione dei
redditi bisogna:
»Accertarsi del capitale avuto a mutuo e confrontarlo col valore di acquisto indicato
nell’atto. Se tale valore è superiore al mutuo, non serve effettuare il rapporto più sopra
indicato e tutto il valore degli interessi potranno essere indicati in dichiarazione e, su di
essi si potrà calcolare la detrazione del 19%. Se invece il capitale è superiore al valore
di acquisto è necessario effettuare le fasi seguenti:
sommare al valore dell’atto, gli oneri accessori di cui alla lettera b) del 1^ comma
dell’art.15 del TUIR;
sommare anche le spese notarili per l’atto di acquisto, le spese di
intermediazione, le imposte ipotecarie, catastali e di registro, le spese per la
cancellazione e/o iscrizione di ipoteca, le eventuali spese per l’autorizzazione
del giudice tutelare, per procedura concorsuale oppure esecuzione individuale;
calcolato così il costo di acquisto complessivo, lo stesso va rapportato con il
capitale preso a mutuo e moltiplicato per gli interessi pagati durante l’anno. Il
risultato così ottenuto, costituisce l’ammontare degli interessi su cui calcolare la
detrazione del 19%.
Per capire meglio quanto sin qui affermato relativamente alla detrazione sugli
interessi sul mutuo contratto per l’acquisizione dell’immobile da adibire ad abitazione
principale o prima casa, si segua il seguente esempio:
valore del mutuo euro 250.000
valore di acquisto euro 170.000
clausola indicizzazione euro 1.000
iscrizione ipoteca euro 1.000
spese notarili per il mutuo euro 3.000
spese notarili per rogito euro 10.000
spese intermediario euro 7.000
imposte relative euro 8.000
INTERESSI PAGATI euro 3.000
Il rapporto di cui si è parlato, con il quale moltiplicare gli interessi pagati, pari a 3 mila euro
sarà così determinato:
([1] 170.000+[2] 5.000+[3] 25.000)= € 200.000 = 80%
[4] 250.000
Note:
1 – valore di acquisto
2 – 3000 spese notaio per mutuo + 1000 indicizzazione + 1000 ipoteca
3 – 10000 rogito + 7000 intermediari + 8000 imposte
4 – 250000 valore del mutuo
Ne consegue che il contribuente a fronte di 3.000 euro di interessi pagati, ne potrà utilizzare solo l’80% pari a 2.400 euro. La percentuale dell’80% dovrà sempre essere
applicata, con il passare degli anni, agli interessi pagati in ogni anno di riferimento.
È data la possibilità al contribuente di scegliere, barrando la casella nella sezione “impegno alla presentazione telematica”, se essere informato direttamente dal CAF o dagli intermediari di eventuali comunicazioni delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione. In tal modo il contribuente avrà 60 giorni in più, rispetto alla ricezione cartacea, per sanare le violazioni.
Il limite di esonero dal pagamento del saldi Irpef e delle relative addizionali, che era di € 10,30, è stato aumentato a € 12,00, considerato che nell’UNICO i valori sono indicati arrotondati all’unità di euro, i versamenti si effettueranno a partire da € 13,00, l’esonero sino a 12 euro vale per ogni singolo tributo da indicare nel modello F24, gli importi indicati in dichiarazione pari o inferiori a 12 euro sono invece compensabili ma non rimborsabili.
È stata prevista una nuova tassa etica che interessa i rivenditori di materiale pornografico. Nel 2006 si dovrà pagare un acconto pari al 120% dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando le norme sulla porno tax.
I contribuenti che opteranno per la programmazione fiscale per il triennio 2006-2008
dovranno effettuare gli acconti in relazione alle imposte dovute per il 2006, considerando
la maggiore imposta dovuta in base alla programmazione triennale. Visto che l’accesso
alla programmazione si potrà fare entro il 16 ottobre 2006, per integrare l’acconto dovuto
per il 2006, si dovranno rifare i conti in occasione del 2^ acconto a novembre 2006.
Per le persone fisiche, rispetto allo scorso anno, la percentuale degli acconti è stata
aumentata di 1 punto percentuale, passando così dal 98 al 99%.
» PRESENTAZIONE – in banca o alle poste dal 2 maggio al 31 luglio;
» INVIO TELEMATICO – fino al 31 ottobre;
» SALDO O PRIMO ACCONTO – entro il 20 giugno o il 20 luglio, in quest’ultimo
caso, il dovuto va maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Versamenti minimi ed esoneri
Il presente studio mira a cercare di mettere un po’ d’ordine sugli importi minimi o
sugli esoneri relativi ai pagamenti delle imposte.
Come ben sappiamo, esistono per ogni imposta diversi minimi di esonero: infatti,
diverso è il minimo di esonero per il pagamento delle imposte dirette da quello per l’Irap e
l’Iva. Questa differenza è conseguenza dell’aumento del limite di esonero per il saldo delle
imposte sui redditi (Irpef e addizionali, Ires) che dal € 10,33 è stato portato a € 12,00. Tale
modifica è stata apportata dal comma 137 della Finanziaria per il 2006, che appunto
stabilisce che dal 1^ gennaio 2006, nella dichiarazione dei redditi per ogni imposta e
addizionale non si effettuano versamenti o rimborsi dei crediti di importo inferiore ai 12
euro. Tale limite vale anche per il 730 che, se dovesse essere comunque presentato, non
darà diritto al caf o al sostituto a nessun compenso da parte dello Stato.
Conseguentemente, i contribuenti non dovranno effettuare versamenti per importi non
superiori ai 12 euro, limite che nel modello F24 diventerà di € 13,00, in quanto nella
dichiarazione dei redditi si effettua l’arrotondamento all’unità di euro. I crediti, anche se
inferiori ai 12 euro, potranno sempre essere compensati ma non rimborsati.
L’aumento da 10,33 a 12,00 euro vale solo per gli importi indicati nella dichiarazione
e riferiti a ogni imposta o addizionale sia comunale che regionale. Il limite minimo è invece
rimasto invariato per i saldi Irap e Iva. Pertanto l’Irap non è dovuta o rimborsabile se gli
importi relativi a ciascuna regione sono inferiori a € 10,33; così anche per l’Iva.
Gli acconti delle imposte non sono influenzati da tali aumenti, infatti, l’acconto è
dovuto se nell’Unico o nel modello IQ per l’Irap, l’imposta a debito è superiore a:
51,65 euro per Irpef e Irap per le persone fisiche,
51,65 euro per Irap per le società di persone o soggetti equiparati,
20,66 euro per Ires e Irap per le società di capitali e per gli enti soggetti all’Ires.
Sempre per gli acconti delle imposte, rimangono confermate le modalità di
pagamento:
unica soluzione a novembre se l’importo dell’acconto dovuto è inferiore a € 257,52;
due rate se l’importo è maggiore o uguale a € 257,52.
Da ricordare che il pagamento in un’unica soluzione può avvenire entro il termine di
versamento della 1^ rata.
Per l’anno 2006, le persone fisiche, le società di persone e soggetti assimilati
devono un acconto Irpef e Irap pari al 99% e se pagano in due rate versano:
le persone fisiche
il 40% del 99%, pari quindi al 39,6% entro il termine di versamento del saldo dell’anno
precedente;
il 60% del 99% pari quindi al 59,4% entro novembre 2006;
le società di persone e soggetti assimilati:
il 40% del 99%, pari quindi al 39,6% entro il termine di versamento del saldo dell’anno
precedente;
il 60% del 99% pari quindi al 59,4% entro novembre 2006.
Sempre per l’anno 2006, le società di capitali e gli altri soggetti Ires devono un
acconto pari al 100% e se versano in due rate, la prima sarà pari al 40% da versare entro
la scadenza del saldo per l’anno precedente, la seconda pari al 60% da versare entro il
mese di novembre 2006.
Per le imposte sostitutive del 10 o 15%, non è previsto nessun limite tranne che per
l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, per le quali si applicano le
norme relative alle imposte dirette, così ché il minimo previsto risulta essere di 13,00 euro.
Per l’Ici è previsto il minimo di € 2,07, che però può essere aumentato con apposita
delibera del Comune interessato.
Per l’Iva il minimo dell’acconto è rimasto invariato e l’obbligo di versamento scatta
per gli importi uguali o superiori a € 103,29.
Per i crediti erariali, regionali e locali è previsto l’abbandono per quelli di importo
pari o inferiore a € 16,53. Se l’importo supera tale limite, scattano l’accertamento,
l’iscrizione a ruolo e la riscossione a ruolo per l’intero importo. Tale norma di favore che
prevede l’abbandono non si applica se il credito tributario, comprensivo o composto
esclusivamente da sanzioni e interessi, consegua da violazione ripetuta per almeno un
biennio, degli obblighi di versamento relativamente allo stesso tributo.
Gli enti locali possono stabilire per i loro tributi, minimi di versamento che possono
anche essere diversi da tributo a tributo.
Vista la normativa in generale per le imposte, vediamo di raggruppare nella tabella
che segue, nel dettaglio, le modalità e i minimi per ciascuna imposta..continua con la tabella.......
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